28/06/2024

Società

la tutela della persona e della personalità

La tutela della personalità umana

Le regole di safe guarding 

L’Ente identifica quali condotte atte ad integrare gli estremi di quelle penalmente o eticamente rilevanti in tema di discriminazione raziale, tutte quelle dolosamente finalizzate a sottolineare l’appartenenza etnica, l’adesione ad un credo religioso o l’orientamento sessuale, dei propri dipendenti, lavoratori sportivi nonché degli stake holder.

A tal fine tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti in relazioni interpersonali di qualsiasi tipo fra soggetti interni all’organizzazione dell’ente, fra essi e stake holder, tra stake holder, tra stake holder e terzi, fra appartenenti all’ente e terzi non portatori di interesse nei confronti dell’ente, dovranno astenersi dall’utilizzare qualsiasi espressione, resa in ogni forma, che possa ricondurre o far riferimento all’appartenenza etnica, all’adesione ad un credo religioso o all’orientamento sessuale, con intento discriminatorio o denigratorio.

La portata del divieto, che assume rilevanza assoluta, rende inutile l’identificazione di protocolli di condotta.


La tutela dei minori

La norma penale, introdotta quale reato presupposto dall’articolo 25 quinquies del D.Lgs. 231/08, punisce differenti condotte atte ad aggredire il bene giuridico costituito dalla personalità individuale, intesa nelle sue più ampie sfaccettature.

La norma punisce “chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi”, “recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto”, “chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi”, chi “utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico”, “recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto”, “chi fa commercio del materiale pornografico” ritraente minori, “chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto”, chi “ offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico” ritraente minori ed ancora chi “consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni”.

Ancora oggetto dell’attenzione del Legislatore penale è la condotta di “mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto”, “chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività”,

“chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittando di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi”, sanzionando la condotta di chi “adesca un minore di anni sedici”, intendendosi per adescamento “qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”.

Ovviamente punendo chi “acquista o aliena o cede una persona” o ne recluta la manodopera i fini di sfruttamento.

San Rocco Volley si propone di contrastare e combattere non le condotte incriminate ma, anche e soprattutto, di intervenire, attraverso l’utilizzo della leale pratica sportiva, sulle cause e sugli ambienti criminogenetici che partendo dalla tolleranza di condotte devianti aiutano il sorgere di condotte penalmente rilevanti.

A tal fine San Rocco Volley adotta il presente regolamento di safe guarding che costituisce strumento di contrato alle condotte eticamente non corrette che possono essere, consapevolmente o meno, adottate e realizzate nei confronti dei minori e più in generale dei soggetti fragili.

San Rocco Volley definisce quali condotte rilevanti ai fini del presente regolamento:


l’abuso psicologico

qualsiasi atto indesiderato incluso l’isolamento, l’aggressione verbale, l’intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa diminuire il senso di autostima del Tesserato o dello stake holder


l’abuso fisico; 

qualsiasi atto deliberato e sgradito che sia in grado in senso reale o potenziale di causare lesioni o, in ogni caso, danni alla salute. 

Tale atto può anche consistere nel costringere un atleta a svolgere un’attività fisica inappropriata come somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo di alcool o le pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti; 


le molestie e gli abusi sessuali; 

qualsiasi condotta verbale, non verbale e/o fisica, avente connotazione sessuale e considerata non desiderata o il cui consenso è forzato, manipolato o negato; 


il bullismo, il cyberbullismo e i comportamenti discriminatori; 

qualsiasi comportamento aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, che tende a infliggere una sofferenza psicologica e fisica o a provocare l’isolamento sociale del Tesserato o dello stake holder


l’abuso dei mezzi di correzione; 

la condotta che, trascendendo i limiti dell’uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un Tecnico o un Dirigente nei confronti della persona offesa, venga esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall’ordinamento federale; 


l’omissione negligente di assistenza (c.d. “neglect”), incuria. 

il mancato intervento di un Dirigente, Tecnico o di qualsiasi Tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Regolamento, omette di intervenire. 


i comportamenti discriminatori e abusi di matrice religiosa. 

è considerata quale “molestia” e/o “abuso” ogni condotta che ha effetto discriminatorio circa la razza, religione, colore, credo, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socioeconomico, capacità atletiche. 


la violenza di genere

tutte quelle forme di violenza da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking allo stupro, fino al femminicidio, che riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al sesso o orientamento sessuale.

L’ente nell’adottare il presente Regolamento, ai fini prevenire e contrastare ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d.lgs. n. 198 dell’11 aprile 2006 sui tesserati, con particolare riferimento ai minori di età, e per quanto di competenza in relazione anche agli stake holder od ai terzi che entrino in contatto con l’ente, con i suoi apicali, dirigenti, tecnici od atleti, recepite le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia, dichiara ed afferma e riconosce i seguenti diritti.


Diritti dei tesserati

Diritto fondamentale dei tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. 

Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. 

Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati. 


Diritto alla adozione di misura a tutela dei tesserati

San Rocco Volley adotta misure per assicurare l’effettività dei diritti di cui al comma precedente e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori, in particolare promuovendo, direttamente ed indirettamente, una politica di inclusione, connotata dalla lotta alla discriminazione ed alle violenze indipendentemente dal genere, dall’origine etnica, dalla fede religiosa, dall’orientamento sessuale e dalla disabilità al fine di garantire valori sportivi sani in un ambiente sportivo rispetto e sicuro soprattutto nei confronti degli atleti più vulnerabili 

quali i minori. 

A tal fine l’ente:

informa i propri tesserati, ed a mezzo delle comunicazioni rese utilizzando i social media, dell’adozione del presente regolamento, affinché essi conoscano i propri diritti,

forma i propri dirigenti, tecnici e lavoratori sportivi e volontari e/o, collaboratori che, a qualsiasi 

titolo e ruolo, sono coinvolti nell’attività sportiva e sono a contatto con gli atleti al rispetto dei diritti dei tesserati ed alla attiva partecipazione e realizzazione di una concreta politica di inclusione,

sensibilizza la propria area medica alla massima attenzione nei confronti del diritto alla salute dei propri tesserati,

promuove politiche di attenzione ai bisogni dei propri tesserati, prendendosene cura e attivando, laddove possibile, ogni mezzo e/o strumento atto a soddisfarli e/o a prevenire fenomeni di esclusione volontaria o subita, del tesserato dal tessuto sociale, anche attraverso l’ascolto degli atleti da parte di tecnici, dirigenti o personale medico od esercente professioni sanitarie,

manifesta la propria disponibilità a collaborare lealmente e nel solo interesse del tesserato, in particolar modo se minore, con la famiglia o con i soggetti cui è demandato l’esercizio della potestà genitoriale ai fini di assicurare al Tesserato le migliori occasioni di crescita,

si attiva con azioni positive nel verificare che non vengano attuate condotte da parte dei propri Dirigenti, tecnici, collaboratori a qualsiasi titolo, lavoratori sportivi, o, terze parti che entrino in contatto anche non stabile con i Tesserati, atte ad essere vissute o interpretate dagli stessi, in particolar modo se minori, quali molestie

a prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la responsabilità genitoriale,

A tal fine disciplina che le comunicazioni tra tecnici ed atleti tesserati possano intervenire attraverso piattaforme social esclusivamente in relazione alle attività di carattere sportivo, agonistico o meno, o ricreativo o sociale organizzate dall’ente.

Raccomanda che non vengano inviate immagini delle atlete e/o degli atleti, soprattutto se minori.

Le comunicazioni di norma dovranno avere carattere generale ed essere inviate alla generalità delle atlete.

Ove necessario, ad esempio a scongiurare il pericolo di incuria, la comunicazione potrà avvenire anche nei confronti di un solo atleta, previa attenta sua formulazione.

Le comunicazioni ai Tesserati non dovranno contenere giudizi di carattere tecnico o fisico sul tesserato medesimo.

Le attività di misurazione, effettuate per verificare lo sviluppo fisico ed atletico dei Tesserati, verranno svolte nel rispetto della privacy dei Tesserati medesimi, avendo cura di trasmettere giudizi circa le loro condizioni fisiche.

La permanenza negli spogliatoi non è consentita, in presenza dei Tesserati a soggetti diversi dal Tecnico che avrà cura di non intrattenersi in essi durante le fasi prepartita destinate alla vestizione delle atlete né durante la fase post-partita.

Si impegna a:

programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso, 

porre attenzione, in occasione delle trasferte, a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisiste tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore; 

ottenere, in caso di atleti minorenni, l’autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l’attività sportiva non sia usualmente frequentata; 

prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo; 

spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l’attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente Regolamento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona. 


Obblighi dei Tesserati

I Tesserati sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, ad osservarlo e a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche per il tramite degli organi a tale scopo preposti.

I Tesserati che vengano a conoscenza di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e che coinvolgano Tesserati, anche minorenni, sono tenuti a darne immediata comunicazione al “responsabile societario contro abusi e violenze” 

Le segnalazioni scritte dovranno contenere ogni circostanza nota al Segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all’individuazione dei soggetti coinvolti.


Responsabile societario contro abusi violenze e discriminazioni

San Rocco Volley nomina e conferisce al dottor Carmagnola Stefano il ruolo e la funzione di “responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni” .

Al responsabile societario contro abusi e violenze è fatto obbligo di:

segnalare quanto appreso direttamente od in esito a segnalazione all’organismo di Vigilanza,

attivarsi, di concerto con l’Organismi di Vigilanza, ai fini di ricostruire gli elementi salienti del fatto o della condotta oggetto di segnalazione,

accertarne il o i responsabili, predisporre idonee misure in grado di riparare, ove possibile alla condotta realizzata individuando altresì, di concerto con l’Organismo di Vigilanza, concreti strumenti di contrasto al ripetersi della medesima o di condotte similari, 

assumere, ove ritenuto opportuno e necessario provvedimenti di carattere inibitorio temporanei nei confronti del soggetto supposto attuatore della condotta non superiori a giorni dieci. 

Al responsabile è altresì demandato il compito, terminata l’istruttoria ed accertata l’esistenza della condotta oggetto della stessa, di effettuare la comunicazione al “safeguarding office federale”


Ulteriori compiti del responsabile

In caso di rilevazione diretta di comportamenti illeciti, il responsabile è tenuto a:

nel caso la violazione sia intervenuto sul luogo di gara, investire la Direzione di gara, ai fini dell’eventuale assunzione delle opportune iniziative; 

durante allenamenti o raduni federali, investirne i Tecnici responsabili; 

in ogni caso, informare, con le modalità precedentemente indicate, senza indugio l’Ufficio “safeguarding office federale”. 


Obbligo di riservatezza 

Il responsabile e i soggetti da esso coinvolti nella istruzione della pratica assumono l’onere di riservatezza in 

merito a quanto appreso nell’espletamento dei compiti affidati. 

L’ente garantisce la riservatezza del Segnalante qualora espressamente richiesto. 

Parimenti, è facoltà del Segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni non siano verbalizzate e trasmesse alla Procura federale o ad altro Organo. 

Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa. 



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