28/06/2024

Società

Modello Organizzativo Gestionale

approvato dal c.d.a. in data 26.06.2024

San Rocco Volley s.s.d. a r.l.

Modello Organizzativo Gestionale

 

Noi non parliamo di integrazione, la viviamo


Codice etico

La definizione di “codice etico” e la sua funzione

Il Codice Etico costituisce la Carta Costituzionale della società.

In esso sono identificati i principi cui l’ente si ispira, i diritti ed i doveri di natura non solo morale, cui debbono informarsi nella vita sociale, i soci, gli amministratori, gli stakeholder, i tesserati, i lavoratori, i collaboratori volontari, per quanto di competenze i tifosi, veri stakeholder delle società sportive, nonché tuti i soggetti che con l’ente medesimo abbiano o assumano contatti non meramente occasionali.

Con esso la società definisce la responsabilità etico – sociale di ogni partecipante all’organizzazione aziendale e dell’organizzazione aziendale nei confronti dei terzi che, con la stessa, entrino o siano stabilmente in contatto.

Contiene i principi di “deontologia aziendale” cui deve ispirarsi il comportamento di tutti coloro che partecipano, a vario titolo, al perseguimento dei fini aziendali di San Rocco Volley o intrattengono rapporti con essa.

Al fine di rendere effettivo tale obiettivo, il presente codice sarà portato a conoscenza di tutti i soggetti che entreranno in rapporti, sportivi, commerciali o societari con San Rocco Volley e, ai medesimi soggetti, sarà chiesto di uniformarvisi.

L’adozione di un Codice Etico risponde altresì alle esigenze espresse dal Decreto Legislativo n. 231/2001, ormai applicabile in esito alla cosiddetta riforma dello sport anche agli enti che operano in questo settore, che ha introdotto la responsabilità in sede penale anche di società ed enti, per alcune fattispecie di reato commesse nell’interesse oppure a vantaggio degli stessi da: 

1. persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; 

2. persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli enti medesimi; 

3. persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. 

Tale responsabilità si aggiunge a quella “penale” della persona fisica che ha realizzato materialmente la condotta – reato. 

San Rocco Volley, all’atto di redigere il proprio Modello Organizzativo Gestionale, ha sentito il bisogno, oltre che di effettuare una organica ricognizione del proprio assetto organizzativo, normativo e procedurale esistente, di esplicitare, dando loro forma scritta, i principi etici e di condotta che sono alla base della propria operatività e che ne informano la mission, trasfondendoli nel proprio “codice etico”.

Sulla scorta di detti principi, ha proceduto a definire il proprio Modello Organizzativo di Gestione e Controllo, non solo perché reso obbligatorio dalla normativa generale e di settore, ma perché considerato valido strumento per il raggiungimento dell’oggetto sociale.

All’atto della redazione del Modello si è resa evidente la necessità di nominare Organismo di Vigilanza che, in piena autonomia, abbia il compito di vigilare sul funzionamento, l’osservanza e l’eventuale aggiornamento del Modello stesso.

Codice etico e Modello che, ai fini di consentirne la massima diffusione dei contenuti, anche in ossequio alle normative dettate da FIPAV, saranno pubblicati attraverso i siti e le piattaforme social della società.


Il codice etico di San Rocco Volley

Principi generali e dichiarazioni di intento

Storia e mission

San Rocco – Volley, è una s.s.d. a r.l. costituitasi, su impulso di dodici soci che partecipano al capitale sociale in pari quota, in data 21.07.2023, in esito ad acquisto di ramo d’azienda esercitato dalla USD San Rocco.

I dodici soci hanno agito al fine di non disperdere il patrimonio di valori del ramo d’azienda ceduto, da tempo operante sotto l’insegna “San Rocco Volley” e sostanzialmente gestito dai soggetti che hanno dato vita alla s.s.d., rendendo autonomo quello che era in effetti un “ramo d’azienda” ormai autonomo e separato dalla USD San Rocco.

La genesi dell’ente, fa sì che esso oggi possa dirsi essere erede, custode e legittimato a proseguire lungo la strada dei valori fondanti della società, cui, anche attraverso l’adozione del presente Codice Etico esso si richiama.

San Rocco Volley opera in stretta collaborazione con le organizzazioni sociali esistenti nel territorio ed in particolar modo con la Parrocchia di San Rocco, pur non rivestendo natura confessionale.

Rifugge ogni forma di intolleranze e razzismo e si impegna affinché possano affermarsi i valori di tolleranza, civile convivenza fra i diversi popoli, le diverse etnie, fedi e religioni.

Lo sport per l’ente è prima di tutto veicolo di promozione sociale ed umana, declinato soprattutto nella forma dello sport di base.

Il territorio in cui l’ente svolge la propria attività è da sempre oggetto di forti flussi migratori che lo hanno reso un vero e proprio crogiuolo di culture, etnie, lingue e/o dialetti, e religioni, in cui la pratica dell’attività sportiva diviene concreto strumento di crescita personale per gli atleti, di integrazione sociale, non solo degli atleti ma anche delle loro famiglie, un’esperienza di concreta apertura verso le differenze di tipo sociale, di razza e di sesso.

Ai fini di adempiere alla propria mission la nostra società offre, gratuitamente, agli alunni della scuola primaria un servizio di avvicinamento alla realtà sportiva che costituisce, in molti casi, anche attività di welfare a rete diffusa per un territorio assoggettato ai fenomeni delle nuove migrazioni e delle nuove forme di disagio e povertà.

L’ente costituisce una realtà che ha saputo coniugare valori fondamentali, quali integrazione, tolleranza e promozione sociale, con quelli propri di uno sport non solo visto e vissuto in ottica meramente ricreativa.

Esso svolge una Funzione integrativa (Integration), posto che sport ed attività fisica integrano le persone in gruppi ed associazioni sportive facendole diventare membri di una comunità simbolica che ha confini sempre più ampi.

Norme e regole dello sport vengono trasmesse nella relazione anche con altri significati mediati che ne consentono e facilitano l’interiorizzazione consentendo la diffusione della cultura del loro rispetto.

Svolge poi una innegabile funzione nel e di perseguimento degli scopi (Goal attainment). 

Lo sport ha come primo scopo quello di far rendere agli atleti l’eccellenza nella propria prestazione agonistica.

Per renderlo possibile è necessaria una costante attenzione alla realizzazione ed al mantenimento degli impianti sportivi nonché l’organizzazione di eventi.

Funzione adattiva (Adaptation). 

Lo sport e l’attività fisica cercano il miglior adattamento all’ambiente sociale in cui si svolgono

Tale principio consente l’ottimizzazione dei mezzi disponibili, quali le risorse materiali e le risorse simbolico culturali (favorire l’educazione dei giovani e degli adulti, miglioramento della salute della popolazione, politiche di corretta alimentazione ecc.)

Latency.

L’analisi della realtà sociale in cui operiamo: le periferie.

Le istituzioni presenti nell’ambiente antropologico (scuola, chiesa, associazioni, partiti, ATC,)

i fenomeni ed i flussi migratori, interni ed esterni,

la multiculturalità: etnie diversi, religioni differenti,

le strutture utilizzate, utilizzabili, recuperabili, inutili,

la de – industrializzazione- gli spazi urbanisticamente vuoti e/o abbandonati da riempire di contenuti.

Integration.

Le possibilità concrete di integrazione: la funzione di una microimpresa sociale.

La costruzione della comunità simbolica di base.

Le esigenze del territorio lo sport come attività:

agonistica, per tutti, motoria, ludica.

La microimpresa sociale come crogiolo delle esigenze e artefice della prima comunità simbolica di base

la costruzione di rapporti con le comunità di riferimento di ogni singola comunità di base – dalla nascita del gruppo all’affiliazione alle federazioni od agli EPS.

L’allargamento dei confini della comunità, l’apprendimento delle norme delle comunità di riferimento e la loro interiorizzazione da parte dei singoli membri.

Diffusione tra i membri di una cultura di rispetto per e delle norme.

Goal atteinment.

L’attività di mantenimento dell’esistente e di recupero del dismesso, abbandonato o scarsamente utilizzato.

La microimpresa sociale come strumento prezioso di realizzazione e controllo del rispetto delle politiche sociali.

Adaptation. 

“Adattarsi” all’ambiente attraverso il rapporto con le istituzioni presenti per:

favorire l’educazione dei giovani e degli adulti, sostenere le situazioni di bisogno e/o necessità della popolazione anche attraverso forme di welfare di vicinato, migliorare la salute della popolazione, diffondere politiche di corretta alimentazione.

Convinta della propria mission “San Rocco Volley”, si è concretamente impegnata, sostenendone i costi, nella ristrutturazione delle strutture sportive annesse alla Scuola Primaria e secondaria “G. Pajetta” che, in esito agli interventi effettuati è divenuto impianto sportivo apprezzato non solo dai propri tesserati ma anche dalle altre società militanti nei campionati cui l’ente partecipa.

L’atleta centro e destinatario dei valori dello sport

L’ente opera, pur essendo aconfessionale, nel solco dei principi propri della dottrina sociale della Chiesa cattolica.

La stessa struttura dell’ente, che vede riservata alla nomina del Parroco pro tempore quella di un rappresentante all’interno del c.d.a. della s.s.d., lo testimonia.

L’atleta, tesserato o meno che sia è dunque al centro di ogni attività della società che, nel proprio agire, ne considera l’unicità, le sue fragilità, i suoi bisogni e le sue aspirazioni.

San Rocco Volley contrasta ogni forma di discriminazione contro la quale combatte in ogni forma ovunque essa dovesse essere rilevata.

La natura dell’ente

San Rocco Volley a r.l., in seguito San Rocco Volley, è una società sportiva di affiliata alla FIPAV, che si occupa dell’esercizio della pratica sportiva, nella specie del volley.

L’esigenza primaria della Società è di assicurare nell’ambito della propria attività, sia in ambito sportivo che in quello imprenditoriale, l’assoluta legittimità e trasparenza del proprio operato.

Corporate governance. 

I principi ispiratori del sistema di corporate governance della società devono trovare il giusto contemperamento fra la mission e l’oggetto sociale. 

Alla luce della convinzione espressa la partecipazione dei soci è effettuata in quote paritarie.

Obbligo di rispetto dei principi contenuti nel codice etico

I principi etici e comportamentali declinati dal Codice Etico devono essere rispettati da tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto di San Rocco Volley, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti, gli atleti ed il personale tesserato (di seguito, anche solo ‘Tesserati’), lo staff tecnico e medico, i consulenti e i fornitori (di seguito, complessivamente indicati quali ‘Destinatari’).

Detti principi debbono essere assunti e rispettati anche dagli stakeholder e da chiunque entri in rapporto di natura non occasionale con la società.

Tutti i Destinatari sono tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, a fare osservare i principi contenuti nel Codice Etico, che si applica anche alle attività svolte dalla Società all’estero. 

Eventuali richieste di chiarimento circa l’interpretazione o l’applicazione del Codice Etico potranno essere indirizzate all’Organismo di Vigilanza di San Rocco Volley, che potrà essere contattato a mezzo e-mail all’indirizzo odv.sanroccovolley@gmail.com, riservato all’Organismo.

Approvazione, aggiornamento e diffusione del Codice Etico

Il Codice Etico è stato approvato dal Consiglio di amministrazione della Società, che ne cura anche l’aggiornamento.

Esso è messo a disposizione di tutti i Destinatari mediante consegna di copia cartacea o in via telematica o comunque mediante pubblicazione sulla intranet aziendale e sul sito internet della Società.


I principi etici di San Rocco Volley


Fair play e lealtà sportiva

San Rocco Volley riconosce importanza primaria ai valori di fair play e di lealtà sportiva, con l’obiettivo di assicurare la trasparenza e la correttezza dell’operato del proprio personale e dei Tesserati che partecipino alle competizioni sportive.

A questo proposito, i Destinatari, ed in particolar modo i Tesserati, devono astenersi dall’attuare comportamenti contrari allo spirito di lealtà sportiva o comunque all’ordinamento sportivo.


Non discriminazione. 

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i propri interlocutori, San Rocco Volley non consente alcun tipo di discriminazione in base all’età, al sesso, all’orientamento sessuale, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche o alle credenze religiose degli interlocutori medesimi. 


Onestà, imparzialità e rispetto della legge. 

L’onestà rappresenta il principio etico di riferimento per tutte le attività realizzate dalla società per il compimento della propria missione. 

Nell’ambito della propria attività professionale, i tesserati, i lavoratori, i collaboratori, i fornitori, gli appaltatori, i subappaltatori e tutti i soggetti sono tenuti a rispettare le leggi vigenti nazionali e comunitarie, i regolamenti o codici interni e, ove applicabili, le norme di deontologia professionale.

In nessun caso è giustificata o tollerata dalla società una condotta in violazione di tali norme, anche qualora fosse perseguita nell’interesse di San Rocco Volley. 

Nell’ambito di tutte le attività svolte in suo nome e/o per suo conto, è dunque necessario che sia garantito il costante e totale rispetto della normativa vigente in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, ivi compresa quella dipendente e derivante dall’ordinamento sportivo, inclusa la normativa, anche di natura regolamentare e deontologica, di FIPAV cui San Rocco Volley è affiliata o alle cui manifestazioni partecipa.

È fatto assoluto divieto di assumere condotte, anche omissive, che possano non solo integrare i reati richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001 e/o gli illeciti sportivi previsti dal Codice di Giustizia Sportiva ma anche attentare all’integrità di detti principi.


I rapporti con tesserati, dirigenti, lavoratori, collaboratori e atleti


Tutela della personalità individuale e la gestione delle risorse umane

San Rocco Volley riconosce come fondamentale l’esigenza di tutela della personalità individuale in ogni sua forma, ritenendo la pratica sportiva mezzo e metodo di promozione umana e sociale.

San Rocco Volley ripudia ogni discriminazione basata sul sesso, sull’etnia, sulla nazionalità, sulla religione, sulle opinioni personali e politiche, sull’età e sullo stato di salute.

Opera contrastando ogni atto di violenza fisica o psicologica e osteggia qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona.

Non sono ammesse molestie di alcun tipo e devono essere evitati comportamenti e discorsi che possano turbare la sensibilità della persona.


Salute, sicurezza e valore delle risorse umane. 

San Rocco Volley riconosce il lavoro, in ogni sua forma, come elemento fondante della Repubblica Italiana e, pertanto, lo protegge e tutela rispettando la dignità del lavoratore e adottando tutte le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi, d’informazione e formazione, nonché l’approntamento di un’organizzazione e dei mezzi necessari.

Il rispetto dell’integrità fisica e culturale della persona rappresenta valore etico di riferimento di San Rocco Volley. 

Atleti, tesserati, collaboratori e lavoratori costituiscono risorsa indispensabile per il successo della mission aziendale. 

La società tutela e promuove il valore delle risorse umane, allo scopo di migliorare e accrescere l’esperienza ed il patrimonio delle competenze possedute da ciascun collaboratore; garantisce condizioni di attività sportiva rispettose della dignità individuale e ambienti sicuri e salubri. 


Correttezza nei rapporti con i lavoratori. 

San Rocco Volley si impegna e garantisce che, nell’applicazione di regole gerarchiche nei rapporti con i lavoratori sportivi, non si manifestino occasioni in cui l’esercizio del principio di autorità sia lesivo della dignità, della professionalità e della autonomia del lavoratore.

Le scelte di organizzazione interverranno alla luce del principio di salvaguardia del valore professionale dei lavoratori sportivi. 


Salute degli Atleti, dei Tesserati e lotta al doping

San Rocco Volley riconosce quale diritto fondamentale il diritto alla salute e, pertanto, uniforma la propria attività al rispetto di detto diritto nei confronti di tutti i propri tesserati.

L’utilizzo di farmaci e di terapie da riversarsi ai propri tesserati deve avvenire esclusivamente dietro controllo e su prescrizione medica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di doping nazionali ed internazionali.

San Rocco Volley ripudia l’utilizzo di qualsiasi sostanza contraria alla normativa antidoping.


Tutela e valorizzazione del settore giovanile

Costituisce un valore primario per la Società la promozione di valori positivi nello sport giovanile, nella consapevolezza che il buon esempio ai giovani è la più immediata forma di educazione al rispetto reciproco, alla tolleranza, costituendo esempio concreto di prima e profonda integrazione sociale.

A tal fine il settore giovanile di San Rocco Volley è organizzato per far sì che la crescita degli atleti sia commisurata alle loro effettive aspirazioni e possibilità tecnico fisiche.

In quest’ottica sono stati stipulati rapporti, con “Agil Volley” finalizzato a consentire alle atlete più dotate tecnicamente o fisicamente di poter accedere a percorsi formativi di eccellenza.

San Rocco Volley non richiede ne corrisponde, ove detta scelta sia possibile poiché compatibile con gli Statuti e le carte federali nonché con le norme di corretta gestione aziendale, danari ai fini di procacciarsi o concedere la prestazione di atleti.  

Il rapporto tra dirigenti, tecnici ed atleti dovrà essere connotato da profondo rispetto dell’integrità psico fisica del tesserato, soprattutto se minore o, tanto più, preadolescente; le relazioni intercorrenti tra Dirigenti, tecnici, educatori, medici, personale volontario ed atleti, soprattutto se minori di età, saranno sempre improntate ai canoni della correttezza morale, non essendo tollerata alcuna forma di abuso sia psicologico che fisico.

Gli addetti al settore (educatori, dirigenti, allenatori, tecnici, medici, ecc.) dovranno vigilare costantemente sui minorenni affidati alla Società, evitando che gli stessi restino senza sorveglianza.


Conflitti d’interesse. 

È fatto divieto ai Destinatari di agire in situazioni che possano essere potenzialmente dannose per la Società o comunque in conflitto di interesse, effettivo o anche solo potenziale, con quest’ultima.

Un “conflitto di interesse” nasce allorché gli interessi o le attività personali condizionano, realmente o potenzialmente, la capacità di operare nel totale interesse della Società. 

Deve, quindi, essere evitata qualsiasi forma di collaborazione che entri in conflitto con le responsabilità assunte nei confronti della Società. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono determinare un conflitto di interesse le seguenti situazioni:

- svolgere una funzione di vertice (amministratore delegato, consigliere, responsabile di funzione) o comunque avere interessi economici con fornitori o clienti (possesso di azioni o quote, incarichi professionali, ecc.), anche attraverso i familiari;

- svolgere, anche per il tramite di un familiare, attività lavorativa o di consulenza presso un fornitore di San Rocco Volley e gestire, per conto della Società, i rapporti commerciali con il medesimo fornitore;

- accettare, per sé o per altri (ad es., un familiare) denaro o altre utilità da soggetti che sono o che intendono entrare in rapporti di affari con San Rocco Volley;

- svolgere, anche per il tramite di un familiare, attività lavorativa o di consulenza presso un procuratore sportivo e gestire i rapporti, per conto della Società, i rapporti col medesimo procuratore;

- svolgere attività di consulenza o di intermediazione per San Rocco Volley ed avere interessi economici con Tesserati della Società per i quali è stata effettuata detta attività di consulenza e/o intermediazione.

I Destinatari devono evitare le situazioni in cui si possono manifestare conflitti di interesse ed astenersi dall'avvantaggiare se stessi o terzi rispetto ad opportunità di affari di cui siano venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni. 

È vietato, laddove non espressamente autorizzati, ai dirigenti della Società, ai soci ed ai tesserati di svolgere qualsiasi attività inerente al trasferimento, la cessione di contratto e il tesseramento di atlete e tecnici se non nell’esclusivo interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme sportive applicabili. 

È vietato stipulare con atleti e tecnici contratti non consentiti dalle norme sportive vigenti e/o corrispondere compensi, premi o indennità non giustificati o in violazione delle norme medesime. 

Qualora si presenti una situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale, i Destinatari hanno l’obbligo di informare il proprio referente gerarchico ed astenersi dal compiere l’operazione in assenza di un’autorizzazione scritta di quest’ultimo.


I rapporti con l’Ordinamento Sportivo


Rapporti con le Istituzioni Sportive

San Rocco Volley si uniforma ai principi ed ai dettami dell’Ordinamento e della Giustizia Sportiva.

Essa cura i rapporti e le relazioni con le Istituzioni Sportive e con le altre Società Sportive dedicandovi particolare attenzione e riguardo.

Le relazioni con le Istituzioni Sportive e le Società Sportive devono essere improntati ai canoni di trasparenza, onestà, correttezza e buona fede, essendo vietato qualsiasi comportamento diretto a cercare di influenzare impropriamente le decisioni di tali organismi. 

In particolare, fatto salvo l’esercizio del diritto di difesa e il sindacato, nei limiti e forme consentiti, delle decisioni di organi giudicanti, i Destinatari devono astenersi dal tentare di influenzare in qualsiasi modo le decisioni dei già menzionati organi, in particolare laddove svolgano attività giurisdizionale. 

I Destinatari devono cooperare, se richiesto, con le autorità e le istituzioni sportive al fine di agevolarne l’attività. 

In particolare, hanno il dovere di presentarsi dinnanzi agli organi di Giustizia Sportiva e di produrre tutti i documenti richiesti dai medesimi.

I Destinatari hanno altresì il dovere di informare le istituzioni sportive di eventuali fatti illeciti di cui abbiano conoscenza. 


Rapporti con procuratori e mediatori sportivi

San Rocco Volley di norma non intrattiene rapporti con mediatori o procuratori sportivi.


Rapporti con i tifosi

Nei rapporti con la tifoseria, la Società si impegna a promuovere un tifo leale e responsabile. 

La Società si impegna ad impedire l’introduzione e l’utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico, di strumenti/oggetti idonei ad offendere, di scritte o simboli recanti espressioni oscene, oltraggiose o, comunque, incitanti alla violenza e alla xenofobia. 

La Società ripudia e contrasta qualsiasi condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o, comunque, inneggiante a comportamenti discriminatori. 


I rapporti con i terzi


Responsabilità verso la collettività. 

San Rocco Volley è consapevole delle proprie peculiarità, della propria missione e dell’impatto che il perseguimento della stessa ha sullo sviluppo umano, sociale ed economico del territorio in cui opera.

Detta consapevolezza la impegna ad agire anche nell’interesse della Comunità e del Territorio, ponendosi quale interlocutore delle istanze di carattere sportivo, culturale e formativo, che da esso provengono. 


Sponsor

San Rocco Volley richiede che i propri sponsor approvino il proprio “Codice Etico” condividendone i valori espressi ed impegnandosi a promuoverli sia all’interno della propria organizzazione imprenditoriale, sia negli ambiti in cui essi esercitano la propria attività imprenditoriale o professionale.


Imparzialità, integrità e concorrenza leale

Nell’ambito delle attività svolte in nome e/o per conto di San Rocco Volley, occorre assicurare un comportamento improntato ai principi di imparzialità ed integrità, valutando le cose con obiettività ed agendo con onestà e rettitudine.

I Destinatari, nelle azioni o operazioni compiute in nome e/o per conto della Società, devono operare con diligenza, responsabilità e professionalità, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a loro disposizione ed assumendo, in funzione del ruolo ricoperto, le responsabilità connesse alle proprie azioni o omissioni.


Trasparenza, completezza e riservatezza delle informazioni. 

San Rocco Volley si impegna a gestire il flusso dell’informazione verso gli stakeholder in modo che lo stesso risponda ai requisiti di veridicità, completezza e accuratezza, anche relativamente ai dati a contenuto finanziario, contabile o gestionale. 

La società assicura, altresì, la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, definendo e aggiornando continuamente le specifiche procedure per la protezione delle informazioni richieste dalle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali. 

Tutti coloro che, nell’esercizio delle proprie funzioni lavorative, si trovano ad avere la disponibilità di informazioni e dati riservati, sono tenuti a utilizzare tali dati solo ai fini consentiti dalle leggi.

Nel caso di grave, mancata osservanza di tale dovere, la società potrà applicare misure sanzionatorie a carico del trasgressore. 


Tutela contabile e gestionale. 

Ogni operazione si deve basare su adeguata documentazione ed essere ragionevolmente verificabile. I principi delle informazioni utili all’attività contabile e gestionale sono quelli della correttezza, completezza e trasparenza, in pieno adempimento alla normativa vigente. 

Eventuali omissioni dovranno essere integrate ed eventuali falsificazioni perseguite a norma della vigente normativa. 


La tutela della trasparenza nelle transazioni commerciali (antiriciclaggio)

I Destinatari sono tenuti a rispettare la normativa vigente e le procedure interne in materia di antiriciclaggio, astenendosi dal compiere qualsiasi attività, iniziativa o operazione che possa comportare il coinvolgimento, anche indiretto, in fenomeni di riciclaggio di beni o denaro provenienti da attività illecite o criminali, ovvero di autoriciclaggio.

Con precipuo riferimento al settore delle transazioni commerciali, il personale ha l’obbligo di dotarsi degli strumenti e di adottare le cautele opportune per garantirne la trasparenza e la correttezza.


Prevenzione di fenomeni di corruzione e concussione. 

San Rocco Volley nella conduzione delle proprie attività, vieta il compimento di qualunque azione nei confronti o da parte di terzi in grado di ledere l’imparzialità e l’autonomia di giudizio. 

A tal fine si impegna a mettere in atto le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione e altre condotte idonee a integrare il pericolo di commissione di reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001. 

A tal riguardo, San Rocco Volley non consente di corrispondere o accettare somme di denaro, doni, favori, regalie a/o da parte di terzi, allo scopo di procurare vantaggi diretti o indiretti alla società. 

È invece consentito accettare o offrire doni che rientrino nei consueti usi di ospitalità, cortesia e per particolari ricorrenze purché di modesto valore. 


Prevenzione di fenomeni e condotte atte ad inquinare l’ambiente 

San Rocco Volley si impegna nell’ambito della propria attività a promuovere la tutela dell’ambiente attraverso interventi educativi sui propri tesserati e vietando il compimento di qualunque azione nei confronti o da parte di terzi in grado di arrecare danno o porre a rischio la tutela dell’ambiente.


Fornitori, appaltatori e subappaltatori. 

San Rocco Volley richiede ai propri fornitori, appaltatori, subappaltatori ed ai collaboratori esterni, il rispetto dei principi etici di riferimento contenuti nel presente documento. 

Nella scelta dei fornitori la società tiene conto non solo dei criteri di massima convenienza ma anche della capacità tecnica ed economica, dell’affidabilità, del rispetto delle norme dettate in tema di tutela del lavoro, rispetto della personalità e dei diritti dell’uomo, politiche ambientali perseguite dagli stessi. 

Le relazioni con i fornitori, con gli appaltatori, con i subappaltatori e con i collaboratori esterni sono regolate sempre (fatti salvi eventuali limiti d’importo minimi stabiliti dalle procedure aziendali) da specifici contratti finalizzati a conseguire la massima chiarezza nella disciplina del rapporto. 

Fornitori, appaltatori, subappaltatori e collaboratori esterni sono tenuti al rispetto del presente codice. 

La violazione delle norme etiche previste da parte dei soggetti menzionati importerà l’immediata risoluzione dei rapporti contrattuali in essere. 


Comunicazioni all’esterno – rapporti con i mass media

Le comunicazioni di San Rocco Volley verso l’esterno devono essere improntate al rispetto del diritto all'informazione e dei principi di chiarezza e trasparenza.

San Rocco Volley si rivolge agli organi di stampa e di comunicazione di massa unicamente attraverso gli organi societari e le risorse aziendali a ciò autorizzate, in un atteggiamento di correttezza, disponibilità e trasparenza nel rispetto della politica di comunicazione definita dalla Società.

La Società contrasta e respinge ogni forma di disinformazione e/o di diffusione non accurata e/o imprecisa di notizie che concernano sé stessa, la sua attività e il suo personale, sia esso dipendente che tesserato. 





Organismo di Vigilanza e disposizioni finali

Organismo di Vigilanza ex D. Lgs n. 231/2001. 

L’Organismo di Vigilanza, istituito secondo i dettami del D. Lgs. n. 231/2001, ha il compito di vigilare sul rispetto, l’adeguatezza e l’aggiornamento del Modello Organizzativo-Gestionale e di Controllo societario per la prevenzione dei reati previsti ex D. Lgs. n. 231/2001, nonché sul rispetto dei principi etici enunciati nel presente documento. 

A tal fine effettua controlli sul funzionamento e l’osservanza del Modello ed è libero di accedere a tutte le fonti di informazione di San Rocco Volley. 

Ha facoltà di prendere visione di documenti e consultare dati nonché proporre agli organi competenti eventuali aggiornamenti del Modello e dei protocolli interni che ne fanno parte. 

L’Organismo di Vigilanza opera con ampia discrezionalità e con la completa collaborazione dei vertici aziendali e relaziona, con cadenza almeno annuale, al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale.


Realizzazione delle disposizioni. 

La realizzazione di un sistema interno efficace ai fini del Decreto Legislativo n. 231/2001 è affidata a tutta la struttura organizzativa, al fine di rendere partecipi tutti i lavoratori sugli aspetti di propria competenza. 

Gli amministratori, i lavoratori a qualunque livello e i collaboratori, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze e funzioni, sono tenuti alla rigorosa osservanza delle procedure aziendali. 


Parte generale

Parte I

Cenni sulla normativa


Premessa

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti, in aggiunta a quella del soggetto che ha materialmente commesso la condotta costituente illecito di natura penale, o, per quanto concerne il presente modello, l’illecito sportivo oggetto contestato.

L’ampliamento della responsabilità dell’ente, ovvero della persona giuridica, società o associazione anche priva di personalità giuridica, ha quale finalità quella del “coinvolgimento” del patrimonio dell’ente stesso, e quindi degli interessi economici dei soci non solo al suo mantenimento ma anche al suo incremento, i quali, fino all’entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, procuranti vantaggio od interesse della società, da amministratori e/o dipendenti.

Oggi l’ente ed i suoi soci non possono dirsi estranei alla commissione di tali condotte, posto che, nei confronti dell’ente potrà essere instaurato procedimento, non solo di natura sportiva ma anche di natura penale, in esito alla commissione di eventuali reati commessi a vantaggio o nell’interesse dell’ente stesso.

Dall’esistenza di questo semplice e certo condivisibile assunto, discende e dipende la necessità e l’interesse dei soci, degli amministratori e fianco degli stakeholder, a vigilare sulla regolarità dell’operato sociale.

La recente disciplina legislativa introdotta con i decreti attuativi della L. 08/08/2019, n. 86, cosiddetta “riforma dello sport”, ha introdotto la disciplina prevista dal Decreto Legislativo 231/01 anche agli enti operanti in ambito sportivo, ormai riconosciuti quali assuntori della qualifica di datori di lavoro nei confronti degli atleti, degli allenatori e ogni altro soggetto loro legato o collegato da prestazioni di attività rese in favore dell’ente stesso, sia che si tratti di attività aventi ad oggetto retribuzioni e/o salari o che si versi in ipotesi di prestazione d’opera o di servizi connotata da gratuità.

È dunque il sistema economico e sociale in cui concretamente gli enti operano che riconosce loro la natura di “autonomo centro d'interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse dell'ente"; riconoscimento che ha indotto, in primo luogo al Legislatore Europeo, a procedere lungo la strada, obbligata, dell’equiparazione tra l’agire degli enti e quello delle persone fisiche, ad essi enti collegate o in essi enti “organicamente inserite”, in riferimento alla responsabilità collegata alla commissione di condotte illecite penalmente o, nel particolare caso che ci occupa, sportivamente rilevanti.

Seguendo lo schema interpretativo proposto, quasi con l’intento di costruire una scala di “gravità” dei fenomeni criminali rilevabili in relazione all’attività degli enti, è possibile individuarne due posizioni poste, fra loro agli antipodi: da un canto l’ente in grado di non consentire ai soggetti organicamente inseriti o più genericamente dai propri stakeholder la commissione di alcuna condotta illecita rilevante ai fini del presente modello, e dall’altro canto, in posizione opposta e contrapposta, l’ente il cui “oggetto sociale” sia costituito dallo svolgere attività intrinsecamente illecita (si pensi ad esempio alle cosiddette laundry operanti al solo fine di riciclare denaro proveniente da attività criminali).

Fra questi due estremi di tipologie di enti il Legislatore ha inteso muoversi individuando una serie di sanzioni, pecuniarie ed interdittive, capaci di attagliarsi a ciascuna tipologia di condotta tipizzata ed oggetto di contestazione commessa a vantaggio od a favore dell’ente.

Dalle sanzioni più severe, l’interdizione dallo svolgimento dell’attività previste per gli enti “criminali”, alle più leggere pene indicate nei confronti dell’ente in cui la commissione di reati derivi non da una specifica volontà sociale, ma esclusivamente da un difetto di organizzazione o di controllo da parte degli apici, sino alle ultime ipotesi, previste per illeciti indubitabilmente puniti a titolo di colpa, la normativa descritta costituisce vera e propria rivoluzione nel sistema delle responsabilità delle società cui non solo è opportuno, ma assolutamente necessario adeguarsi.

Il presente Modello Organizzativo Gestionale ha proprio la funzione di esaminare le caratteristiche strutturale e funzionali dell’ente oggetto d’analisi, individuandone le criticità di processo e quelle inerenti le possibili disfunzionalità anche in riferimento al concreto svolgimento dell’attività sportiva che, del tutto ovviamente, costituisce il core dell’attività svolta che, pure, assume e mantiene rilevanza di natura economica e finanziaria.

Il fine dichiarato e perseguito dal presente modello è quelli di predisporre idonei mezzi di formazione ed informazione, per i propri dipendenti, gli stakeholders ed i terzi che con essa entrino in contatto, finalizzati a prevenire ed a contrastare la commissione di illeciti aventi rilevanza penale o sportiva.

Ma se questa è la finalità ultima del presente modello non va sottaciuto come esso consenta ed in ultima analisi consista in uno strumento di valido ed importantissimo ausilio per conoscere l’operare dell’azienda nel suo complesso riuscendo a divenire quasi quotidiano strumento di confronto e conforto circa la bontà e produttività delle scelte operate e da operarsi.

Una “modello” in grado di operare su più piani, che non si limiti ad intervenire solo nella prevenzione di condotte intrinsecamente illecite ma invece, ed assai più proficuamente, capace di individuare, anche attraverso la sua necessaria compenetrazione con il codice etico, quelle linee guide di best practice da applicarsi alla e nella vita aziendale.

Nel totale rispetto della storia e della mission di San Rocco Volley, che ben prima di trasformarsi in società sportiva a responsabilità limitata, ha sempre avuto a cuore la promozione dei valori dello sport come esempio concreto di promozione sociale ed umana. 

Tipico esempio di best practice o, meglio, di guide line da applicarsi alla vita dell’azienda è costituito ed offerto dal Legislatore all’atto di introdurre le normative di testo unico sulla sicurezza sul posto di lavoro allorché viene fatta menzione dei due standard qualitativi cui l’azienda può rifarsi ai fini di adeguarsi a quelli richiesti facendo sì che, in punto, il M.O.G. sia da considerarsi adeguato, ovviamente con riferimento alle peculiarità previste in ragione della natura dell’Ente e della particolare attività da questi esercita.

Così come, per altro verso, alle normative di carattere etico sportivo, richiamate dai codici etici e dalle norme comportamentali dettate in tema di “safeguarding” dal CONI e dalla FIPAV.


Parte II

L’evoluzione legislativa


La tendenza all’estensione del catalogo dei reati-presupposto

Pare necessario, prima di addentrarci nella disamina della realtà aziendale soffermarci ancora brevemente su quelli che sono gli aspetti fondamentali della realtà aziendale per come la stessa viene individuata, dipinta e descritta dal decreto legislativo 231/01.

Dall’introduzione della normativa in questione al momento in cui viene redatto il presente Modello Organizzativo Gestionale, il Legislatore ha dato corso all’introduzione di numerose fattispecie di reati catalogo, in un’ottica di sempre maggiore complessità organizzativa dell’ente.

Ultime in ordine di tempo le modifiche introdotte con la legge 137/2023 e quelle rese necessarie dalla disciplina dettata in tema di “Whistleblowing” dal d.lgs. 24/2023 

Alle disposizioni dettate dal Legislatore ordinario devono aggiungersi quelle previste dall’ordinamento sportivo di cui il presente modello intende uniformarsi.


L’ambito di applicazione

Pare necessario, prima di addentrarci nella disamina della realtà aziendale soffermarci ancora brevemente su quelli che sono gli aspetti fondamentali della realtà aziendale per come la stessa viene individuata, dipinta e descritta dal Decreto Legislativo n. 231/01.

Ovvero ai destinatari dei precetti e delle norme comportamentali in esso contenuti.

Daremo corso all’analisi partendo dai soggetti destinatari della norma.


I soggetti destinatari della normativa

Il Legislatore con l’emanazione del D.lgs. 231/01 ha definito limiti e campo d’applicazione del principio, invero rivoluzionario, della possibilità per gli enti commerciali d’essere chiamati a rispondere dei reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia funzionale e finanziaria nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi, ovvero da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità dell’Ente è stata oggi dilatata anche dall’introduzione di alcune figure tipiche d’illecito amministrativo richiamate dai cosiddetti “illeciti presupposto”.

Essa non esclude la responsabilità della persona fisica che abbia materialmente commesso l’illecito, ma si aggiunge a questa mantenendone però autonomia e, pertanto, sussistendo anche in caso di mancata individuazione dell’autore del reato, di sua in imputabilità o di estinzione del reato per causa differente rispetto all’amnistia.

Alle descritte forme deve aggiungersi quella inerente alle possibili violazioni del codice etico sportivo dell’ente e, per quanto di specifico rilievo ed interesse, quello della Federazione Italiana Palla a Volo. 


Parte III

Le caratteristiche della norma


L’efficacia territoriale

Ai fini dell’applicazione della norma è sufficiente che l’Ente abbia nel territorio dello Stato italiano la propria sede principale.

È dunque possibile che si applichino la sanzione della disposizione in commento anche in relazione a fatti commessi all’estero nell’interesse dell’Ente.


Le sanzioni previste dalla normativa

Nei confronti dell’Ente sono irrogabili sanzioni di differente natura.

Esso sono costituite da:

sanzioni pecuniarie, 

sanzioni interdittive,

confisca, anche per equivalente,  

pubblicazione della sentenza di condanna

commissariamento.

Le sanzioni interdittive loro volta possono variare dalla sospensione alla revoca della licenza o della concessione, al divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, all’interdizione dall’esercizio dell’attività, all’esclusione od alla revoca dei finanziamenti e contributi, al divieto di pubblicizzare beni e servizi resi.

L’efficacia preventiva e scriminate del Modello Organizzativo e di Gestione.

La norma connette all’adozione del Modello Organizzativo e di Gestione una finalità di certo e sicuro interesse per l’Ente che, come abbiamo provato ad indicare deve oggi essere inteso quale terzo rispetto alle volontà espresse dai soci, dal management e financo da chi, apicale o non che sia, manifesta all’esterno la volontà del medesimo.

Detta particolare qualità è esplicitata nell’articolo 6 della D.lgs. 231/2001.


L’articolo 6 del D. Lgs n. 231/01

La norma che riveste posizione principale è costituita dall’articolo 6 del decreto Legislativo 231/01.

Esso, intitolato “Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente”, recita: 

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle società di capitali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).

5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente. 

Ai fini di dar contezza della propria estraneità, non solo al fatto reato ma agli effetti che da questi derivano o possano derivare, nella accezione stabilita dal Legislatore, è necessario e sufficiente che l’ente si sia dotato ed abbia concretamente utilizzato un modello di organizzazione e gestione, capace di prevenire i reati della stessa specie di quello realizzatosi.

Ai sensi del n. 2 dell’articolo 6 sopra citato i modelli debbono necessariamente, ai fini di poter esplicare la propria efficacia scriminante, ed “in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1,” “rispondere alle seguenti esigenze: 

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; 

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; 

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; 

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 

Nonché, ai sensi del comma 2 bis, prima della modifica legislativa apportata dal D.lgs. 24/2023, prevedere: 

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; 

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante; 

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; 

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. 

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.”

Le disposizioni contenute nelle lettere a), b), c), d) del numero 2 indicano le attività di cosiddetta mappatura del rischio, di proceduralizzazione dell’attività dell’ente e di informazione- formazione che l’ente deve svolgere nei confronti dei soggetti che con esso o per esso hanno o intrattengono rapporti.

La lettera e) impone all’ente di dotarsi di idoneo sistema disciplinare finalizzato a sanzionare le condotte non conformi o contrarie alle misure indicate nel modello.

Il numero 2 bis) detta invece disposizioni a tutela del “Whistlebowler” (segnalatore) di condotte contrarie a quanto indicato nel Modello organizzativo.

In esito alla modifica apportata alla norma dall’articolo 24 comma 5 del D.lgs. 24/2023, i commi 2ter e 2quater sono stati abrogati ed il comma 2bis modificato nel seguente modo:

“I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)” facendosi così esplicito richiamo alla disciplina comunitaria. 


L’onere probatorio 

La responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001 si fonda sul concetto di “colpa d’organizzazione”, ovvero sull’inidoneità della struttura organizzativa dell’ente a prevenire i reati-presupposto (e, in particolare, il tipo di reati in cui rientra l’illecito penale commesso).

È quindi decisivo, al fine dell’applicazione sanzionatoria, individuare in capo a chi gravi l’onere di dimostrare la colpa organizzativa.

L’onere probatorio è diversamente ripartito a seconda che i reati siano commessi da soggetti in posizione apicale oppure soggetti sottoposti all’altrui direzione.

Nel caso di reati commessi da soggetti apicali l’onere di provare l’assenza di una colpa organizzativa grava sull’ente: in caso di dubbio, quindi, all’ente andranno applicate le sanzioni ex lege previste.

Qualora invece si tratti di reati commessi da soggetti ‘sottoposti’, spetterà all’accusa provare il difettoso funzionamento del modello di organizzazione e/o dell’organismo di controllo.

Occorre infine ribadire l’inadeguatezza di M.O.G. meramente ‘cosmetici’ poiché, come poco sopra rilevato, l’articolo 6 del D. Lgs. n. 231/2001 esige – in ottica scriminante – l’efficace attuazione degli stessi, oltre ad una serie di oneri accessori (ad esempio, riguardanti la vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del M.O.G.).

La “colpa d’organizzazione” diviene figura giuridica assai delicata soprattutto con riferimento alle eventuali sanzioni dipendenti dalle condotte imputate od imputabili alle tifoserie che possono integrare la violazione di taluna delle fattispecie ricomprese nei reati catalogo.

A tal fine l’ente deve dunque dotarsi di strumenti atti ad impedire che simile evenienza possa verificarsi.


L’irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni previste in caso di responsabilità penale-amministrativa dell’ente sono innanzitutto di tipo pecuniario, commisurate in quote. Il numero di quote viene determinato dal giudice in base alla gravità del fatto, al grado di colpa organizzativa, all’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze dell’illecito, ad evitare la reiterazione del reato.

L’importo di ciascuna quota viene invece definito, sempre dal giudice, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente.

Nei casi di colpa organizzativa particolarmente accentuata, il D. Lgs. n. 231/2001 prevede sanzioni interdittive che possono consistere nell’interdizione dall’esercizio di una determinata attività, nella sospensione o revoca di autorizzazioni, di licenze o concessioni o, ancora, nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione da finanziamenti, contributi, nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tali sanzioni possono essere temporanee e definitive.

Le prime vengono irrogate dal giudice, laddove espressamente previste, sulla base degli stessi criteri che regolano la determinazione del numero delle quote purché sussista almeno una delle condizioni previste dall’articolo 13 del Decreto (ad esempio, la reiterazione dell’illecito).

Le sanzioni interdittive definitive possono essere irrogate nei casi più gravi in cui l’ente è recidivo, abbia tratto elevato profitto dall’illecito penale e/o abbia, come attività sociale ‘di fatto’, la commissione o l’agevolazione di commissione di reati (art. 16 comma 3 D. Lgs. n. 231/2001).


Parte V

I modelli di organizzazione e di gestione (MOG)


Fornito così un complessivo e completo inquadramento in relazione alla disciplina introdotta dal D. Lgs. 231/2001 e della funzione scriminante attribuita all’adozione di un Modello Organizzativo Gestionale, diviene indispensabile ricordare come sia la stessa normativa di riferimento, ed in particolare l’articolo 6 del D. Lgs. 231/01, a stabilire i criteri che consentono all’Ente di non rispondere per il fatto reato commesso da taluno dei soggetti precedentemente indicati e da cui esso abbia potenzialmente o concretamente tratto vantaggio.

Primo criterio fissato dalla norma de qua è relativo all’adozione di un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

La stessa disposizione prevede l’istituzione di un organismo di controllo interno all’Ente cui spetta il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza di modelli di organizzazione e gestione realizzati, affinché essi siano efficacemente adottati ed attuati dall’ente, nonché, ovviamente, finalizzati a prevenire un reato della specie di quello che si è verificato e che forma oggetto di contestazione.

Alla luce di quanto legislativamente prescritto e nella convinzione di trasferire le proprie policies operative in documento cartaceo, l’ente ha deciso di realizzare, adottare ed applicare il presente Modello Organizzativo e Gestionale, uniformandosi alle condotte ed alle prescrizioni contenute nel proprio “Codice Etico” che, alla luce della particolare natura dell’ente e della mission dallo stesso perseguita, è stato declinato anche nella forma di “codice di condotta” cui dovranno attenersi e gli appartenenti ai gruppi di tifosi organizzati e riconosciuti dall’ente stesso e con i quali esso, direttamente od indirettamente, intrattenga rapporti.

Del tutto pacifico è che il Codice etico, anche nella forma del codice del tifoso, assuma valenza precettiva anche nei confronti degli stakeholder, siano essi tifosi non organizzati, sponsor o ospiti a qualunque titolo presenti ad assistere ad avvenimenti sportivi agonistici o meno in cui siano presenti o partecipino squadre e/o rappresentative dell’ente medesimo. 

 

 

Le caratteristiche del MOG

I modelli, ai fini di svolgere la funzione che gli è stata affidata dal Legislatore devono essere in grado di:

a) individuare le attività dell’ente nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal decreto

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli

e) prevedere misure atte ad esercitare il diritto dovere di segnalazioni di reati o irregolarità di cui i dipendenti siano venuti a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro

f) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei modelli anche in relazione alla tutela del whistleblower.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l’ente non risponde se prova:

a1) che l’organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi

b1) che il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo

c1) che i soggetti abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli

d1) che non vi sia omessa o insufficiente vigilanza dell’organismo di controllo in ordine ai modelli.

Qualora il reato sia invece commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l’Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Inosservanza che è in ogni caso esclusa qualora l’ente prima della commissione del reato abbia adottato ed efficacemente attuato modelli idonei a prevenire reati delle specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere ex ante.

L’articolo 6 del decreto dispone che i modelli possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria e comunicati al Ministero di Giustizia.

Da quanto sin qui esposto traspare la fondamentale esigenza per l’ente d’adottare Modelli di Gestione e Comportamento, precisi, puntuali e potenzialmente in grado, a sensi d’una valutazione prognostica ex ante, di evitare la commissione di reati.

Modelli che debbono necessariamente essere redatti sulla scorta di analisi concreta delle esigenze e delle caratteristiche dell’ente, attuati e periodicamente aggiornati.


Parte VI

Le singole fattispecie rilevanti


Il legislatore si occupa dei comportamenti penalmente rilevanti da cui possono discendere ipotesi di responsabilità a carico dell’ente nella sezione III del decreto.

Le tipologie delittuose prese in considerazione sono:


art. 24

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o dell’Unione Europea, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico:

malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico;

indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle comunità europee;

truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Turbata libertà degli incanti

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente


art. 24 bis

Delitti informatici e trattamento illecito di dati:

falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria;

accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;

detenzione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;

diffusione di apparecchiature;

dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;

intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;

danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o di pubblica utilità;

danneggiamento di sistemi informatici o telematici;

danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;

frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.


art. 24 ter

Delitti di criminalità organizzata:

associazione per delinquere;

associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina di cui all’art. 12 d.lgs. 286/1998;

associazioni di tipo mafioso;

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l’attività di tali associazioni;

scambio elettorale politico-mafioso;

associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;

sequestro di persona a scopo di estorsione;

illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.


art. 25

Concussione e corruzione:

concussione;

corruzione per l’esercizio della funzione;

corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio;

corruzione in atti giudiziari;

istigazione alla corruzione.

indebita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità.


art. 25 bis

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:

falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;

alterazione di monete;

spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;

spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;

falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto e detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati, contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;

fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata;

uso di valori di bollo contraffatti o alterati;

contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;

introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.


art. 25 bis. 1

Delitti contro l’industria e il commercio:

turbata libertà dell’industria o del commercio;

illecita concorrenza con minaccia o violenza;

frodi contro le industrie nazionali;

frode nell’esercizio del commercio;

vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;

vendita di prodotti industriali con segni mendaci;

fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;

contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.


art. 25 ter

Reati societari:

false comunicazioni sociali;

false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori;

impedito controllo;

indebita restituzione di conferimenti;

illegale ripartizione degli utili e delle riserve;

illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;

operazioni in pregiudizio dei creditori;

omessa comunicazione del conflitto di interessi;

formazione fittizia del capitale;

indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;

illecita influenza sull’assemblea;

aggiotaggio;

corruzione tra privati;

ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.


art. 25 quater

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico:

tra le varie ipotesi, previste dal codice e dalle leggi speciali, assumono primaria importanza quelle di:

associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;

assistenza agli associati;

arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;

addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;

attentato per finalità terroristiche o di eversione;

atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi;

sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione;

istigazione a commettere delitti di terrorismo;

assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata;

delitti contro la sicurezza della navigazione aerea;

delitti contro la sicurezza della navigazione marittima.


art. 25 quater 1

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili:

pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, integrate allorché in assenza di esigenze terapeutiche, venga cagionata una mutilazione degli organi genitali femminili, quali la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo, o lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente .

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.


art. 25 quinquies

Delitti contro la personalità individuale:

riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù;

prostituzione minorile;

pornografia minorile;

detenzione di materiale pornografico;

pornografia virtuale;

iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;

tratta di persone;

acquisto e alienazione di schiavi.


art. 25 sexies

Abusi di mercato:

abuso di informazioni privilegiate;

manipolazione del mercato.


art. 25 septies

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

omicidio colposo;

lesioni personali colpose.


art. 25 octies

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita:

ricettazione;

riciclaggio;

impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita.

Trasferimento fraudolento di valori


art 25 octies 1 

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti:

indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento;

detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;

frode informatica

art. 25 nonies

Delitti in materia di violazione del diritto d’autore:

messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche di un’opera o di parte di un’opera d’ingegno protetta;

abusiva duplicazione di programmi per elaboratore, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, predisposizione di mezzi per consentire la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori;

riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto, estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costitutore e dell’utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati;

reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all’art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941:

- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; 

- abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

- introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione;

- detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

- ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;

- introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

- fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure;

- abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies L. 633/1941, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all’art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941:

- riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

- immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un’opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all’autore;

- realizzazione delle condotte previste dall’art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

- promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all’art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941.

mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi sul contrassegno;

- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.   


art. 25 decies 

Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria:

induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, ovvero la condotta di chi, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Detta facoltà spetta all’indagato (ovviamente anche all’imputato) per fatti che riguardano la propria responsabilità. È altresì concessa (articolo 199 c.p.p.) anche ai “prossimi congiunti dell’imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato”.

Per l’individuazione dei prossimi congiunti dell’imputato o della persona sottoposta ad indagini preliminari, l’art. 199 c. p. p. rimanda all’art 307 c. p. di cui fa espressa menzione.

Secondo quest’ultimo, infatti, “s’intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti”, oltre al convivente more uxorio.


art.25 undecies

Reati ambientali:

uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;

distruzione o deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto;

scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose;

scarico non autorizzato di acque reflue industriali in violazione delle prescrizioni imposte con l’autorizzazione o da autorità competenti;

scarico non autorizzato di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province o dall’autorità competente;

inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque di superficie e sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia rischio;

raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione;

realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata;

realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi;

attività non consentite di miscelazione di rifiuti;

deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi; 

falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi;

traffico illecito di rifiuti;

attività organizzata di traffico illecito di rifiuti;

inquinamento atmosferico;

importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali;

falsificazione e alterazione di certificati e licenze, notifiche comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza, uso di certificati e licenze falsi o alterati per l’importazione di animali;

detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e l’incolumità pubblica;

inquinamento dell’ozono stratosferico e dell’ambiente;

sversamento da navi di sostanze inquinanti;


art. 25 duodecies 

Impiego di cittadini di Paesi terzi con permesso di soggiorno irregolare:

impiego di cittadini di Paesi terzi con permesso di soggiorno irregolare.


Art. 25 terdecies 

Razzismo e xenofobia

La norma di riferimento, articolo 3 comma 3 bis della legge 13 ottobre 1975 n. 654 è stata abrogata dall’articolo 7, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21 che ha introdotto l’articolo 604 bis del c.p. che recita:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.”

Versandosi in tema di responsabilità di carattere penale, non può che dirsi che l’intervenuta abrogazione della norma indicata dal legislatore nell’ambito dei reati catalogo non costituisca ipotesi di abrogatio criminis posto che la condotta indicata nell’originaria fattispecie astratta è riprodotta nel comma 3 dell’articolo 604 bis c.p.p.

Dunque la condotta costituente il reato presupposto individuato dal Legislatore è da ritenersi integrata allorché si verifichino la propaganda, l’istigazione o l’incitamento commessi in modo che derivi pericolo di diffusione di idee che si fondino in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 della Corte penale internazionale.

Ai fini di fornire una miglior ricostruzione della condotta integrante il reato presupposto l’ente ritiene di richiamare quanto individuato e chiarito dalla Giurisprudenza di legittimità che in relazione all’ipotesi delittuosa descritta si è così pronunciata:

“Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 3, comma primo, lett. a), prima parte, legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modifiche, la "propaganda di idee" consiste nella divulgazione di opinioni finalizzata ad influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico e a raccogliere adesioni; l'"odio razziale o etnico" è integrato da un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori, e non da qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione; la "discriminazione per motivi razziali" è quella fondata sulla qualità personale del soggetto, e non - invece - sui suoi comportamenti.”


Art. 25 quaterdecies

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati 

Offrire o promettere denaro o altre utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, esercitare abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità, venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione, organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge, dare pubblicità all’esercizio di dette attività, dare pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero, partecipare a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità sopra descritte.

Esercitare giuochi d'azzardo a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, svolgere in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero, effettuare la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione 


Art. 25 quinquiesdecies 

Reati tributari

Si tratta di condotte previste e punite ai sensi del D.Lgs. 74/2000 ed in particolar modo del

delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1,

delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, 

delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3,

delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, 

delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, 

delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, 

delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11,


Art. 25 sexiedecis

delitti di contrabbando 

articoli da 282 a 293 del Decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale” che individuano le singole ipotesi di contrabbando delle merci equiparando il tentativo di commissione del reato alla sua consumazione.

Il contrabbando semplice può perfezionarsi attraverso il movimento delle merci:

attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282)

nei laghi di confine (art. 283)

per mare (art. 284)

per via aerea (art. 285)

nelle zone extra-doganali (art. 286)

nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289)

oppure attraverso irregolarità nella movimentazione delle merci ammesse a regimi speciali:

merci importate con agevolazioni doganali (art. 287)

detenute in depositi doganali (art. 288)

ammesse a restituzione di diritti (art. 290) 

ovvero a importazioni o esportazioni temporanee (art. 291)

La sanzione prevista dall’articolo 282 (multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti) si applica anche a chiunque, fuori dei casi previsti negli articoli precedenti, sottrae, dolosamente, merci al pagamento dei diritti di confine dovuti (art. 292)

Art. 25-septiesdecies. 


Delitti contro il patrimonio culturale

518-novies. Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;

2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.


Art. 25octiesdecies. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

518-sexies. Riciclaggio di beni culturali

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto


518-terdecies. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.


Art. 26. Delitti tentati 

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto. 

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.


Applicabilità della disposizione di cui all’articolo 131 bis c.p. – particolare tenuità del fatto

L'eventuale declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis c.p., nei confronti dell'autore del reato presupposto non incide sulla contestazione formulata nei confronti dell'ente ex d.lg. n. 231 del 2001, né all'ente può applicarsi la predetta causa di non punibilità.

Così si è espressa la Corte di cassazione (Cassazione penale, sez. III, 23/01/2019, n. 11518) e, ai fini della redazione dell’aggiornamento del Modello si ritiene necessario richiamare la pronuncia in questione che, pur non assumendo forza di legge costituisce certamente orientamento da tenere in debito conto.


Il codice etico

Presupposto per l’adozione di MOG capaci di prevenire la commissione di fatti reato da parte dei soggetti come sopra identificati è l’adozione da parte dell’ente di un codice etico.

Il Codice Etico è una vera e propria 'Carta Costituzionale' dell'ente, contenente l’enunciazione dei diritti e doveri morali.

Esso definisce la responsabilità etico - sociale di ogni partecipante all'organizzazione aziendale.

È un mezzo efficace per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto dell'azienda.

Introduce una definizione chiara ed esplicita delle proprie responsabilità etiche e sociali verso tutti i soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nell'attività dell'azienda (clienti, fornitori, soci, cittadini, dipendenti, collaboratori, istituzioni pubbliche, associazioni ambientali e chiunque altro sia interessato dall'attività dell'azienda).

Costituisce altresì il principale strumento di implementazione del livello etico all'interno dell'azienda, e nei rapporti tra l’azienda ed i terzi, chiarendo e definendo l'insieme dei principi cui sono chiamati ad uniformarsi i destinatari nell’esecuzione dei loro rapporti reciproci nonché nel relazionarsi con portatori di interessi reciproci nei confronti della società.

I destinatari sono pertanto chiamati al rispetto dei valori e dei principi enunciati nel Codice Etico e sono tenuti a tutelare e preservare, attraverso i propri comportamenti, la rispettabilità e l'immagine dell’ente nonché l'integrità del suo patrimonio economico ed umano.


Parte VII

Il modello organizzativo e gestionale


Le caratteristiche del Modello adeguato


Preliminarmente occorre evidenziare come siano considerati quali soggetti apicali coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (Cass. Civ., SS. UU., 30 settembre 2009, n. 20936)

La Giurisprudenza ha contribuito a definire quali caratteristiche debba possedere un Modello Organizzativo e Gestionale per potersi definire adeguato.

Dette caratteristiche sono indicate nel cosiddetto “decalogo di Milano” che è opportuno indicare ai fini di poter possedere una guida certa e sicura nella costruzione del modello.

Il Modello deve essere adottato dopo una identificazione dei rischi di reato specifica ed esaustiva e non semplicemente descrittiva e ripetitiva della norma;

il Modello deve prevedere che i componenti dell’Organo di Vigilanza siano in possesso di capacità specifiche sia in tema di attività ispettiva e che di proposizione;

il Modello deve prevedere, per i componenti dell’OdV, quale causa di incompatibilità, la sentenza di condanna, o di patteggiamento non irrevocabile, non solamente per i reati previsti dal d.lgs 231/01;

il Modello deve precedere una formazione specifica per i dipendenti nella loro generalità, per i dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, per l’Organo di Vigilanza e per i preposti al controllo interno;

il Modello deve prevedere, per quanto riguarda i corsi di formazione, il controllo della loro frequenza e la qualità sul contenuto dei programmi, oltre l’obbligatorietà della partecipazione;

il Modello deve prevedere espressamente sanzioni disciplinari nei confronti degli amministratori, direttori generali e più in generale dei “soggetti apicali” che per negligenza o imperizia non abbiano individuato, e conseguentemente eliminato, violazioni al modello e, nei casi più gravi, compimento di reati.

il Modello deve prevedere procedure in grado, in presenza di particolari circostanze, di ricercare ed identificare la presenza dei rischi. 

Come, ad esempio, nel caso di un elevato turn-over del personale, nell’emersione di precedenti violazioni;

il Modello deve prevedere sia controlli di routine che controlli a campione, non prevedibili, nei confronti delle attività aziendali sensibili;

il Modello deve prevedere e disciplinare l’obbligo per tutti i dipendenti, siano essi direttori, amministratori della società o impiegati, di riferire all’Organismo di Vigilanza notizie di fatti compiuti in violazioni del modello, senza che ne possano subire le conseguenze;

il Modello deve contenere protocolli e procedure specifiche e concretamente applicabili alla realtà dell’Ente.”

Il “decalogo di Milano”, come era logico e prevedibile attendersi, è stato declinato dalla Giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto (Cassazione penale sez. II - 27/09/2016, n. 52316): 

“ai fini dell'esonero della responsabilità amministrativa da reato, l'approntamento di un modello organizzativo, ai sensi dell'articolo 6, del decreto legislativo n. 231 del 2001, non è a tal fine sufficiente, essendo anche necessaria l'istituzione di una funzione di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello, attribuita a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Al riguardo, iniziativa e controllo possono essere ritenuti effettivi e non meramente "cartolari", soltanto ove risulti la non subordinazione del controllante al controllato: infatti, l'articolo 6, comma 2, lettera d), del decreto citato prevede una serie di obblighi di informazione nei confronti dell'organo di vigilanza, al fine evidente di consentire l'esercizio "autonomo" del potere (di vigilanza); inoltre, l'articolo 6, comma 2, lettera e), citato prevede un sistema disciplinare idoneo. Da ciò deriva, quindi, che non può definirsi idoneo a esimere la società da responsabilità amministrativa da reato, il modello organizzativo che preveda l'istituzione di un organismo di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza delle prescrizioni adottate non provvisto di autonomi ed effettivi poteri di controllo, ma sottoposto alle dirette dipendenze del soggetto controllato (l'inadeguatezza dell'organismo di vigilanza era stata dedotta, nel la specie, tra l'altro, dalla partecipazione, quale presidente, di un consigliere di amministrazione della società, e dalla presenza, tra i componenti, di altri soggetti che, per i loro rapporti e il loro ruolo, non potevano essere considerati realmente indipendenti rispetto ai proprietari dell'ente)”

Il reato colposo non escluda la responsabilità amministrativa dell'ente. 

L'interesse o il vantaggio a favore dell'impresa, seguenti all'azione delittuosa del dipendente/responsabile, non attengono necessariamente all'evento antigiuridico prodotto bensì possono limitarsi alla mera condotta dell'agente di reato. 

Un risparmio dei costi seguente alla condotta (colposa) illecita risulta sufficiente a sanzionare l'impresa, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001” (Cassazione penale sez. II - 27/09/2016, n. 52316).

La Giurisprudenza di legittimità sì è espressa anche in ordine all’onere della prova inerente all’idoneità del M.O.G. a prevenire il vetrificarsi del reato contestato, affermando che (Cassazione penale sez. VI - 12/02/2016, n. 11442):

“spetta all’ente dimostrare di aver attuato modelli organizzativi idonei a prevenire il verificarsi del reato contestato.

In tema di responsabilità amministrativa dell'ente derivante da persone che esercitano funzioni apicali, il sistema normativo introdotto dal d.lg. n. 231 del 2001 - che coniuga i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, configurando un "tertium genus" di responsabilità compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza - grava sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare l'esistenza dell'illecito dell'ente, mentre a quest'ultimo incombe l'onere, con effetti liberatori, di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”

Giovi in punto ricordare che l’approdo giurisprudenziale trae forza ed origine da pronuncia resa a sezioni Unite. (Sezioni Unite, 24 aprile 2014,)

Mentre in relazione alla possibilità di ascrivere all’ente responsabilità da reato la giurisprudenza di legittimità ritiene (Cassazione penale sez. II - 16/06/2015, n. 29512) “sufficiente che la condotta del reo persona fisica tenda oggettivamente all'interesse o abbia in effetti realizzato — non rileva se in attuazione o meno dell'interesse perseguito — un vantaggio dell'ente medesimo, senza che assuma rilevanza contraria né la volontà dell'agente di conseguire un vantaggio finale solo per sé, né la distrazione del profitto ad opera dell'autore del reato presupposto dopo la consumazione di questo, che deve considerarsi un irrilevante post factum. Ove la responsabilità dell'ente sia valutata con riferimento ai delitti di truffa in sovvenzioni (art. 640-bis c.p.) e malversazione (art. 316-bis c.p.), perciò, non esclude il requisito del vantaggio ex art. 5, d.lgs. n. 231/2001, il fatto che il finanziamento ricevuto dall'ente per effetto del reato dell'amministratore sia stato poi, anche per intero ed anche immediatamente dopo l'accredito, distratto al patrimonio personale del reo, rilevando esclusivamente l'accreditamento iniziale delle somme, anche per breve tempo, sul conto dell'ente.”

L’ente, inoltre, dovrà dimostrare di aver vigilato sulla effettiva operatività e osservanza dei modelli e di aver creato una struttura, anche di natura semplificata, con poteri di iniziativa e controllo autonomi da ogni condizionamento e deputata soltanto a questo compito. 

Al riguardo, la Suprema Corte di cassazione ha specificato che i poteri di iniziativa e controllo possono essere ritenuti effettivi e non meramente "cartolari", soltanto ove risulti la non subordinazione del controllante al controllato. 

Ed invero, l'art. 6, comma 2, lettera d), del decreto in esame prevede una serie di obblighi di informazione nei confronti dell'organo di vigilanza, al fine di consentire l'esercizio "autonomo" del potere di vigilanza. Inoltre, l'art. 6, comma 2, lettera e), citato prevede un sistema disciplinare idoneo. Da ciò deriva, quindi, che non può definirsi idoneo a esimere la società da responsabilità amministrativa da reato, il modello organizzativo che preveda l'istituzione di un organismo di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza delle prescrizioni adottate non provvisto di autonomi ed effettivi poteri di controllo, ma sottoposto alle dirette dipendenze del soggetto controllato (Cass. Pen., Sez. II, 9 dicembre 2016, n. 52316).

Affinché venga meno la responsabilità dell'ente, non è sufficiente che ci si trovi di fronte ad un apicale infedele; si richiede, di più, che non sia ravvisabile colpa alcuna da parte dell'ente stesso, il quale - attraverso il suo organismo, deve aver vigilato anche sull'osservanza dei programmi intesi a conformare le decisioni del medesimo secondo gli standard di "legalità preventiva" (lett. d).

Anche la giurisprudenza di merito si è espressa sull’argomento affermando che “E’ chiaro, infatti, nel sistema del D. Lgs 231/2001, che chi, come il dirigente apicale, impersona l’Ente, non trascina nella responsabilità l’Ente stesso solo nella situazione limite in cui si possa provare, non certo per ipotesi o presunzione, che egli abbia pervertito e frustrato con l’inganno l’intero sistema decisionale e di controllo della società. Ma si tratta evidentemente di una situazione limite e quasi manualistica che ben difficilmente può fare ingresso in simili procedimenti” (Tribunale di Milano, ordinanza caso SIEMENS AG). 

A sua volta, anche la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che nel caso di reati-presupposto commessi da soggetti apicali, la colpa di organizzazione “trova espressione nell’art. 6, alla cui stregua l’ente, altrimenti responsabile, può opporre la prova della preventiva adozione e attuazione di idonei modelli organizzativi, volti a prevenire reati della specie di quello verificatosi, dell’affidamento del compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli a organismo dell’ente dotato di autonomi poteri, della fraudolenta elusione dei modelli, della non ravvisabilità di un’omessa o insufficiente vigilanza". 

Secondo la Corte, pertanto, se il reato è commesso da soggetto apicale, la mancata adozione è di per sé sufficiente a ritenere integrata la responsabilità dell’ente e spetterà a tale soggetto fornire la prova liberatoria (Cass. Pen., Sez. VI, 6 dicembre 2018, n. 54640).

Pacifico che l’onere della prova incomba sull’accusa che dovrà dimostrare la commissione del reato da parte di persona che rivesta una delle qualità di cui al D. Lgs. n. 231/2001, art.5, realizzata a vantaggio o nell’interesse dell’ente, nonché la carente regolamentazione interna dell’ente.

L’assenza di prova non potrà che condurre, entro i ben noti limiti del legittimo dubbio, a pronuncia assolutoria nei confronti dell’ente.

Interessante notare come la giurisprudenza di legittimità si sia preoccupata di fornire elementi ermeneutici atti ad identificare quale possa essere il contenuto della prova liberatoria che l’ente intenda offrire così statuendo: “militano a favore dell’ente, con effetti liberatori, le previsioni probatorie di segno contrario di cui al d.lgs. n. 231, art. 6, afferenti alla dimostrazione di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi” (Cass. Pen., SS. UU., 18 settembre 2014, n. 38343).

Una vera e propria “colpa” di organizzazione che le Sezioni Unite fondano e collegano sul e nel “rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli” (Cass. Pen., SS. UU., 18 settembre 2014, n. 38343).


Parte speciale – l’analisi dell’ente


La struttura giuridica dell’ente, la corporate governance


L’ente è una Societa dilettantistica a responsabilità limitata senza scopo di lucro ed ha per oggetto sociale l’esercizio e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica, riguardante la disciplina della pallavolo.

Risulta iscritta la registro delle imprese con codice fiscale e numero di iscrizione 02746780036 a far tempo dal 28.07.2023

Risulta ad essa attribuito Codice ATECO 93.12 

Il capitale sociale, interamente versato, è pari ad euro 600,00, è suddiviso in numero dodici quote di pari valore, sottoscritte ciascuna dai seguenti signori

BOSSI avv. CLAUDIO nato a Vercelli il giorno 17 ottobre 1967, residente a Novara in via Rattazzi n.10, di cittadinanza italiana, codice fiscale BSS CLD 67R17 L750R;

- RUSSO ROBERTO nato a Napoli il giorno 14 aprile 1983, residente a Campobasso in via Vincenzo Tiberio n.95, di cittadinanza italiana, codice fiscale RSS RRT 83D14 F839N;

- CACCIATORE GUIDO MASSIMO nato a Novara il giorno 3 giugno 970 e residente in Biandrate Via Valsesia 23/a, di cittadinanza italiana, codice fiscale CCC GMS 70H03 F952B;

- CARMAGNOLA dott. STEFANO nato a Galliate il giorno 4 agosto 1975, residente a Novara in via Gioberti n.11, di cittadinanza italiana, codice fiscale CRM SFN 75M04 D872L; 

- BATTAGLIA ing, MICHELA nata a Novara il giorno 12 gennaio 1989, residente a Novara il giorno 12 gennaio 1989, residente in Novara Via Visconti Venosta n. 2, di cittadinanza italiana codice fiscale BTT MHL 89A52 F952S;

- CALCATERRA ALESSANDRO nato a Novara il 26 dicembre 1987 residente in Novara Via Visconti Venosta n. 2, di cittadinanza italiana, codice fiscale CLC LSN 87T26 F952U,

- CALCATERRA FULVIO nato a Novara il giorno 5 maggio 1959, residente in Novara Via Bazzoni, 14, di cittadinanza italiana, codice fiscale CLC FLV 53E05 F952B;

- SEGHETTO dott. STEFANO nato a Mortara il giorno 20 febbraio 1967, residente a Novara in via Gibellini n.64, di cittadinanza italiana, codice fiscale CRM SFN 75M04 D872L;

- CAVALLARI VALTER nato a Novara il 27 luglio 1967 e residente a Novara Via Lanza 3, di cittadinanza italiana, codice fiscale CVL VTR 67L27 F952H;

- CASTELLI ALESSIO nato a Novara il giorno 13 gennaio 1970 residente a Novara Via Giolitti 4/b, di cittadinanza italiana, codice fiscale CST LSS 70A13 F952K;

- DALL’OCO dott. PAOLA nata a Novara il 29 maggio 1971, residente a Novara in Via Rattazzi 10, di cittadinanza italiana, codice fiscal DLL PLA 71E69 F952B;

- VISANTINI LAURA nata a Novara il 13 marzo 1968, residente a Novara in via Rattazzi 3, di cittadinanza italiana, codice fiscale VSNLRA68C53F952N


L’organo amministrativo

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove membri nominati all’atto della costituzione e precisamente dai signori

Visantini Laura, Bossi Claudio Russo Roberto, Cacciatore Guido, Carmagnola Stefano, Calcaterra Alessandro, Calcaterra Fulvio, Seghetto Stefano, Pepe Paolo, Castelli Alessio, oltre ad un membro nominato di comune accordo tra i soci della società, su indicazione del Parroco della Parrocchia di San Rocco, allo stato individuato in Del Buono Giovanni.




Parte speciale – I

Il sistema di governance


Definizione di corporate governance

L’ente definisce la funzione di corporate governance quale “governo dell’ente che fa riferimento all’insieme di persone, organi, principi giuridici, forme contrattuali, processi decisionali e “regole del gioco”, costituenti asset istituzionali aziendali”, alla luce dell’adesione alla visione di corporate governance allargata che si ritiene essere maggiormente conforme alla mission sociale e che si basa su una visione dell’impresa quale sistema che interagisce con una serie di stakeholders, ciascuno dei quali è portatore di interessi che devono essere tutelati.


I soci

Nell’ottica di corporate governance allargata i scoi divengono e sono parte degli organi di corporate governance.

Ai soci l’ente attribuisce il diritto di decidere sulle materie loro riservate dalla legge o dallo statuto, nonché sugli argomenti che il Consiglio di amministrazione o tanti scoi che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione 

Alla decisone dei soci sono riservate le materie di cui al secondo comma dell’articolo 2479 del codice civile, con le modalità previste dall’articolo 10 dello Statuto.


L’amministrazione e la rappresentanza dell’ente

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della società che non siano inderogabilmente riservati dalla legge ai soci.

La rappresentanza dell’ente è attribuita a tutti i membri del C.d.A. e, pertanto, essa viene determinata, in relazione ai singoli rapporti da intrattenersi con i terzi o al proprio interno, in virtù di delibere assunte dal Consiglio di amministrazione stesso.

 

Gli amministratori possono essere scelti anche tra i non soci ma non tra coloro i quali ricoprano cariche sociali in altre società od associazioni sportive nell’ambito della disciplina della pallavolo.

È prevista ipotesi di ineleggibilità o di decadenza per coloro che siano colpiti da provvedimenti disciplinari degli organi della Federazione Sportiva Nazionale Pallavolo, nonché coloro i quali siano stati assoggettai da parte del CONI o di altra Federazione Sportiva Nazionale a squalifiche o sospensioni superiori ad un anno.

Gli amministratori sono rieleggibili e restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, nel caso concreto l’AU è stato indicato quale in carica fino alla sua revoca.


Il Collegio Sindacale

L’ente non dispone di Collegio Sindacale, né di Sindaco alla luce delle disposizioni di legge dettate in tema.


Organismo di vigilanza

L’ente è dotato di organismo di vigilanza, monocratico. 

La carica è attribuita alla ingegner Michela Battaglia.


Gli altri soggetti apicali

L’analisi dell’ente porta ad identificare quali soggetti apicali:

i membri del Consiglio di amministrazione,

direttore sportivo

La società è dotata di direttore sportivo, organo cui è attribuita la funzione di organizzazione e gestione della società sportiva, con riferimento alla definizione delle strategie ed alla gestione delle risorse finanziarie da sottoporre al parere ed all’approvazione del Consiglio di amministrazione, nonché mantenere saldo il rapporto tra società e propri tesserati, selezionare gli atleti da inserire negli organici della società.

A detta figura è attribuito il compito di:

gestione dei rapporti con la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV)

gestione dei rapporti con il Comitato Territoriale Ticino, Sesia, Tanaro FIPAV

gestione dei rapporti con il Comitato regionale Piemonte FIPAV

coordinamento delle varie e differenti funzioni dell’ente con particolare riferimento al coordinamento tra la “prima squadra” ed il “settore giovanile” della società,

predisposizione della contrattualistica relativa ai contratti di lavoro sportivo, di merchandising e di sponsorizzazione.

Al coordinamento delle funzioni ricomprese, assunte e connesse all’area, è deputata idonea figura professionale individuata nell’allegato a)


Area Amministrativa

L’ente ha individuato al proprio interno una funzione definita “area amministrativa”.

Detta area si occupa della:

Gestione amministrativa degli acquisti

A questa area afferiscono tutte le attività correlate all'area acquisti di un'azienda e segnatamente:

preparare gli ordini di acquisto di prodotti o servizi;

verificare l'integrità dei prodotti ricevuti e che la bolla di accompagnamento della merce corrisponda con quanto ordinato;

controllare che la fattura emessa sia corretta e corrispondente all'ordine e al documento di trasporto della merce;

espletare la contabilità fornitori e registrare le fatture ricevute, in ordine di tipologia e data di scadenza;

pagare le fatture ai fornitori di beni e servizi;

annotare i movimenti economici e finanziari in entrata e in uscita sul registro prima nota;

aggiornarsi sugli adempimenti fiscali e controllare la loro ricaduta sulle voci del bilancio d'esercizio riguardanti IVA e imposte dirette sul reddito d'impresa;

calcolare mensilmente l'IVA;

gestire e archiviare i documenti cartacei secondo gli obblighi di legge.

Gestione amministrativa delle vendite

Per la particolare attività svolta dalla società, la gestione delle vendite fa riferimento ai prodotti veduti in merchandising, a quelli oggetto di acquisto da parte del settore giovanile della società, ed al sistema di vendita dei biglietti per assistere alle gare della prima squadra.

In relazione a dette attività la funzione ha il compito:

di verificare i pagamenti da parte degli acquirenti 

registrare i pagamenti ricevuti sugli appositi libri e registri contabili

archiviare i documenti di vendita,

verificare la correttezza dei reports trasmessi e generati dalle vendite del merchandising.

La contabilità aziendale

L’area nello specifico ha il compito di

conoscere la normativa vigente per la tenuta dei libri e delle scritture contabili applicate alla particolare natura della società,

stabilire le procedure operative per il trattamento contabile delle transizioni economiche, finanziarie e patrimoniali, 

redigere il Piano dei Conti;

registrare periodicamente tutte le scritture contabili obbligatorie per legge;

occuparsi della contabilità analitica, della contabilità generale, delle buste paga dei dipendenti; di registrare i contratti di assunzione e di notificare eventuali licenziamenti.

Al coordinamento delle funzioni ricomprese, assunte e connesse all’area, è deputata idonea figura professionale individuata nell’allegato a)


Responsabile marketing e social media manager addetto stampa

Alla funzione è attribuito il compito di promozione dell’immagine dell’ente nei confronti del proprio corpo sociale, degli “stakeholder” e de terzi, attraverso la ricerca di canali di comunicazione per la promozione dell’immagine sociale dell’ente anche con riferimento alla cosiddetta “social responsability”.

La figura è incaricata di:

individuare delle strategie e delle azioni attraverso le quali promuovere l’0immagine dell’ente anche con riferimento alla cosiddetta “social responsability”,

ricercare partner e sponsor disponibili alla collaborazione con l’ente sostenendone l’immagine e l’attività sportiva e sociale

predisporre la necessaria contrattualistica,

intrattenere rapporti con gli enti pubblici e privati finalizzati alla promozione dell’immagine e delle attività dell’ente

Al coordinamento delle funzioni ricomprese, assunte e connesse all’area, è deputata idonea figura professionale individuata nell’allegato a)


Responsabile Acquisti e merchandising

Il responsabile del merchandising ha il compito di verificare:

l’originalità, ovvero la non contraffazione, dei prodotti a marchio offerti all’acquisto nei canali di vendita predisposti dell’ente

la rispondenza di detti prodotti alle specifiche tecniche concordate,

la costante disponibilità di magazzino dei prodotti oggetto del merchandising.

Al responsabile merchandising è anche assegnato il compito di procedere alla scelta, fra quelli prodotti dallo sponsor tecnico, dei modelli di abbigliamento tecnico da fornirsi alle atlete ed ai tesserati della società.

Al coordinamento delle funzioni ricomprese, assunte e connesse all’area, è deputata idonea figura professionale individuata nell’allegato a)


L’area medica

L’ente non è dotato di area medica.

A far tempo dalla sua costituzione affida l’esecuzione delle visite dei propri tesserati ad apposita struttura medica reperita sul territorio.

L’ente ha altresì stabilito collaborazioni con L’Università del Piemonte Orientale in relazione ed ordine alla presenza di specializzandi in fisioterapia presso la propria struttura.


Dirigenti accompagnatori

Ai dirigenti responsabili del settore giovanile è demandata:

la gestione dei rapporti tra atlete, genitori, famigliari e società

coordinamento delle varie e differenti funzioni aziendali con riferimento al coordinamento tra le differenti squadre che compongono il “settore giovanile” della società,



Parte speciale -II


Le deleghe in tema di sicurezza sul lavoro 

La società ha deciso di far sottoporre tutti i lavoratori sportivi a visita medico sportiva in grado di accertarne la idoneità alla mansione affidata.

La visita medico sportivo viene effettuata con cadenza annuale a cura di medici, laboratori o istituti, autorizzati e dotati delle competenze necessarie.

La società ha anche costantemente a disposizione dei propri atleti, sia delle squadre giovanili che della prima squadra, soggetto abilitato all’uso del DAE.

I soggetti abilitati all’utilizzo del presidio indicato sono individuati nell’apposito allegato c)


Le altre valutazioni del rischio in tema di sicurezza sul lavoro

Alla luce della natura e delle caratteristiche dell’ente, nonché dell’utilizzo da parte del medesimo di strutture di proprietà comunale, non ha necessità di elaborare DVR che, pertanto, risulta essere quello in uso ed elaborato dall’Ente proprietario.



Parte Speciale -III

Le finalità dell’adozione del modello


Scopo del Modello elaborato è la costruzione di un sistema strutturato e organico di norme e di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo ex ante), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, dai quali potrebbe discendere la responsabilità della società.

In particolare, mediante l’individuazione delle “aree di attività a rischio” e la conseguente proceduralizzazione di tali attività, il Modello si propone le seguenti finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per la Società nelle “aree di attività a rischio”, ovvero sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di un illecito passibile di sanzioni non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell’azienda;

- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente disapprovate dalla Società, in quanto, anche nel caso la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio dalle stesse, esse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici e sociali che ispirano i comportamenti ai quali l’Ente intende attenersi nell’espletamento della missione aziendale e che sono contemplati nel Codice Etico e di Comportamento adottato;

- consentire alla Società, grazie ad un’azione di monitoraggio sulle “aree di attività a rischio”, di intervenire tempestivamente, per quanto di propria competenza, per prevenire la commissione dei reati stessi contrastando i comportamenti ritenuti censurabili.

Il presente Modello esplicita e formalizza il modello di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto ed ha per oggetto:

- i contenuti del Decreto, l’identificazione dei reati e dei soggetti interessati;

- l’individuazione e la valutazione dei “processi a rischio”;

- il modello di organizzazione e gestione a tutela della Società;

- i principi e requisiti del sistema dei controlli;

- l’Organismo di Vigilanza;

- il sistema sanzionatorio;

- le modalità di comunicazione e formazione;

- le modalità di attuazione e aggiornamento del Modello stesso.

A tale fine il Modello richiamando tutte le disposizioni contenute nello Statuto della Società, i principi di gestione e amministrazione, la sua struttura organizzativa, le norme procedurali interne, l’ambiente di controllo e i sistemi di controllo, il rispetto delle linee guida dettate della Federazione Italiana Pallavolo, ha costruito “linee guida” che si richiamano a comportamenti inerenti all’area del “fare” e del “non fare”, definendo quanto enunciato dai principi del Codice Etico e di comportamento.


Parte speciale -IV

La concreta valutazione del rischio reato


La concreta valutazione del rischio reato (risk assessment) deve eseguirsi previa:

individuazione delle aree potenzialmente a rischio-reato, con particolare riguardo alle aree cosiddette strumentali a supportare la commissione dei reati catalogo,

rilevazione dei processi sensibili dai quali potrebbe derivare la commissione di detti reati: tale fase deve prevedere la selezione delle attività connesse con il rischio di commissione dei reati, avendo cura di indicare anche le direzioni e i ruoli aziendali coinvolti,

rilevazione e valutazione del grado di efficacia dei sistemi operativi e di controllo predisposti, con l’obiettivo di individuare eventuali criticità,

descrivere le possibili modalità di commissione dei reati.

La fase di risk assessment non può che terminare con l’elaborazione di protocolli di comportamento che integrano il contenuto del dovere di organizzazione che grava sui soggetti collettivi.

Il contenuto dei protocolli deve prevedere

a) l’indicazione di un responsabile del processo a rischio-reato, il cui compito principale è quello di assicurare che il sistema operativo sia adeguato ed efficace rispetto al fine che intende perseguire;

b) la regolamentazione del processo, ovvero l’individuazione dei soggetti che hanno il presidio di una specifica funzione, e ciò in osservanza del predetto principio di segregazione delle funzioni;

c) la specificità e la dinamicità del protocollo, laddove il primo requisito evoca la sua aderenza sostanziale rispetto al rischio da contenere, mentre il secondo presupposto attiene alla capacità del modello di adeguarsi ai mutamenti organizzativi che avvengono nella compagine sociale;

d) la garanzia di completezza dei flussi informativi, che rivestono un ruolo assolutamente centrale sul versante dell’effettività della cautela e, da ultimo, un efficace monitoraggio e controllo di linea, ovvero quelli esercitati dal personale e dal management esecutivo come parte integrante della propria attività gestionale e decisionale.


Le caratteristiche del sistema di controlli interni

L’efficienza e l’efficacia del sistema di controllo interno sono condizione per lo svolgimento dell’attività d’impresa in coerenza con le regole e i principi del Codice Etico e le normative cosiddette di “safeguarding”.

Per sistema di controllo interno si intende l’insieme degli strumenti, attività, procedure e strutture organizzative, volti ad assicurare, mediante un processo integrato di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi presenti in azienda, i seguenti obiettivi:

- preservare la possibilità di perseguire l’oggetto sociale in accordo con la mission dell’ente 

- l’efficacia e l’efficienza delle attività aziendali, garantendo altresì la tracciabilità degli atti e delle decisioni;

- l’affidabilità delle informazioni contabili e gestionali;

- il rispetto delle leggi e dei regolamenti;

- la salvaguardia dell’integrità del patrimonio aziendale.

Esso è costituito dai documenti di Governance (Statuto, Codice Etico, regole di safeguarding, ecc.) e da norme operative che regolamentano i processi di concreto funzionamento dell’ente, le singole attività ed i controlli.

La natura dell’ente e la sua struttura rende il sistema di controllo interno estremamente snello ed allo stesso modo efficace. 

Tali regole formano soluzioni organizzative che:

- siano rispettate le particolari caratteristiche dell’ente, costituito in SSD a r.l. senza scopo di lucro

- vengano preservate e tutelate la dignità e la personalità di ogni atleta, dipendente o stakeholder che entri in contatto con la società anche in forza e virtù di rapporto di carattere occasionale e non continuativo,

- assicurano sufficiente separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo evitando la creazione di situazioni di conflitto di interesse nell’assegnazione di competenze;

- identificano, misurano e monitorano i principali rischi connessi ed assunti nei diversi livelli operativi;

- consentono la registrazione d’ogni fatto gestionale con adeguato grado di dettaglio e di attribuzione temporale;

- assicurano sistemi informativi affidabili ed idonee procedure di reporting;

- consentono la rilevazione delle anomalie di gestione e la loro tempestiva conoscenza da parte dei livelli aziendali approntati alla loro immediata gestione;

- sono idonee ad individuare compiutamente le responsabilità con particolare riferimento ai compiti di controllo e correzione delle anomalie ed irregolarità riscontrate.

L’ente a tal fine individua ed identifica:

- Controlli “di linea”, finalizzati alla corretta esecuzione delle attività quotidiane;

- Controlli di congruenza, finalizzati alla verifica della rispondenza dell’operatività alle decisioni assunte dall’Ente;

- Revisione interna, volta ad individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione interna ed a verificare la funzionalità del sistema dei controlli interni.

Il sistema dei controlli interni è sottoposto a periodica ricognizione ed adeguamento.

L’attività di controllo “in linea”, ed alla luce della dimensione dell’ente anche quelle di congruenza, è svolta attraverso la presenza durante lo svolgimento delle attività dell’ente, dei soggetti responsabili d’ogni singola area interessata individuati nell’allegato a)

Le funzioni hanno compito di riferire, con modalità estremamente libere da formalità e tempistica, al Consiglio di amministrazione del sodalizio circa il corretto funzionamento e rispetto delle linee guida e dei protocolli da parte dell’ante.


La struttura operativa dell’ente

È possibile individuare, nell’operare dell’ente per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, due distinte branche che, per comodità, si individuano in “prima squadra” e “settore giovanile”.

L’ente è strutturato in quattro macroaree che riferiscono, a mezzo dei rispettivi apicali, direttamente agli organismi direttivi e decisionali.

Le quattro macroaree operative in cui l’ente può essere suddiviso sono costituite da:

area amministrazione

area tecnica

area marketing

È necessario identificare quali siano le funzioni collegate ad ogni singola area così individuandole: 


area amministrativa

fanno capo a quest’area le funzioni attribuite a

Consiglio di amministrazione

Gestione acquisti e vendite

Contabilità aziendale


area tecnica

fanno capo a quest’area le funzioni attribuite a

Direttore Sportivo

Dirigenti responsabili 

Allenatori

Collaboratori di campo

Collaboratori addetti al trasporto delle atlete


area marketing e comunicazione

Marketing

Merchandising

Ufficio stampa


Suddividendo le aree individuate in ragione del numero di persone coinvolte nel processo decisionale ed attuativo della volontà dell’ente, si può verificare come operino nella: 

area amministrativa 2 (due) soggetti 

area tecnica 9 (nove) soggetti più allenatori 

area marketing e comunicazione 2 (due) soggetti

I soggetti che rivestono il ruolo di apicale rispetto alle aree descritte sono

area amministrazione: Consiglio di amministrazione, responsabile amministrativo, segreteria amministrativa 

area tecnica Direttore Sportivo, Dirigenti Responsabili

area medica coordinatore del settore medico

area marketing e comunicazione responsabile marketing, responsabile merchandising, responsabile ufficio stampa.


Modalità di comunicazione tra apicali e organi di governance

Le dimensioni dell’ente consentono agli apicali, qualifica da considerarsi applicabile solo ai fine di identificare i soggetti che concretamente operano e forniscono all’ente le informazioni di cui necessita ai fini di perseguire la propria mission e che quindi non assume alcuna efficacia ai fini dei rapporti di carattere giuslavoristici o nei confronti dei terzi, fi riferire agli organismi dirigenti e direttivi in relazione alla esistenza di problematiche attinenti all’organizzazione aziendale pressoché in tempo reale, anche se non in forma scritta e senza l’ausilio di particolare reportistica.

L’organizzazione aziendale appare essere all’evidenza snella ma allo stesso tempo, flessibile in linea e congrua, rispetto alla tipologia di attività esercitata, in relazione alle modalità di comunicazione sia “verticale”, ovvero all’interno della medesima area, sia “orizzontale”, ovvero relativamente alle differenti aree.

Ciascuna area è poi in grado di comunicare direttamente con gli organi di governance, ad esclusione dei soci che però, alla luce della particolare costituzione dell’ente, sono quasi integralmente rappresentati all’interno dei suddetti organismi.

 

La concreta esistenza di aree sensibili a rischio commissione reato

Fatto salvo e richiamato quanto rilevato in ordine al rischio di commissione di reati, il presente MOG individua quali aree sensibili, ovvero esposte a pericolo di verificazione di condotte rilevanti ai fini di integrare la responsabilità amministrativa dell’ente, quelle inerenti:


a) i reati contro la Pubblica Amministrazione;

b) i delitti contro l’industria e il commercio:

c) i delitti contro la personalità individuale:

d) i delitti contro l’integrità fisica

e) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita

f) i delitti in materia di violazione del diritto d’autore:

g) i delitti di impiego di cittadini di Paesi terzi con permesso di soggiorno irregolare

h) il delitto di razzismo e xenofobia

i) i delitti di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati 

e) i reati societari e tributari;


I singoli procedimenti sensibili 

I processi definibili quali sensibili in relazione al rischio di commissione di reati vengono individuati:

- quanto all’area sub a), b), c) d), e), f), g), i) ed e) nei procedimenti facenti capo alle responsabilità dell’area amministrativa

- quanto all’area sub b) ed f) nei procedimenti dipendenti dall’area marketing e comunicazione;

- quanto all’area sub c), d), g) h) ed i) nei procedimenti di competenza dell’area tecnica;



Parte speciale - V

Esemplificazione delle singole condotte criminali.


Area pubblica amministrazione

In relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione è opportuno precisare che essi intervengono allorché si turbi, o si ponga a rischio, il corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione così come costituzionalmente tutelato e protetto. 


Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell’aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività programmata si sia comunque svolta).

Tale reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Il reato di malversazione potrebbe quindi essere commesso mediante la destinazione dei fondi agevolati ottenuti a scopi diversi da quelli dichiarati.

Trattasi in concreto di reato a basso rischio di commissione ma non escludibile dal novero di quelli in astratto commissibili.


Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto previsto per il reato di “Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea”, a nulla rileva l’uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell’ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Il reato d’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato potrebbe essere commesso nella fase di richiesta di erogazione di un finanziamento concesso (anche a titolo di acconto) ed acquisizione del finanziamento agevolato tramite presentazione di richieste che contengano dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o omettano informazioni dovute.

Trattasi in concreto di reato a basso rischio di commissione ma non escludibile dal novero di quelli in astratto commissibili.


Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all’Unione Europea).

Detto reato potrebbe essere commesso per procurare all’ente un ingiusto profitto causando danno patrimoniale allo Stato mediante, ad esempio:

- la formazione di documenti non veri o la tenuta di una condotta ingannevole (ad esempio: corrispettivo per i beni/servizi prestati superiore ai prezzi di mercato o prestazioni rendicontate non fornite o in misura maggiore di quelle fornite);

- la tenuta di analoghe condotte che causino, ad esempio: nelle convenzioni per scavi nelle quali è previsto un pagamento a misura, un corrispettivo dovuto allo Stato, ad altro ente pubblico o all’Unione Europea minore (ad esempio: dichiarando un lavoro quantitativamente inferiore a quello effettivamente realizzato),

- la produzione di documentazioni false e/o alterate o la tenuta di condotte volutamente subdole/artificiose, nell’espletamento degli adempimenti per smaltimento rifiuti ed emissioni inquinanti, che rendano necessarie bonifiche ambientali a seguito dell’inosservanza delle normative in materia;

- la predisposizione e l’inoltro di documenti non veritieri nell’adempimento degli obblighi previdenziali o la negoziazione indebita di minori sanzioni in sede di ispezioni;

- la predisposizione e l’inoltro di documenti non veritieri nelle fasi di presentazione della domanda di finanziamento agevolato, di attuazione del progetto e relativa rendicontazione, di collaudo e di eventuali

ispezioni.

Trattasi in concreto di reato a basso rischio di commissione ma non escludibile dal novero di quelli in astratto commissibili.


Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia realizzata per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si attuino artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Trattasi in concreto di reato a basso rischio di commissione ma non escludibile dal novero di quelli in astratto commissibili.


Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinente, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il reato di frode informatica potrebbe quindi essere commesso alterando il funzionamento di sistemi informatici o telematici o intervenendo sui dati, sulle informazioni o sui programmi contenuti in sistemi informatici o telematici per procurare un ingiusto profitto all’ente con danno dello Stato o di altro ente pubblico (ad esempio: per corrispondere imposte o contributi previdenziali in misura inferiore a quella dovuta).

Trattasi di reato a rischio di commissione non rilevante


Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Colui che subisce la costrizione non è considerato parte attiva del reato, andando quindi esente da sanzione penale, ma ne è persona offesa.

La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del decreto a titolo di concussione sembrerebbe configurabile solo nella forma del concorso tra un soggetto apicale o tra un soggetto subordinato (che agisca nell’interesse o a vantaggio della persona giuridica) ed il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio. 

Il reato di concussione potrebbe essere commesso mediante l’abuso della qualità e dei poteri dell’incaricato di pubblico servizio, per costringere taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità (ad esempio, l’erogazione di un finanziamento agevolato).

Ciò in quanto, come spiegato in premessa, l’esercizio di quelle attività aventi connotazioni di rilevanza pubblicistica comporta secondo la Giurisprudenza, l’assunzione da parte dell’ente della qualifica di incaricato di pubblico servizio.

Trattasi di reato a rischio commissione non rilevante


Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 318, 319 c.p.)

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell’offerente).

L’attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l’aggiudicazione di una gara).

Tale fattispecie si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio. 

La fattispecie prevista dall’art. 318 c.p. è stata recentemente modificata dalla L. 190/2012.

Rispetto alla previgente ipotesi di “corruzione per un atto d’ufficio”, è stato soppresso il requisito del necessario collegamento dell’utilità ricevuta o promessa con un atto, da adottare o già adottato, dell’ufficio, divenendo quindi possibile la configurabilità del reato anche nei casi in cui l’esercizio della funzione pubblica non debba concretizzarsi in uno specifico atto.

Trattasi di reato a rischio commissione non rilevante


Il reato di corruzione per l’esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d’ufficio potrebbe essere commesso, ad esempio:

- per favorire indebitamente l’aggiudicazione di un contratto;

- per influire indebitamente, in sede di esecuzione di un contratto, sull’esito del collaudo;

- per favorire indebitamente l’ottenimento di un’autorizzazione o l’esito di un’ispezione;

- per perseguire illecitamente, sia nelle fasi di gestione degli adempimenti sia nell’ambito di ispezioni e verifiche in qualsiasi materia, finalità per le quali non sussistano i requisiti, fra le quali il rilascio di autorizzazioni, il rilascio di certificazione attestante la conformità alle prescrizioni di legge, la mancata irrogazione di sanzioni, ecc.;

-in ogni fase dei rapporti con Istituzioni e Authority per influenzare indebitamente posizioni ed ottenere decisioni per le quali non sussistano i requisiti a favore della Società;

-per facilitare indebitamente l’assegnazione di un finanziamento agevolato a favore della Società.

La responsabilità dell’Ente per reato commesso dai dipendenti o dai soggetti apicali anche nell’interesse o a vantaggio della medesima, potrebbe conseguire a fronte di ipotesi sia di corruzione attiva che di corruzione passiva.

Le fattispecie di corruzione ai sensi del decreto sono le seguenti:


Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. (“Corruzione per un atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio”) sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. 

Il reato di corruzione in atti giudiziari potrebbe essere commesso nei confronti di Giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato di interesse del Gruppo (compresi gli ausiliari e i periti d’ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia controparte del contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

Trattasi di commissione di reato a rischio non rilevante


Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)

La norma in esame prevede l’ipotesi in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio – abusando della sua qualità o dei suoi poteri – convinca il privato a dare o promettere denaro o altra utilità al pubblico ufficiale stesso o a un soggetto terzo. L’attività di “induzione” rilevante può consistere in varie forme persuasione, di convincimento, che consistano in una strumentalizzazione del particolare status pubblico dell’agente.

Va sottolineato che la norma prevede la punibilità anche del soggetto privato che dia o prometta denaro o altra utilità al pubblico funzionario.

La norma in questione si applica sussidiariamente, soltanto laddove il fatto concreto non integri un reato più grave.

Il reato potrebbe concretizzarsi a vantaggio dell’ente nell’ipotesi in cui:

- dipendenti o soggetti apicali dell’ente, nella veste di incaricati di pubblico servizio, inducano privati a dare o promettere utilità per l’ente, sfruttando la propria qualità di funzionario pubblico;

- dipendenti o soggetti apicali dell’ente, quali privati, diano o promettano denaro o altre utilità al pubblico funzionario, convinti da quest’ultimo.

Trattasi di commissione di reato a rischio non rilevante


Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni dell’articolo 318 e 319 c.p. (“Corruzione per l’esercizio di una funzione” e “Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio) si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio.

Trattasi di reato a basso rischio di commissione


Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l’offerta illecitamente avanzatagli.

Trattasi di reato a basso rischio di commissione


Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

I reati-presupposto di concussione, corruzione, istigazione alla corruzione rilevano anche nel caso che siano commessi nei confronti di:

1. membri delle istituzioni comunitarie;

2. funzionari e agenti delle strutture amministrative delle Comunità;

3. persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee;

4. membri e addetti di enti costituiti sulla base di Trattati istitutivi delle Comunità europee;

5. coloro che, nell’ambito degli altri Stati membri dell’Unione europea svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

6. persone che svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di Stati esteri che non sono membri dell’Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali diverse da quelle comunitarie.

Si ricordi che i soggetti indicati nei numeri da 1 a 4 sono parificati ex lege (vedi art. 322 bis, comma 3 c.p.) agli incaricati di pubblico servizio, salvo che esercitino funzioni corrispondenti a quelle di un pubblico ufficiale (in questo caso prevarrà quest’ultima qualificazione). 

Per quanto concerne i soggetti indicati ai numeri 5 e 6, la loro rispettiva qualificazione dipenderà dalla tipologia delle funzioni in concreto esercitate.

Si tenga da ultimo conto che la rilevanza dei soggetti di cui al numero 6 è limitata alle ipotesi nelle quali la dazione, l’offerta o la promessa di danaro o altra utilità è finalizzata a “procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali”.

Trattasi di reato a rischio di commissione non rilevabile.


Attività sensibili.

Le attività ed i processi aziendali sensibili rispetto all’area relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione, possono rilevarsi, con maggiore probabilità, nell’ambito della:

- trattativa e stipula dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;

- gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;

- gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi;

- gestione delle procedure acquisitiva di beni, servizi ed incarichi professionali;

- gestione omaggi e spese di rappresentanza;

- gestione, selezione ed assunzione del personale.

I protocolli e le politiche da seguire per evitare la commissione di reati, attività illecite od atti contrari ai principi etici sono contenuti in apposita parte del presente modello.

 

Area criminalità organizzata


Associazione per delinquere (416 c.p.)

La fattispecie in esame prevede l’ipotesi in cui tre o più persone si associno stabilmente allo scopo di commettere delitti (anche non coincidenti con quelli presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001), senza la necessità che questi ultimi siano poi commessi effettivamente.

Il reato potrebbe configurarsi laddove, ad esempio:

- almeno tre persone riconducibili all’ente si accordino per la realizzazione di un programma criminale a vantaggio dell’ente, adottando una struttura organizzativa eventualmente coincidente con l’organizzazione aziendale stessa;

- un soggetto incardinato nell’ente, in una logica di scambio utile all’ente, offra un contributo ad un’organizzazione criminale.

Il comma sesto dello stesso articolo prevede l’ipotesi specifica dell’associazione per delinquere finalizzata a commettere delitti di:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù;

- tratta di persone;

- acquisto e alienazione di schiavi;

- reati concernenti la promozione, la direzione, l’organizzazione, il finanziamento, il trasporto illegale di stranieri nel territorio dello Stato (art. 12 D.Lgs. 286/1998).

La fattispecie del comma sesto pare difficilmente realizzabile a vantaggio dell’ente, salva l’ipotesi d concernente il trasporto illegale di stranieri nel territorio dello Stato, che potrebbe concretizzarsi come attività di trasporto illecita, parallela a quella oggetto dello Statuto dell’ente.


Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.) 

Tale ipotesi delittuosa incrimina la partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L’associazione mafiosa si caratterizza per il ricorso alla forza intimidatrice in grado di determinare una condizione di assoggettamento e di omertà finalizzata alla commissione di delitti ed anche, genericamente, all’acquisizione (diretta o indiretta) del controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici. 

Da sottolineare come la responsabilità dell’ente possa configurarsi anche nell’ipotesi di c.d. concorso esterno nell’associazione di tipo mafioso ad opera di un dipendente o soggetto apicale. Il concorso esterno si realizza qualora l’agente – pur non essendo incardinato nell’organizzazione criminale – fornisca occasionale contributo alla stessa, purché tale contributo sia stato essenziale per la conservazione o il rafforzamento dell’organizzazione criminale.

Il reato in esame potrebbe quindi realizzarsi, ad esempio, qualora un soggetto apicale dell’ente – anche in assenza di uno stabile inserimento nella struttura associativa mafiosa – offra un contributo all’organizzazione criminale (assunzione nell’azienda di affiliati, messa a disposizione di immobili e mezzi aziendali) in cambio di vantaggi per l’ente.


Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter)

La fattispecie in esame prevede l’ipotesi in cui un soggetto ottenga una promessa di voti in cambio dell’erogazione di denaro in favore del promittente.

Va sottolineato come la norma in esame presupponga che lo scambio elettorale intercorra non tra soggetti operanti uti singuli, bensì con una controparte-promittente costituita dall’associazione di tipo mafioso. Quest’ultima, sfruttando la propria forza intimidatrice, è infatti in grado di “far votare” per quel candidato che abbia promesso l’erogazione di denaro all’associazione criminale stessa.

Tale fattispecie pare di difficile realizzazione da parte dei soggetti apicali dell’ente, visti i regimi di incompatibilità tra:

- le cariche di Sindaco, Consigliere comunale e le cariche dirigenziali e di rappresentanza degli enti ad integrale partecipazione comunale (cfr. art. 63 c.d. “Testo Unico sugli Enti locali);

- la carica di parlamentare della Repubblica italiana e le cariche in enti che gestiscono servizi per conto della pubblica amministrazione (cfr. L. 60/1953).

Soggetto attivo potrebbe essere un dipendente dell’ente privo di funzioni dirigenziali o di rappresentanza, laddove questo ottenga la promessa di voti da parte di un’associazione mafiosa, impegnandosi ad erogare somme di denaro in favore della stessa. In quest’ipotesi risulta però difficile immaginare come tale reato possa essere commesso a vantaggio dell’ente.


Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990)

La fattispecie in esame prevede un’ipotesi specifica ed autonoma di associazione per delinquere, caratterizzata dalla creazione di un’organizzazione stabile avente, come scopo, il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Presupposto per la configurazione del reato è la messa in comune di beni per il raggiungimento dello scopo illecito, non bastando quindi l’attività disorganizzata di ‘spaccio’ svolta da più soggetti.

Il reato potrebbe concretizzarsi a vantaggio dell’ente qualora la struttura e i mezzi dello stesso (in primis, ad esempio, gli automezzi) vengano stabilmente utilizzati – oltre che per l’attività lecita – anche per il traffico illecito di stupefacenti.


Attività sensibili

Alla luce dei reati catalogo evidenziati non si ritiene che vi sia rischio di commissione delle condotte descritte in favore od a vantaggio dell’ente e, conseguentemente, non v’è alcuna necessità di procedere ad attività di risk assesment in relazione alle stesse.


 

Area dei reati contro l’industria e il commercio

Per quanto concerne questa tipologia di reati, si rileva come le attività commerciali previste dallo Statuto dell’ente non abbiano ad oggetto sostanze alimentari.

Di conseguenza debbono escludersi dal novero delle fattispecie di reato a rischio di commissione quelle previste dall’articolo 416 c.p. “vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine” e dall’articolo art. 517-quater c.p. “contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.

Neppure si ritiene, alla luce dell’attività dell’ente, che possano sussistere estremi di condotte rilevanti in relazione al disposto dell’articolo 513 e 513 bis del codice penale dettati rispettivamente in tema di turbata libertà degli incanti e illecita concorrenza con minaccia o violenza.


Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

La fattispecie in esame consiste in un reato comune: può essere commesso da chiunque, a prescindere da qualifiche soggettive rivestite dall’agente.

Quest’ultimo deve essere comunque un soggetto dedito ad attività di commercializzazione o messa in circolazione di prodotti.

La condotta incriminata consiste infatti nella messa in vendita, su mercati nazionali o esteri di prodotti industriali connotati da marchi o segni distintivi contraffatti.

Tale comportamento rileva penalmente solo nel caso in cui realizzi un effettivo danno all’industria nazionale. Si tratta quindi di un’ipotesi delittuosa di difficile concretizzazione.

La commissione del rischio reato in punto appare irrilevante.


Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

La fattispecie in esame può concretizzarsi esclusivamente nell’ambito di attività commerciale (o di spaccio aperto al pubblico).

La condotta rilevante presuppone l’instaurazione di un rapporto contrattuale tra agente e soggetto passivo. Oggetto dell’incriminazione è infatti la consegna all’acquirente di un prodotto specifico diverso da quello pattuito o, comunque, con caratteristiche (di origine, provenienza, qualità o quantità) non conformi a quanto definito contrattualmente o dichiarato dall’agente.

Il reato si perfeziona indipendentemente dal danno subito dal soggetto e da eventuali profitti 

realizzati dall’agente.

L’illecito penale potrebbe essere commesso a vantaggio dell’ente esaminato nel caso di vendita di prodotti plastici con caratteristiche diverse quelle dichiarate e/o pattuite, al fine di acquisire ricavi maggiori.

La commissione del rischio reato in punto appare irrilevante.


Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

La fattispecie in esame può essere commessa da chiunque: non soltanto dall’imprenditore, ma anche da qualsiasi collaboratore o soggetto che si trovi, di fatto, a mettere in vendita o in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali caratterizzati da segni distintivi ingannatori.

La condotta tipica riguarda quindi nello specifico la commercializzazione di opere di ingegno e prodotti industriali, e non – genericamente – di beni mobili.

Per opere di ingegno si intendono manifestazioni creative dell’intelletto umano sottoponibili a vendita o circolazione. Per prodotti industriali si intendono anche i prodotti agricoli.

Al fine della configurazione del reato è sufficiente l’uso di nomi, marchi, e segni distintivi (anche non registrati) idonei ad indurre in errore i consumatori circa l’origine, la provenienza, la qualità del prodotto. Si tratta di un reato di pericolo, che si perfeziona nel momento in cui vengono commercializzati beni capaci a trarre in inganno il consumatore medio.

Non è necessario che si tratti di segni propriamente contraffatti, bastando che gli stessi siano equivoci.

La fattispecie in esame potrebbe essere commessa a vantaggio dell’ente qualora quest’ultimo commercializzi prodotti plastici con segni distintivi simili a quelli di imprese competitor di fama diffusa e consolidata per accrescere la propria capacità attrattiva nei confronti dei consumatori.

La commissione del rischio reato in punto appare irrilevante, pertanto non vi sono ragioni per mappare il rischio relativo alla violazione del disposto di cui all’articolo 517 ter del codice penale dettato in tema di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.


Attività sensibili

Le attività ed i processi aziendali ritenuti sensibili rispetto alla commissione di reati contro l’industria ed il commercio, possono rilevarsi, con maggiore probabilità, nell’area:

marketing.

Le particolari modalità di funzionamento del settore marketing che non prevedono il diretto coinvolgimento dell’ente nella produzione o distribuzione del materiale relativo al merchandising che viene posto in vendita dal produttore dello stesso o da catene cui la vendita del materiale e della gadgettistica viene demandata dal produttore medesimo rendono di fatto impossibile la commissione delle fattispecie descritte che, per vero, anche laddove intervenisse difficilmente potrebbe iscriversi fra le attività commesse a vantaggio o nell’interesse dell’ente stesso che, anzi, dalla loro commissione vedrebbe esclusivamente diminuire le royalties ad esso spettanti dall’esecuzione delle attività di marketing.

Per tale ragione non si ritiene debbano essere redatti specifici protocolli di condotta differenti dall’ordinaria comunicazione ai preposti uffici da parte del responsabile marketing delle offerte ricevute e dei prospetti di riepilogo delle attività di merchandising attivate ed attuate.


Area reati societari

In relazione ai reati societari è opportuno precisare che essi intervengono allorché si forniscano informazioni false o non complete circa l’effettivo stato economico finanziario e patrimoniale delle società, se ne renda impossibile il controllo o si ostacolino le operazioni di vigilanza ai sensi di un interesse del legislatore a garantire trasparenza ed intelligibilità delle operazioni attuate dalle società.

In seguito, si elencano le fattispecie di reato contemplate dall’art. 25 ter del Decreto.


False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

Tali fattispecie di reato si realizzano mediante l’esposizione nei bilanci o nelle altre comunicazioni sociali previste ex lege, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, idonei ad indurre in errore o destinatari della comunicazione.

È necessario altresì che l’azione sia attuata al fine di specifico di trarre in inganno i destinatari della comunicazione nonché di trarre un ingiusto profitto per sé o per altri.

La condotta deve interessare informazioni rilevanti ovvero relative a poste il cui ammontare, complessivamente considerato, sia superiore alla soglia prefissata ex lege.

Le informazioni false fornite debbono essere rilevanti ovvero capaci di alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui la società appartiene.

Qualora le alterazioni provocate dalla diffusione di false informazioni siano inferiori alle soglie prefissate ex lege sono comunque applicate alle persone fisiche che hanno posto in essere la condotta sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni interdittive.

La responsabilità si concreta anche nel caso in cui le informazioni siano inerenti beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

Perché il reato possa dirsi concretizzato occorre che le informazioni false date od omesse, abbiano provocato alla società, ai soci o ai creditori, un danno patrimoniale.

Tali fattispecie di reato riguardano anche la condotta posta in essere da dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari.


Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.) 

La norma in commento, per ciò che rileva ai fini della responsabilità amministrativa della società, colpisce gli amministratori che, attraverso l'occultamento di documenti o, con altri artifici idonei ad impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, cagionino un danno ai soci. 

La condotta tipica consiste non solo nell’impedimento delle funzioni di controllo e revisione, ma anche nel mero ostacolo. 

L’attività di impedito controllo dovrebbe essere diretta ad ostacolare le funzioni del collegio sindacale o dei revisori e, allo stesso tempo, risultare lesiva dei diritti degli azionisti. 


Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato si configura nel caso in cui, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, sia operata la restituzione, anche mediante il compimento di operazioni simulate, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli.


Illecita ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

La società non può distribuire utili o riserve.


Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato de quo si perfeziona mediante l’acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, che cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuiti per legge.

Come detto, con riferimento al reato precedentemente trattato, anche in questo caso la costituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio, relativo all’esercizio in relazione al quale è stata attuata la condotta, estingue il reato.

Non vi sono società controllanti.


Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) 

La norma in commento sanziona gli amministratori che, attraverso l’effettuazione di riduzioni del capitale sociale, fusioni ovvero scissioni, in violazione delle norme a tutela dei creditori, cagionano un danno nei confronti degli stessi. 


Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis)

La fattispecie in esame prevede l’ipotesi in cui l’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione Europea (o diffusi tra il pubblico in misura rilevante) violi gli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 2391 c.c. 

Ai sensi dell’art. 2391 c.c., infatti, sussiste l’obbligo di comunicazione agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di soggetti terzi, uno dei soggetti apicali sopra citati vanti in una determinata operazione della società.  

Il reato potrebbe concretizzarsi a vantaggio dell’ente nell’ipotesi in cui uno dei soggetti apicali dello stesso sia anche, ad esempio, amministratore di altra società. Potrebbe in questo caso accadere che le due società entrino in relazione economica omettendo l’amministratore in questione di comunicare agli altri amministratori e al collegio sindacale della seconda società l’interesse vantato nell’operazione realizzata con la prima.

La fattispecie non riguarda l’ente.


Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale disposizione intende punire la condotta di quei soggetti, amministratori e soci conferenti, i quali abbiano formato o aumentino fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Il rischio reato dipendente da siffatta condotta è inesistente.


Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) 

La fattispecie in commento punisce i liquidatori, con la reclusione da sei mesi a tre anni, che ripartiscono i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, con danno ai creditori. 

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 


Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

La fattispecie in esame prevede l’ipotesi in cui amministratori, direttori generali o soggetti comunque preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci o liquidatori – a seguito della dazione o promessa di denaro o di altra utilità - compiano o omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, causando danni alla società.

Di tale reato rispondono anche gli individui sottoposti alla direzione dei soggetti sopra indicati e coloro che diano o promettano denaro ed utilità agli scopi già visti.


Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta tipica consiste nel determinare, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.


Attività sensibili

Le attività ed i processi aziendali ritenuti sensibili rispetto alla commissione di reati relativi all’area societaria, possono rilevarsi, con maggiore probabilità, nell’area della:

- redazione del bilancio;

- attività di controllo e verifica da parte degli organismi deputati;

- effettuazione delle comunicazioni sociali;

- assunzione di delibere assembleari;

- assunzione o cessione di partecipazioni, anche temporanee, in imprese od enti.

La natura dell’ente e le sue dimensioni fan sì che la possibile commissione delle fattispecie rilevanti sia estremamente improbabile.

 

Area reati contro salute e sicurezza sul lavoro


La normativa dettata dalla cosiddetta riforma dello Sport ha esteso l’applicazione della normativa giuslavoristica anche all’ente, posto che esso si avvale di lavoratori sportivi, collaboratori e volontari.

Le fattispecie criminose che assumono rilievo sono le seguenti: 


Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

Le condotte punite dalle due fattispecie consistono nel cagionare per colpa, rispettivamente, la morte oppure una lesione dalla quale deriva una malattia, nel corpo o nella mente, grave o gravissima.

Per lesioni gravi si intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure in un indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Per lesioni gravissime si intendono invece la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente di favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Ai sensi dell’art. 25 septies del Decreto, entrambe le condotte devono essere caratterizzate dalla violazione delle norme dettate ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro o sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro disseminate in numerose leggi ora abrogate e sostituite dal Testo Unico sulla sicurezza e salute sul lavoro.

Il precetto fondamentale in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è sancito dall’art. 2087 del codice civile in forza del quale il datore di lavoro deve adottare misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie per tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori.

Va infine tenuto presente che la giurisprudenza ritiene che i reati in questione siano imputabili al datore di lavoro anche qualora la persona offesa non sia un lavoratore, ma un estraneo, purché la sua presenza sul luogo di lavoro al momento dell’infortunio non abbia carattere di anormalità e discrezionalità. 


Attività sensibili


Le attività ed i processi aziendali sensibili rispetto all’area relativa ai reati contro la sicurezza sul lavoro, si estende, necessariamente, a tutte le attività condotte nell’interesse della società all’interno della propria struttura.

Si è già detto delle scelte effettuate dalla società in relazione alla necessità di sottoporre tutti i collaboratori sportivi a visita medico sportiva e di assumere, quale DVR quello redatto ed esteso dall’Ente proprietario delle strutture in cui esso opera.

 

Area ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita


Ricettazione (art. 648 c.p.)

Presupposto per la configurazione del reato in esame è la precedente commissione di un altro reato, i cui proventi (denaro o altri beni) siano stati acquistati, siano giunti in possesso o siano stati occultati dall’agente. Il reato si realizza però soltanto laddove l’agente sia consapevole (o sia in dubbio) circa la provenienza criminosa delle cose ricevute.

Il reato potrebbe configurarsi a vantaggio dell’ente qualora un soggetto apicale o un dipendente dello stesso riceva, ad esempio, beni di provenienza illecita utili alla propria attività.

La condotta descritta appare essere de tutto incompatibile con la struttura dell’ente. 


Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

La fattispecie di riciclaggio prevede attività di camuffamento dell’origine illecita di beni (money laundering), e di immissione di capitali nel ciclo economico lecito, purché tali beni provengano dalla realizzazione di un delitto non colposo.

Le condotte penalmente rilevanti consistono in attività finalizzate alla trasformazione parziale o totale del denaro, ovvero dirette ad ostacolare l’accertamento sull’origine delittuosa dei beni, anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale. Esse possono concretizzarsi, solo a titolo esemplificativo, nella conversione dei proventi del reato in altro denaro o beni.

Il reato potrebbe realizzarsi a vantaggio dell’ente laddove lo stesso riceva denaro di provenienza illecita, e lo utilizzi, ad esempio, per acquistare gli automezzi con cui svolge la propria attività imprenditoriale, immettendo così i capitali illeciti nei circuiti dell’economia lecita.  


Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

La fattispecie in esame si applica soltanto in via residuale rispetto alle ipotesi di ricettazione e riciclaggio, essendo la stessa priva di un significativo ambito applicativo.

Pare quindi opportuno escludere tale reato dal novero dei reati a rischio di commissione dell’ente.


Attività sensibili

Le attività aziendali sensibili rispetto all’area relativa ai delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita possono rilevarsi, con maggior probabilità, nell’ambito dei processi di:

- gestione delle risorse finanziarie, dei contributi e dei finanziamenti;

- partecipazione in altri enti, associazioni, consorzi, società;

- attività di approvvigionamento;

- gestione degli acquisti e delle forniture.

I protocolli e le politiche da seguire per evitare la commissione di reati, attività illecite od atti contrari ai principi etici sono contenuti in apposita parte del presente modello.




 

Area violazione del diritto d’autore

Con riferimento a questa tipologia di reati l’unica fattispecie che pare utile considerare è quella di abusiva duplicazione e/o detenzione di programmi informatici riguardando le altre fattispecie per lo più condotte di abusiva riproduzione, duplicazione di materiali protetti dal diritto d’autore e accessi a sistemi criptati che non sono pertinenti all’attività dell’ente e difficilmente possono tradursi in un vantaggio per lo stesso.


Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE (art. 171 bis comma 1 L. 633/1941)

Tale fattispecie prevede una serie di condotte abusive alternative (duplicazione, riproduzione, commercializzazione, ecc.) relative a programmi per elaboratore (software) o a banche dati.

La duplicazione o detenzione abusiva del software da parte dell’imprenditore rileva non soltanto quando la stessa sia finalizzata al commercio con terzi, ma anche nel caso di utilizzo in rete per la propria azienda. 

La fattispecie potrebbe concretizzarsi a vantaggio dell’ente qualora quest’ultimo, ad esempio, utilizzi per la propria attività software abusivamente ‘copiati’. 

Il rischio di commissione di tale fattispecie è assolutamente residuale e quindi non mappabile.

 

Area reati ambientali

In relazione ai reati ambientali, recentemente inseriti dal legislatore nel catalogo dei reati presupposto con il D. Lgs. 121/2011, occorre precisare come solo alcune fattispecie possano considerarsi attinenti all’attività dell’ente e, quindi, a rischio di commissione.

In particolare, non paiono a rischio di commissione, considerate le attività svolte dall’ente e i mezzi a disposizione dello stesso:

- le fattispecie previste dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, relative all’inquinamento provocato da navi;

- fattispecie previste dalla legge n. 150/1992, sull’importazione, esportazione, detenzione di specie animali protette dalla legge (art. 727 c.p.);

- fattispecie di abbandono di animali e di uccisione, distruzione cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie di animali o vegetali selvatici protetti (art. 727-bis c.p.).


Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

L’ipotesi di reato in esame riguarda l’ipotesi di distruzione o di grave deterioramento di un habitat inserito in una “zona a tutela speciale” ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 1 o 2 della direttiva 2009/147/CE o di qualsiasi habitat naturale o di specie per cui un sito sia designato come “zona speciale di conservazione” ex art. 4 paragrafo 4 della direttiva 92/43/CE.

La fattispecie potrebbe concretizzarsi a vantaggio dell’ente nell’ipotesi di abusivo smaltimento di rifiuti solidi e liquidi in aree protette. 

Il rischio di commissione di tale fattispecie è assolutamente residuale e quindi non mappabile.


Apertura non autorizzata di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 D.lgs. 152/2006) 

Le fattispecie di reato in esame riguardano ipotesi di scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti:

- sostanze pericolose indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 (comma 2);

- sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con la suindicata autorizzazione o da autorità competenti (comma 3);

- sostanze pericolose in violazione dei limiti fissati da Regioni, Province autonome o dall’Autorità competente (comma 5).

Reati presupposto per il sorgere della responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001 sono inoltre le ipotesi, sempre previste dall’art. 137 D. Lgs. n. 152/2006, di scarichi abusivi sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (comma 11) e di abusivo sversamento in acque marine di sostanze e materiali da parte di navi od aeromobili (comma 13)

Va sottolineato come la nozione di “acque reflue industriali” ricomprenda, ai sensi dell’art. 74 del D. Lgs. n. 152/2006 “qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento”.

Tali ipotesi di reato potrebbero realizzarsi a vantaggio dell’ente nell’attività di smaltimento di rifiuti liquidi, derivanti, ad esempio, dell’attività di lavaggio e di manutenzione degli automezzi o macchinari in possesso dell’ente.

Pare invece realisticamente impossibile realizzazione la fattispecie prevista dal comma 13 dell’articolo esaminato, non essendo l’ente dotato di mezzi quali navi o aeromobili.

Le condotte descritte non possono essere commesse nell’interesse od a vantaggio dell’ente.


Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. n. 152/2006)

Tale fattispecie incrimina l’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazioni di rifiuti in mancanza delle autorizzazioni previste dagli artt. 208 ss. del D. Lgs. n. 152/2006 (art. 256 comma 1).

I commi 3, 5, 6 dell’art. 256 riguardano le ipotesi specifiche di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, di abusiva miscelazione di rifiuti, di temporaneo deposito di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione in violazione delle disposizioni di cui all’art. 227, comma 1, lettera b).

Un’attività di gestione di rifiuti non autorizzata potrebbe configurarsi a vantaggio dell’ente nell’ipotesi di integrale gestione abusiva dell’attività di smaltimento dei rifiuti prodotti, allo scopo di contenerne i costi.

Le condotte descritte non possono essere commesse nell’interesse od a vantaggio dell’ente.


Siti contaminati (art. 257 D.lgs. n. 152/2006)

La fattispecie in esame incrimina l’attività di inquinamento del suolo, sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee, consistente nel superamento delle concentrazioni-soglia, nell’ipotesi in cui l’agente non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall’autorità competente secondo quanto previsto dall’art. 242 del D. Lgs. 152/2006.

Il comma secondo dell’art. 257 D. Lgs. n. 152/2006 riguarda l’ipotesi aggravata di inquinamento provocato da sostanze pericolose.

L’ipotesi di reato potrebbe concretizzarsi a vantaggio dell’ente nel caso di smaltimento abusivo di materiali solidi e liquidi nel sottosuolo che determini l’inquinamento dello stesso, senza che l’ente provveda poi alla bonifica ex art. 242 del D. Lgs. n. 152/2006.

Il rischio di commissione di tale fattispecie è assolutamente residuale e quindi non mappabile.



Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 D. Lgs. n. 152/2006)

La fattispecie in questione prevede l’ipotesi la predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti falsi e l’uso di certificati falsi durante l’attività di trasporto dei rifiuti.

Infatti, ai sensi dell’art. 193 comma 1 dello stesso decreto, durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal contenuto minimo consistente nell’indicazione di: 

a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;

b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;

c) impianto di destinazione;

d) data e percorso dell'istradamento;

e) nome ed indirizzo del destinatario. 

Il reato considerato potrebbe realizzarsi a vantaggio dell’ente nell’ipotesi di irregolare certificazione dei rifiuti prodotti dall’ente e poi oggetto di trasferimento.

Le condotte descritte non possono essere commesse nell’interesse od a vantaggio dell’ente.


Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1 D. Lgs. n. 152/2006)

La norma in esame prevede la fattispecie di illecita spedizione di rifiuti (in violazione degli articoli 1, comma 3 lettere a), b), c), d) e dell’articolo 26 del Regolamento CEE n. 259 del 1993). Tale condotta è aggravata qualora il traffico abbia ad oggetto rifiuti pericolosi.

Il reato in esame potrebbe concretizzarsi a vantaggio dell’ente attraverso la spedizione illecita di rifiuti allo scopo di contenere i costi di smaltimento degli stessi.

Le condotte descritte non possono essere commesse nell’interesse od a vantaggio dell’ente.


Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. n. 152/2006)

La denominazione del reato in esame si riferisce alla nozione di traffico illecito, punito nella disposizione precedentemente considerata (art. 259 D. Lgs. n. 152/2006), ma sanziona condotte che, dal punto di vista tecnico, non si esauriscono nel traffico illecito, bensì concernono la gestione dei rifiuti nel suo complesso. Il reato riguarda infatti l’ipotesi in cui venga organizzata un’attività continuativa volta alla gestione di rifiuti tramite l’allestimento di mezzi.

L’attività suindicata assume quindi i caratteri di una vera e propria attività imprenditoriale illecita: non episodica e supportata da un’idonea organizzazione di persone e mezzi.

La condotta descritta deve avere come scopo il conseguimento di un ingiusto profitto (dolo specifico) e riguardare ingenti quantitativi di rifiuti.                   

Il comma secondo prevede la fattispecie aggravata di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività.

La fattispecie in esame potrebbe concretizzarsi, ad esempio, nell’ipotesi di utilizzo di mezzi e risorse dell’ente per l’organizzazione di traffico illecito di rifiuti. 

Le condotte descritte non possono essere commesse nell’interesse od a vantaggio dell’ente.


Sistema Informatico di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (art. 260-bis D.Lgs. n. 152/2006)

La fattispecie in esame prevede l’ipotesi di inadempimenti riguardanti il sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a cui debbono iscriversi obbligatoriamente alcuni enti. Tra questi si annoverano, oltre ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi, anche gli enti - con più di dieci dipendenti - produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali.

Le condotte rilevanti consistono, ad esempio, nella predisposizione di certificati di analisi di rifiuti falsi, nell’inserimento nel sistema di tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 6), nel trasporto di rifiuti senza copia cartacea della scheda SISTRI o con scheda alterata.

Il reato potrebbe realizzarsi a vantaggio dell’ente nell’ipotesi di omissione o falsificazione della documentazione inerente agli obblighi sul trasporto e sulla tracciabilità dei rifiuti prodotti, allo scopo di contenere i costi di smaltimento dei rifiuti.

Le condotte descritte non possono essere commesse nell’interesse od a vantaggio dell’ente.


Inquinamento atmosferico (279 D. Lgs. n. 52/2006)

Tale fattispecie prevede la violazione, nell’esercizio di un impianto o un’attività, dei valori-limite di emissione previsti dallo stesso D. Lgs. 152/2006, dall’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dai piani, programmi, dall’autorità competente, qualora tali valori costituiscano anche il superamento dei valori-limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa (comma 5).

La fattispecie in esame potrebbe concretizzarsi a vantaggio dell’ente qualora lo stesso – al fine di contenere i costi di erogazione dei propri servizi – non adotti le misure necessarie per rispettare le soglie limite di inquinamento atmosferico.

Le condotte descritte non possono essere commesse nell’interesse od a vantaggio dell’ente.


Produzione, il consumo, l’importazione, l’esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive previste dalla tabella A della stessa legge (art. 3 L. n. 594/1993)

La fattispecie in esame prevede l’ipotesi di violazione delle disposizioni riguardanti la cessazione e la riduzione dell’impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per l’ozono (comma 6).

Il reato può essere commesso a vantaggio dell’ente nell’ipotesi di utilizzo da parte dell’ente o di società partecipate di sostanze vietate ai sensi della L. 594/1993.

Le condotte descritte non possono essere commesse nell’interesse od a vantaggio dell’ente.


Attività sensibili

Non vi sono attività sensibili rinvenibili nei processi di funzionamento dell’Ente.


Area impiego lavoro non regolare


Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. 286/1998)

Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, che amplia l’area di operatività della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche introducendo nel catalogo dei reati presupposto la fattispecie di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, prevista dall’art. 22, comma 12-bis del D. Lgs. 286/1998.

La fattispecie in esame incrimina la condotta di assunzione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia stato revocato, annullato o sia scaduto (del quale non sia stato richiesto – nei termini di legge – il rinnovo), qualora:

- i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre, oppure

- i lavori occupati siano minori, in età lavorativa, oppure

- i lavoratori occupati siano sottoposti ad altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento previste dall’art. 603-bis c.p. (violenza, minaccia, intimidazione o sfruttamento dello stato di bisogno o di necessità).

Occorre sottolineare come la giurisprudenza ritenga potenziale soggetto attivo del reato anche colui il quale procede direttamente all’assunzione dei lavoratori privi di permesso di soggiorno, oltre a colui il quale si avvalga delle loro prestazioni tenendoli alle proprie dipendenze (in tal senso Cass. Pen. Sez. I, n. 25615 del 18/05/2011).

Il reato può concretizzarsi a vantaggio dell’ente qualora quest’ultimo sfrutti la manodopera di lavoratori irregolari allo scopo di contenere i costi di erogazione dei propri servizi.

Il rischio di commissione di condotte atte a integrare la fattispecie a vantaggio dell’ente è estremamente residuale tanto dal divenire del tutto eccentrico rispetto al normale funzionamento dello stesso.


Attività sensibili

Non vi sono attività dell’ente che possano indurre alla predisposizione di protocolli di funzionamento o linee guida in ottica proattiva rispetto alle fattispecie.



Area reati di contro la personalità individuale

Le norme oggetto del reato presupposto puniscono numerose e distinte condotte.

L’analisi del rischio di commissione delle stesse nell’interesse od a vantaggio dell’ente appaiono essere inesistenti.

La protezione dalla commissione di condotte illecite nei confronti di soggetti deboli (minori o caratterizzati da altre fragilità) viene demandata ad apposita sezione del presente Modello Organizzativo, laddove l’ente, nell’ambito del perseguimento della propria mission sociale, ha provveduto a declinare le condotte che da un anche laddove non integranti gli estremi di quelle penalmente rilevanti, vengono ritenute eticamente inaccettabili.


Razzismo e xenofobia

La condotta costituente il reato presupposto individuato dal Legislatore è da ritenersi integrata allorché si verifichino la propaganda, l’istigazione o l’incitamento all’odio razziale commessi in modo che derivi pericolo di diffusione di idee che si fondino in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 della Corte penale internazionale.

Ai fini di fornire una miglior ricostruzione della condotta integrante il reato presupposto l’ente ritiene di richiamare quanto individuato e chiarito dalla Giurisprudenza di legittimità che in relazione all’ipotesi delittuosa descritta si è così pronunciata:

“Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 3, comma primo, lett. A), prima parte, legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modifiche, la “propaganda di idee” consiste nella divulgazione di opinioni finalizzata ad influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico e a raccogliere adesioni; l’”odio razziale o etnico” è integrato da un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori, e non da qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione; la “discriminazione per motivi razziali” è quella fondata sulla qualità personale del soggetto, e non – invece – sui suoi comportamenti.”

Le attività aziendali sensibili rispetto all’area relativa al delitto de quo possono essere individuate nell’area tecnica e, per quanto riferito alla particolare natura dell’ente ed alla sua appartenenza alla Federazione Italiana Palla a Volo nonché alla Lega serie A1 femminile, nella condotta ipoteticamente assumibile da parte dei tifosi, organizzati o meno.

L’ente proprio in forza di quanto declinato nel proprio codice etico, è alieno a condotte quali quelle richiamate dalla norma, non di meno ha redatto protocolli e linee guida da seguire per evitare la commissione di reati, attività illecite od atti contrari ai principi etici sono contenuti in apposita parte del presente modello, facendosi riferimento anche allo “statuto del tifoso”.


Area reati contro la lealtà sportiva


Art. 25 quaterdecies

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati 

La fattispecie incrimina l’attività costituita dall’offrire o promettere denaro o altre utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, esercitare abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità, venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione, organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge, dare pubblicità all’esercizio di dette attività, dare pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero, partecipare a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità sopra descritte.

Esercitare giuochi d'azzardo a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, svolgere in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero, effettuare la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

La norma incriminatrice riveste, alla luce delle caratteristiche proprie dell’ente e della mission che esso si è dato, particolare rilevanza.

Occorre dar atto di come con la legge 3.5.2019, n. 39, l’Italia abbia ratificato la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, sottoscritta a Magglingen il 18 settembre 2014. L’espressione “manipolazione di competizioni sportive” è utilizzata in senso volutamente polisemico dal legislatore internazionale: essa non si riferisce soltanto alle dispute tra atleti e squadre o all’alterazione del risultato finale, bensì ricomprende - più in generale - ogni possibile “modifica intenzionale e irregolare dello svolgimento o del risultato di una competizione sportiva, volta a interferire con il carattere imprevedibile della competizione stessa per ottenere un indebito vantaggio personale o in favore di terzi”.

Si tratta di norma particolarmente significativa per realtà simili a quella dell’ente che, in punto, si assoggettano ad una duplice disciplina: l’una di carattere sportivo e l’altra di carattere generale dipendente dalla legislazione ordinaria.

Le aree interessate dalla Commissione del reato, pur se potenzialmente identificabili in tutte quelle che ne costituiscono la struttura, sono quelle identificate quali tecnica ed amministrativa.

I protocolli e le politiche da seguire per evitare la commissione di reati, attività illecite od atti contrari ai principi etici sono contenuti in apposita parte del presente modello.



Parte speciale - VI

Gli organi di vigilanza e controllo sull’adozione del MOG e del Codice Etico


Organismo di vigilanza 


Dichiarazione in relazione alla necessità di dotarsi di OdV distinto dal Collegio Sindacale


L’ente non dotato di collegio sindacale né di Sindaco alla luce delle proprie dimensioni, decide di dotarsi di Organismo di Vigilanza.


L’organismo di Vigilanza


L’art. 6 del Decreto legislativo 231/2001, nel ricondurre l’esonero da responsabilità dell’ente all’adozione e alla efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati da tale normativa, ha previsto l’istituzione di un organismo di vigilanza interno all’ente (di seguito anche “OdV”), cui è assegnato specificamente il “compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello organizzativo e di curarne il relativo aggiornamento”.

I compiti assegnati all’Organismo di Vigilanza richiedono che lo stesso sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L’Organismo di Vigilanza si caratterizza per i seguenti requisiti:


- Autonomia e indipendenza


I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l’Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l’oggetto della sua attività di controllo. Tali requisiti si possono ottenere, tra l’altro, garantendo l’insindacabilità delle sue scelte da parte degli organi dell’ente e prevedendo un’attività di reporting al Consiglio di amministrazione.


- Professionalità


L’Organismo di Vigilanza deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali

adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. 

Tali caratteristiche, unite all’indipendenza, garantiscono l’obiettività di giudizio.


- Continuità di azione


L’Organismo di Vigilanza deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello Organizzativo con i necessari poteri di indagine;

- essere una struttura interna, in modo da garantire la continuità dell’attività di vigilanza;

- curare l’attuazione del Modello Organizzativo e assicurarne il costante aggiornamento;

- non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d’insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

In tale quadro ed in relazione alle dimensioni ed alle complessità delle attività svolte dalla Società, l’Organismo di Vigilanza assume la veste di organo collegiale, composto da due o più membri, nominati secondo le logiche che seguono, avuto riguardo alla necessità di assicurare una composizione qualitativa che consenta di perseguire flessibilità e piena efficacia di azione. In tal senso, l’individuazione dei componenti dovrà essere di volta in volta valutata tenuto conto e coerentemente con le specifiche caratteristiche della Società, l’evoluzione normativa e giurisprudenziale nonché le indicazioni da parte della dottrina, di associazioni, enti e d’altri esperti in materia.

La nomina dell’Organismo di Vigilanza e la determinazione del numero dei suoi componenti sono atti di competenza del Consiglio di amministrazione.

Al fine di garantire la piena autonomia ed indipendenza dell’Organismo di Vigilanza, questi riporta direttamente al Consiglio di amministrazione.


Requisiti professionali e personali


Il legislatore non ha dettato una disciplina particolareggiata circa i requisiti professionali e personali dell’Organismo di Vigilanza, lasciando la più ampia libertà agli operatori del settore.

Essendo questo chiamato a svolgere una funzione così delicata e specialistica ed al fine di garantire la massima affidabilità e assenza di ogni posizione di conflitto è dunque opportuno che i requisiti dei singoli componenti dell’Organismo di Vigilanza siano particolarmente stringenti.

Nondimeno proprio le dimensioni dell’ente e la sua particolare struttura rendono, nel caso di specie congrua ed idonea la scelta effettuata di nominare un socio a ricoprire la funzione indicata.


Durata in carica, sostituzione, decadenza e revoca

L’Organismo di Vigilanza dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato.

Il venir meno di anche uno solo dei requisiti professionali e/o personali di cui al paragrafo che precede comporta la decadenza dalla medesima carica. Il componente dell’Organismo di Vigilanza interessato dovrà dare immediata comunicazione all’Consiglio di amministrazione del venir meno dei requisiti suddetti.

In caso di rinuncia di un componente dell’Organismo di Vigilanza lo stesso deve darne immediata comunicazione al Consiglio di amministrazione, il quale provvederà alla sua sostituzione.

È fatto comunque obbligo al Presidente dell’Organismo di Vigilanza ovvero al membro più anziano dello stesso di comunicare immediatamente al Consiglio di amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell’Organismo di Vigilanza.

L’eventuale revoca di un componente dell’Organismo di Vigilanza potrà avvenire esclusivamente per giusta causa, previa delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.


Riservatezza

I membri dell’Organismo di Vigilanza sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell’esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti dell’Consiglio di amministrazione.

I membri dell’Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello Organizzativo - Gestionale.

Inoltre, i membri dell’Organismo di Vigilanza si astengono dall’effettuare e utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli ricompresi nel paragrafo “Compiti e poteri”, e comunque per scopi non conformi alle funzioni proprie dell’Organismo di Vigilanza, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell’Organismo di Vigilanza deve essere trattata in conformità con la vigente legislazione in materia e, in particolare, in conformità al Decreto legislativo 196/2003 (“Codice Privacy”).

L’inosservanza dei suddetti obblighi costituisce giusta causa di revoca dalla carica di membro dell’Organismo di Vigilanza.


Compiti e poteri

All’Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti compiti:

1. verificare l’efficienza e l’efficacia del Modello Organizzativo adottato rispetto alla prevenzione ed all’impedimento della commissione dei reati attualmente previsti dal Decreto legislativo 231/2001 e di quelli che in futuro dovessero comunque comportare una responsabilità amministrativa della persona giuridica;

2. verificare il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello Organizzativo e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che emergessero dall’analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;

3. formulare proposte al Consiglio di amministrazione per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello Organizzativo adottato da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si rendessero necessarie in conseguenza di:

a) significative violazioni delle prescrizioni del Modello Organizzativo; 

b) significative modificazioni dell’assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d’impresa;

c) modifiche legislative al Decreto legislativo 231/2001 o che comunque prevedano nuove ipotesi di responsabilità diretta della persona giuridica;

4. a seguito dell’accertamento di violazioni del Modello Organizzativo, segnalare tempestivamente le stesse al Consiglio di amministrazione per gli opportuni provvedimenti disciplinari che dovranno essere irrogati.

L’Organismo di Vigilanza ha l’obbligo di informare immediatamente il Consiglio di amministrazione qualora le violazioni riguardassero i soggetti di vertice della Società;

5. coordinarsi con l’Consiglio di amministrazione per valutare l’adozione di possibili sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza di quest’ultimo per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari conformemente a quanto previsto dal presente Modello Organizzativo;

6. predisporre una relazione informativa, su base almeno annuale, per l’Consiglio di amministrazione, in ordine alle attività di verifica e controllo compiute ed all’esito delle stesse;

7. trasmettere le relazioni di cui ai punti precedenti al Collegio Sindacale.

Per l’espletamento dei suddetti compiti, all’Organismo sono attribuiti i più ampi poteri. In particolare:

- le attività poste in essere dall’Organismo di Vigilanza non potranno essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale;

- è autorizzato il libero accesso dell’Organismo di Vigilanza presso tutte le funzioni della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto legislativo 231/2001;

- l’Organismo di Vigilanza potrà avvalersi dell’ausilio di tutte le strutture della Società o della quale questa si avvale, ovvero di consulenti esterni perché collaborino nell’esecuzione dell’incarico sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell’Organismo stesso, nonché chiedere ai rappresentanti aziendali, di volta in volta identificati dall’Organismo di Vigilanza, di partecipare alle relative riunioni; 

- è attribuita all’Organismo di Vigilanza, per l’espletamento delle attività proprie, piena autonomia economico/gestionale, non condizionata da limiti di spesa.

L’Organismo di Vigilanza si doterà di apposito regolamento di funzionamento che verrà allegato al presente documento.


Parte speciale -VII

La formazione dei dipendenti, dei collaboratori e dei lavoratori sportivi


Gli obblighi specifici di formazione proattiva

Ai fini di dar compiuta attuazione al modello organizzativo e gestionale è necessario che i destinatari del M.O.G. operanti in specifiche aree a rischio, frequentino corsi di formazione specifica.

Individuate le aree a rischio secondo l’indicazione del modello, e la concreta operatività dell’ente, deve rilevarsi che


L’area amministrativa sia costituita da soggetti professionalmente formati e costantemente sottoposti agli obblighi formativi dettati dall’appartenenza agli organi professionali; essi provvedono altresì a svolgere funzione formative, in linea, con i collabortori con i quali si interfacciano.


I dipendenti addetti all’area tecnica, frequentino, con la cadenza prevista e prescritta dalla FIPAV o dalla Lega di appartenenza i corsi di formazione e aggiornamento.


L’area marketing e comunicazione si avvale di collaboratori iscritti ad ordini professionali che, come tali, sono sottoposti all’obbligo di formazione continua.


Il componente dell’Organo di Vigilanza è costituito da soggetto professionalmente formato ed operante in strutture private che ne curano e conducono la formazione.


Parte speciale - VIII

I protocolli di condotta

I protocolli di condotta


Al fine di prevenire la commissione di condotte scorrette od illecite San Rocco Volley, richiamata ogni norma e/o regolamento dettato in tema dalla legge, dalla FIPAV, ha ritenuto adottare taluni specifici protocolli di condotta cui tutti i destinatari sono tenuti ad attenersi.

L’ente dichiara come alcuni di detti protocolli, ed in particolar modo quelli destinati ai tifosi, organizzati e non, siano da ritenersi quali cogenti ed atti, in caso di loro violazione, ad impedire, indipendentemente da ogni altra eventuale decisione od assunzione di provvedimento, agli impianti sportivi ove si svolgano manifestazione in cui siano impegnate le squadre di atlete tesserate per l’ente stesso.

Sull’idoneità dei protocolli prescelti è chiamato ad esprimersi l’Organismo di Vigilanza, nel termine di sei mesi dall’adozione del presente modello, mediante relazione scritta indirizzata all’Consiglio di amministrazione proponendo, se del caso, le eventuali modifiche od integrazioni che ritenesse opportune, sufficienti e necessarie alla promozione dei valori etici dell’ente ed alla prevenzione di illeciti da parte dei dipendenti.

Sulle proposte eventualmente avanzate dall’Organismo di Vigilanza si pronuncerà l’Consiglio di amministrazione, previa concerto con il Comitato Tecnico, entro trenta giorni dalla comunicazione effettuatagli.


I SINGOLI PROTOCOLLI DI CONDOTTA


Area Amministrazione – rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i Privati 

Manifestazione della volontà

L’Ente manifesta la propria volontà solo mediante atti formali che debbono risultare sempre in forma scritta.

Tale forma è richiesta anche per gli atti interni all’ente medesimo.


Poteri di iniziativa

Qualsiasi iniziativa intrapresa da Dipendenti, Dirigenti od Amministratori deve essere frutto di formale manifestazione di volontà dell’Ente da adottarsi ai sensi di legge.

L’attuazione della volontà dell’Ente può essere realizzata unicamente mediante l’adozione di atti formali.


Obblighi generali di condotta nei confronti dei fornitori privati e della Pubblica Amministrazione

I soggetti incaricati dall’ente di seguire una qualsiasi trattativa d’affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione anche in occasione di verifiche ispettive, non devono per nessuna ragione cercare di influenzarne illecitamente le decisioni. 

Nel corso di una trattativa d’affari, richiesta o rapporto commerciale con privati, Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio, non possono essere intraprese – direttamente o indirettamente – le seguenti azioni: 

proporre - in qualsiasi modo - opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio a titolo personale o per interposta persona; 

offrire in alcun modo denaro o altra utilità; 

compiere qualsiasi altro atto volto a indurre i Pubblici Ufficiali o i privati a fare o ad omettere di fare qualcosa in violazione delle leggi dell’ordinamento cui appartengono. 

Accettare denaro o qualsivoglia altra utilità né diretta né indiretta


Obblighi generali di condotta nei confronti dei terzi/clienti/stakeholder/fornitori

Nel corso di una trattativa d’affari, richiesta o rapporto commerciale con privati, Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio, da considerarsi a fini commerciali quali clienti, non può in alcun modo farsi luogo:

all’adozione di scontistica speciale non autorizzata dall’Organo Amministrativo e non conforme alle linee di politica commerciale adottate dall’ente,

proporre condizioni di consegna e/o di pagamento differenti rispetto a quelle applicate e/o autorizzate dall’ente,

effettuare acquisizioni di merce e/o prodotti (materie prime, secondarie, lavorati o semilavorati) in compensazione o a scomputo del pattuito prezzo d’acquisto in assenza di autorizzazioni specifiche dell’Ente.

Non possono essere intraprese – direttamente o indirettamente – le seguenti azioni: 

proporre - in qualsiasi modo - opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio a titolo personale o per interposta persona; 

offrire in alcun modo denaro o altra utilità; 

compiere qualsiasi altro atto volto a indurre i Pubblici Ufficiali o i privati a fare o ad omettere di fare qualcosa in violazione delle leggi dell’ordinamento cui appartengono. 

Accettare denaro o qualsivoglia altra utilità né diretta né indiretta


Atti a contenuto patrimoniale

Ogni singolo atto contenente disposizioni di carattere patrimoniale deve essere autorizzato dal soggetto che ne abbia i poteri.

Di ogni atto contenente disposizioni patrimoniali deve essere informato tempestivamente il responsabile dei servizi amministrativi e contabili.


Atti a contenuto non patrimoniale

Ogni atto capace di impegnare l’Ente, anche soltanto nella forma del “gentlemen agreement” o d’accordo precontrattuale deve essere frutto di manifestazione di volontà espressa da San Rocco Volley nelle forme previste dalla legge o dallo Statuto.

Nessun dipendente, amministratore o dirigente può impegnare, anche nelle forme sopra richiamate, l’Ente in assenza di specifica autorizzazione.


Trattative

Di ogni trattativa condotta nell’interesse dell’ente e finalizzata al perseguimento dell’oggetto sociale deve essere redatto sintetico documento.

Esso deve contenere indicazioni circa:

l’atto di manifestazione della volontà della società;

il soggetto deputato alla trattativa;

i soggetti terzi coinvolti nel rapporto;

le ragioni, anche in modo succinto, del loro coinvolgimento;

l’impegno economico richiesto ed offerto;

eventuali garanzie richieste od offerte di massima;

indicazione cronologica degli avvenimenti;

motivi di conclusione della trattativa.

Sulle trattative condotte ai fini dell’acquisizione della prestazione tecnico atletica da parte di lavoratore sportivo, il D.S. riferirà esclusivamente al Comitato Tecnico e all’A.U.


Contratti

I contratti di qualunque tipo o natura dovranno essere stipulati esclusivamente in forma scritta.

I contratti di lavoro sportivo dovranno essere stipulati con riferimento e nel rispetto della normativa di settore e delle linee guida (format) adottati o da adottarsi da FIPAV e/o dalla Lega cui l’ente aderisce.

Per la fornitura di beni o servizi dovrà di norma essere seguita una procedura di aggiudicazione, se del caso anche ad invito, nella quale dovranno essere posti a confronti almeno tre preventivi.

Di ogni gara dovrà essere fornita dettagliata documentazione da cui risultino le ragioni che hanno indotto alla formulazione degli inviti.

Nei contratti stipulati l’ente dovrà sempre pretendere:

il rispetto del Codice Etico;

di quanto contenuto e richiamato nel presente documento;

delle norme dettate in tema di sicurezza dal documento sulla sicurezza.

A tal fine l’omesso rispetto di tali condizioni dovrà essere sanzionato con clausola risolutiva espressa.

Ad ogni controparte contrattuale, anche nella fase delle trattative, sarà necessariamente consegnato estratto del Modello Organizzativo-Gestionale, del Codice Etico.

I pagamenti relativi ai contratti stipulati, eccezion fatta che per le minute spese, potranno avvenire esclusivamente in forma tracciabile e senza l’utilizzo di moneta contante.


Altri acquisti

Coloro che effettuano qualsiasi acquisto di beni e/o servizi, incluse anche le consulenze esterne, per conto dell’ente, devono agire nel rispetto dei principi di correttezza, economicità, qualità, liceità e di concorrenza ed operare con la massima diligenza.

Di ogni acquisto dovrà essere mantenuta traccia e documentazione che verrà consegnata al soggetto individuato e parte dell’area amministrativa contabile.


Conflitto di interessi

Il conflitto di interessi è una condizione giuridica che si verifica quando viene affidata un'alta responsabilità decisionale a un soggetto che ha interessi personali o professionali in contrasto con l'imparzialità richiesta da tale responsabilità, che può venire meno a causa degli interessi in causa.

I soggetti che operano per conto dell’ente hanno l’obbligo di astenersi dall’intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione o con privati in ogni caso in cui sussistano situazioni di conflitto d’interesse.


Omaggi

È vietato, se non nei limiti della consuetudine, effettuare regalie, omaggi, benefici diretti od indiretti, da parte di Pubbliche Amministrazioni.

È vietato, se non nei limiti della consuetudine, effettuare regalie, omaggi, benefici diretti od indiretti, da parte di imprenditori privati, società, enti, associazioni direttamente od indirettamente nei rapporti economici con l’ente.

I divieti di cui ai precedenti punti debbono intendersi operanti anche se le regalie, omaggi, benefici diretti od indiretti, siano effettuati a terze persone collegate da parentela, coniugio, affinità, rapporti amicali, politici od economici con il dipendente, l’amministratore od il dirigente della società.


Assunzione di personale

La valutazione del personale da assumere, sia con riferimento ai lavoratori sportivi sia con riferimento a dipendenti non inquadrabili in suddetta categoria, è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati e delle loro specifiche competenze, rispetto a quanto atteso ed alle esigenze aziendali così come risultano dalla richiesta avanzata dalla funzione aziendale richiedente e, sempre, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Le informazioni richieste siano strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato;

nei limiti delle informazioni disponibili, sono adottate le opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione.


Vincolo di destinazione

Deve essere rispettato il vincolo di destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato di appartenenza, dalle Comunità europee o da altro ente pubblico o anche di modico valore e/o importo. 

L’ente condanna qualsiasi comportamento volto ad ottenere, da parte dello Stato di appartenenza di ciascuna Società, dalle Comunità europee o da altri enti pubblici, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti alterati o falsificati, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l’ente erogatore.  


Consulenze e rapporti con il mondo tecnico – scientifico

L’ente può instaurare rapporti, anche di consulenza, con il mondo tecnico, scientifico e delle libere professioni, con i suoi esponenti, italiani e stranieri, purché ne sia garantita la congruità, l’adeguatezza, l’inerenza rispetto alle attività di core business, di business o da intraprendersi a cura dell’ente stesso.

Il rapporto intrapreso od in essere dovrà essere documentato, nel rispetto della normativa vigente in ciascun Paese in cui la Società opera, in tema di autorizzazioni e comunicazioni dei rapporti di consulenza.


Altri obblighi

I Destinatari sono tenuti ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative aziendali. 

È cura di ciascun Destinatario (nell’espletamento delle proprie attività aziendali), non solo proteggere tali beni, ma impedirne l’uso fraudolento o improprio. 

L’utilizzo dei beni aziendali da parte dei Destinatari deve essere funzionale ed esclusivo allo svolgimento delle attività aziendali o agli scopi autorizzati dalle funzioni aziendali interessate.  

Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione prodotta e delle informazioni rese nello svolgimento dell’attività di propria competenza.


Comunicazioni all’Organismo di Vigilanza.

L’Organismo di Vigilanza ha diritto di effettuare a semplice richiesta, ogni comunicazione relativa ai processi sopra descritti.

 

Area dei reati societari

Impegni di spesa

Ogni impegno di spesa deve essere adottato in virtù di atto scritto manifestante la volontà dell’ente adottato ai sensi di legge o dello Statuto.

L’atto deve essere comunque controfirmato dal responsabile ed avere l’avvallo del Comitato Tecnico o dell’A.U.

Dell’impegno di spesa deve essere data tempestiva comunicazione all’Organismo di controllo.

La procedura prevista dai precedenti commi non si applica nel caso delle minute spese o delle spese dipendenti dalla necessità di procedere al pagamento di oneri, tasse, sanzioni e/o qualunque altra voce o causale riferibile ai rapporti tra l’ente la federazione Italiana Palla a volo e/o la Lega sirie A1 pallavolo femminile

 

Compensi

Non sono previsti compensi agli Amministratori, ai Sindaci ed ai membri dell’Organismo di Vigilanza.


Incassi e pagamenti

Gli incassi e i pagamenti devono preferibilmente o, laddove previsto dalla legge applicabile, tassativamente, essere effettuati attraverso rimesse bancarie e/o assegni bancari, preferendosi l’utilizzo della cosiddetta moneta virtuale.

  

Comunicazioni sociali

Di ogni comunicazione sociale ex articolo 2621 del codice civile deve essere data tempestiva notizia all’Organismo di Vigilanza.

La notizia trasmessa deve essere corredata di tutta la documentazione sufficiente e necessarie a consentirne compiuto esame. 


Divieti

È vietata qualsiasi comunicazione non autorizzata.


Istruttorie per l’adozione di delibere sensibili

La Società si impegna, a mezzo del responsabile dirigente dell’area interessata dall’adozione della delibera, a fornire ogni documentazione utile, sufficiente e necessaria, a porre ogni singolo amministratore nella condizione di esprimere, compiutamente e coscientemente, la propria volontà.

A tal fine ogni delibera dovrà essere accompagnata da una relazione istruttoria succinta attestante:

l’iter seguito,

la precisa indicazione delle voci di spesa,

i probabili margini di operatività,

i profili di criticità.

Nel caso di processi complessi essa dovrà necessariamente tenere conto e fornire indicazione circa lo stato complessivo di sviluppo del progetto, dei margini operativi già realizzati e di quelli da realizzarsi.


Vigilanza sull’esecuzione

Successivamente all’adozione delle delibere l’A.U. e/o il Comitato Tecnico, vigilano, anche con facoltà di sub delega, sull’attuazione e sull’esecuzione della delibera.

Allorché la vigilanza sulla esecuzione e/o sull’attuazione della delibera sia stata delegata il delegato riferirà Comitato Tecnico o dall’A.U. con cadenza mensile.  

Il Comitato Tecnico e l’A.U. in relazione all’attuazione delle delibere assunte riferiranno all’Organismo di Vigilanza con scadenza bimestrale


Comunicazioni all’Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza ha diritto di effettuare a semplice richiesta, ogni comunicazione relativa ai processi sopra descritti.


Area dei reati contro la salute e la sicurezza sul lavoro

La natura dell’ente che occupa dipendenti principalmente nell’ambito dell’attività sportiva, attraverso contratti di lavoro sportivo, fa sì che i protocolli di condotta assunti in tema di salute e sicurezza sul lavoro abbiano carattere di assoluta specificità.

Specificità che non impedisce all’ente di adottare cautele e procedure tipiche ed appartenenti ai protocolli ed ai documenti noti e diffusi in ambito della prevenzione degli infortuni e protezione della salute.

In ordine all’assunzione di protocolli riservati alla tutela della salute ed alla prevenzione degli infortuni nel corso di attività tipiche del lavoro sportivo l’ente:

sottopone a visita medico sportivo tutti i lavoratori sportivi di cui si avvale, siano essi atleti (giocatrici), tecnici (allenatori, sparring partners, collaboratori ad ogni titolo), e dirigenti tesserati presso la FIPAV,

utilizza strumenti di lavoro (attrezzi, macchine ginniche, palloni, palle mediche, pedane, etc. etc.) dotati delle necessarie approvazioni di legge e dei marchi loro apposti da parte delle strutture, enti certificatori e/o produttori e/o statali, atti ad accertarne la corrispondenza alle normative dettate in tema di sicurezza,

garantisce che l’utilizzo degli attrezzi, per come sopra individuati, avvenga sempre attraverso e con la supervisione di personale all’uopo formato e dotato delle competenze e delle capacità necessarie a consentirne uso rispondente alla loro funzione nell’ottica del miglioramento delle prestazioni atletico fisiche del lavoratore sportivo ed a tutela della sua salute ed integrità fisica,

si impegna e garantisce che le apparecchiature elettromedicali di cui dispone siano sempre nella condizione di massima efficienza e che esse siano utilizzate esclusivamente da personale idoneo e formato al loro uso in possesso delle necessarie abilitazioni e titoli e, comunque sotto la supervisione del responsabile dell’area medica,

assicura la presenza di soggetti formati e dotati di presidio DAE in ossequio alle normative sportive federali e di Lega,

rende disponibile servizio di primo soccorso attraverso la presenza dei presidi medici ex lege prescritti,

fornisce ad ogni tesserato vedemecum contente regole di sana alimentazione e prevenzione da infortuni e patologie dipendenti da cattiva alimentazione, da autodiagnosi e cura e/o da cattiva esecuzione di esercizi fisico atletici. 

Area gestione sistemi informatici e dati

L’ente si impegna ad impedire ogni possibile comportamento che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione di crimini informatici.

A tal fine si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo e compatibili con la miglior tecnologia possibile e con le modalità di rispetto della privacy del proprio dipendente o del lavoratore sportivo, fatto salvo in quest’ultimo caso, quelli che sono i controlli di prassi circa la assunzione da parte del medesimo di condotte e comportamenti responsabili atti a non minare l’immagine della società o la propria salute psico fisica. 

È vietato qualsiasi comportamento finalizzato all’alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero nell’accesso senza diritto a dati, informazioni o programmi ivi contenuti. 

È vietato, inoltre, ogni possibile comportamento finalizzato: 

ad accedere, senza essere autorizzati, a sistemi informatici o telematici; 

alla detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso o di programmi diretti a danneggiare sistemi informatici o telematici; 

ad intercettare o installare apparecchiature per intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche; 

al danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, nonché sistemi informatici o telematici. 

A tal fine la società effettuerà idonei controlli diretti ad accertare il rispetto delle condizioni sopra indicate.

L’Ente tratta le informazioni di cui è in possesso nel pieno rispetto della normativa vigente nei paesi in cui ciascuna Società opera e nei limiti previsti dal presente Codice. 

Le informazioni vengono utilizzate esclusivamente a fini consentiti e vengono comunque trattate garantendone la massima riservatezza.

 

Area criminalità organizzata

L’ente condanna qualsiasi comportamento, sia dei soggetti che rivestono un ruolo apicale che subordinato in ciascuna Società, che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione di fattispecie delittuose, aventi carattere nazionale o transnazionale, quali l’associazione per delinquere, e tra queste anche quella 

finalizzata al traffico illecito di rifiuti, sostanze stupefacenti o psicotrope, il riciclaggio di beni, denaro o altre utilità di provenienza illecita e l’intralcio alla giustizia, ovvero determinare possibili violazioni delle disposizioni contro la criminalità organizzata vigenti. 

A tal fine si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo (separazione dei ruoli, tracciabilità delle operazioni, monitoraggio, rigida applicazione dei protocolli dettati in tema di area rapporti con privati e pubblica amministrazione). 

L’ente si impegna a far sì che: 

- i rapporti d’affari siano intrattenuti esclusivamente con clienti, collaboratori, partners e fornitori di sicura reputazione, che svolgono attività commerciali lecite e i cui proventi derivano da fonti legittime. 

A tal fine l’ente procederà a richiedere le informazioni inerenti e relative alla affidabilità dei soggetti, persone fisiche o giuridiche, con i quali dovranno intercorrere i rapporti commerciali.

Sono considerate informazioni da assumere ai fini di dar corso a quanto previsto dal presente protocollo quelle costituite da:

quanto contenuto nelle banche dati degli organismi pubblici e/o privati cui è consentito l’accesso,

quelle generate dai rapporti commerciali che il terzo a posto in essere o intrattenuto con gli enti operanti nel mercato,

quelle inerenti le persone che trattano in nome e per conto dell’ente che possano essere raccolte nel rispetto delle normative dettate in tema di privacy,

Sono ancora da considerarsi indici quelli relativi alla:

modalità di esecuzione delle forniture richieste, 

costi delle medesime, 

capacità finanziarie dell’azienda, 

modalità di costituzione, 

localizzazione,

per quanto possibile, la provenienza del capitale di investimento

modalità di pagamento proposte.

L’ente procederà all’adozione di tutti i necessari strumenti di controllo affinché i centri decisionali interni all’ente agiscano e deliberino mediante regole codificate e tengano traccia del loro operato (i.e. verbali di riunione, meccanismi di reporting,).

In tal modo l’ente si adopera al fine di scongiurare il verificarsi di fenomeni associativi di matrice interna finalizzati alla commissione di illeciti e che si avvalgano a tali fini dei mezzi, delle risorse e del patrimonio aziendale


Area reati contro la proprietà intellettuale od il diritto d’autore

Le informazioni riservate ed i materiali che i Destinatari utilizzano nell’ambito delle proprie attività lavorative sono di proprietà esclusiva dell’ente, che ne tutela la riservatezza e ne rivendica l’origine. 

Ciascun Destinatario è direttamente e personalmente responsabile della cura, protezione, efficienza, conservazione dei beni immateriali (diritti d’autore, brevetti, marchi e segni di riconoscimento) affidategli dall’azienda per svolgere i propri compiti, nonché dell’utilizzo degli stessi in modo proprio e conforme all’interesse aziendale.

È vietato l’uso e l’impiego per fini personali, dei beni aziendali immateriali affidati ai Destinatari per svolgere i compiti professionali. 

Brevetti, copyright, marchi, informazioni commerciali e segreti industriali noti come know-how aziendale, costituiscono patrimonio dell’ente e, pertanto, l’ente stesso, è attento a garantire il rispetto della proprietà intellettuale propria e altrui attraverso l’espresso divieto di utilizzazione di tali risorse se non nel pieno rispetto della normativa applicabile, delle politiche e delle procedure previste per la loro tutela. 

È pertanto assolutamente contraria alle politiche dell’ente la riproduzione non autorizzata di software, di documentazione o di altri materiali protetti da diritto d’autore. In particolare, Modello di organizzazione, gestione e controllo l’ente rispetta le restrizioni specificate negli accordi di licenza relativi alla produzione/distribuzione di prodotti di terzi, ovvero di quelli stipulati con i propri fornitori di software e vieta l’utilizzo o la riproduzione di software o di documentazione al di fuori di quanto consentito da ciascuno di detti accordi di licenza.

L’ente vieta qualsiasi comportamento volto a determinare la perdita, il furto, la diffusione non autorizzata o l’uso improprio della proprietà intellettuale propria o altrui ovvero di informazioni riservate.

 A tal fine, l’ente si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo, garantendo la rispondenza alla normativa sui diritti d’autore, in particolare nelle attività di gestione delle opere scientifiche e delle banche dati, nonché sulla tutela dei segni di riconoscimento, quali marchi e brevetti.

L’ente vieta l’utilizzo delle banche dati (estrazione, riproduzione dei dati, presentazione in pubblico, etc.) per fini diversi da quelli per cui le stesse sono state costituite e, comunque, contrari a quanto consentito dalla normativa sulla tutela del diritto d’autore o l’utilizzazione di software non espressamente autorizzati o privi di licenza o di provenienza illecita. 

A tal fine è fatto espresso divieto di utilizzare le risorse informatiche per scopi diversi da quelli consentiti dalle politiche di sicurezza aziendale o per realizzare condotte illecite. 

 

Area reati contro l’ambiente

L’ente produce unicamente rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani utilizzando per il loro smaltimento la società all’uopo incaricata dal Comune di Novara.

Rifiuti di natura differente, ovvero rifiuti definiti quali ingombranti o RAE, debbono essere conferiti presso le apposite isole ambientali.


Area reati contro la lealtà e la correttezza dello e nello svolgimento delle manifestazioni sportive

La dimensione dell’ente rende di fatto impossibile che si verifichino ipotesi di match fixing.

Detta possibilità pare essere remota anche nel caso di combine finalizzate ad ottenere risultati favorevoli all’ente o sfavorevoli ai competitor dello stesso

L’ente ai fini di prevenire simili ipotesi, anche se residuali, si impegna a:

verificare che ad ogni gara vengano convocati gli atleti ritenuti maggiormente in grado di effettuare la miglior prestazione sportiva,

non intervengano nel corso dell’incontro sostituzioni immotivate od ingiustificate,

non siano ravvisabili, nel corso della disputa della gara, anomali andamenti del gioco, del punteggio o delle prestazioni dei giocatori o dei tecnici.

L’ente si impegna ed obbliga altresì a effettuare una valutazione in relazione alle seguenti attività: 

astenersi dal pubblicizzare all’interno della propria sede e/o delle strutture utilizzate per gli allenamenti e/o per le attività agonistiche, attività che riguardino o si riferiscano alla possibilità di effettuare scommesse,

informare, anche attraverso incontri, i propri tesserati, dirigenti e stakeholder sui rischi della ludopatia


Parte III

La tutela della personalità umana

Le regole di safe guarding 

L’Ente identifica quali condotte atte ad integrare gli estremi di quelle penalmente o eticamente rilevanti in tema di discriminazione raziale, tutte quelle dolosamente finalizzate a sottolineare l’appartenenza etnica, l’adesione ad un credo religioso o l’orientamento sessuale, dei propri dipendenti, lavoratori sportivi nonché degli stakeholder.

A tal fine tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti in relazioni interpersonali di qualsiasi tipo fra soggetti interni all’organizzazione dell’ente, fra essi e stakeholder, tra stakeholder, tra stakeholder e terzi, fra appartenenti all’ente e terzi non portatori di interesse nei confronti dell’ente, dovranno astenersi dall’utilizzare qualsiasi espressione, resa in ogni forma, che possa ricondurre o far riferimento all’appartenenza etnica, all’adesione ad un credo religioso o all’orientamento sessuale, con intento discriminatorio o denigratorio.

La portata del divieto, che assume rilevanza assoluta, rende inutile l’identificazione di protocolli di condotta.


La tutela dei minori

La norma penale, introdotta quale reato presupposto dall’articolo 25 quinquies del D.Lgs. 231/08, punisce differenti condotte atte ad aggredire il bene giuridico costituito dalla personalità individuale, intesa nelle sue più ampie sfaccettature.

La norma punisce “chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi”, “recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto”, “chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi”, chi “utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico”, “recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto”, “chi fa commercio del materiale pornografico” ritraente minori, “chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto”, chi “ offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico” ritraente minori ed ancora chi “consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni”.

Ancora oggetto dell’attenzione del Legislatore penale è la condotta di “mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto”, “chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività”,

“chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittando di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi”, sanzionando la condotta di chi “adesca un minore di anni sedici”, intendendosi per adescamento “qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”.

Ovviamente punendo chi “acquista o aliena o cede una persona” o ne recluta la manodopera i fini di sfruttamento.

San Rocco Volley si propone di contrastare e combattere non le condotte incriminate ma, anche e soprattutto, di intervenire, attraverso l’utilizzo della leale pratica sportiva, sulle cause e sugli ambienti criminogenetici che partendo dalla tolleranza di condotte devianti aiutano il sorgere di condotte penalmente rilevanti.

A tal fine San Rocco Volley adotta il presente regolamento di safe guarding che costituisce strumento di contrato alle condotte eticamente non corrette che possono essere, consapevolmente o meno, adottate e realizzate nei confronti dei minori e più in generale dei soggetti fragili.

San Rocco Volley definisce quali condotte rilevanti ai fini del presente regolamento:


l’abuso psicologico

qualsiasi atto indesiderato incluso l’isolamento, l’aggressione verbale, l’intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa diminuire il senso di autostima del Tesserato o dello stakeholder


l’abuso fisico; 

qualsiasi atto deliberato e sgradito che sia in grado in senso reale o potenziale di causare lesioni o, in ogni caso, danni alla salute. 

Tale atto può anche consistere nel costringere un atleta a svolgere un’attività fisica inappropriata come somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo di alcool o le pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti; 


le molestie e gli abusi sessuali; 

qualsiasi condotta verbale, non verbale e/o fisica, avente connotazione sessuale e considerata non desiderata o il cui consenso è forzato, manipolato o negato; 


il bullismo, il cyberbullismo e i comportamenti discriminatori; 

qualsiasi comportamento aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, che tende a infliggere una sofferenza psicologica e fisica o a provocare l’isolamento sociale del Tesserato o dello stakeholder


l’abuso dei mezzi di correzione; 

la condotta che, trascendendo i limiti dell’uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un Tecnico o un Dirigente nei confronti della persona offesa, venga esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall’ordinamento federale; 


l’omissione negligente di assistenza (c.d. “neglect”), incuria. 

il mancato intervento di un Dirigente, Tecnico o di qualsiasi Tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Regolamento, omette di intervenire. 


i comportamenti discriminatori e abusi di matrice religiosa. 

è considerata quale “molestia” e/o “abuso” ogni condotta che ha effetto discriminatorio circa la razza, religione, colore, credo, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socioeconomico, capacità atletiche. 


la violenza di genere

tutte quelle forme di violenza da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking allo stupro, fino al femminicidio, che riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al sesso o orientamento sessuale.

L’ente nell’adottare il presente Regolamento, ai fini prevenire e contrastare ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d.lgs. n. 198 dell’11 aprile 2006 sui tesserati, con particolare riferimento ai minori di età, e per quanto di competenza in relazione anche agli stakeholder od ai terzi che entrino in contatto con l’ente, con i suoi apicali, dirigenti, tecnici od atleti, recepite le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia, dichiara ed afferma e riconosce i seguenti diritti.


Diritti dei tesserati

Diritto fondamentale dei tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. 

Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. 

Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati. 


Diritto alla adozione di misura a tutela dei tesserati

San Rocco Volley adotta misure per assicurare l’effettività dei diritti di cui al comma precedente e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori, in particolare promuovendo, direttamente ed indirettamente, una politica di inclusione, connotata dalla lotta alla discriminazione ed alle violenze indipendentemente dal genere, dall’origine etnica, dalla fede religiosa, dall’orientamento sessuale e dalla disabilità al fine di garantire valori sportivi sani in un ambiente sportivo rispetto e sicuro soprattutto nei confronti degli atleti più vulnerabili 

quali i minori. 

A tal fine l’ente:

informa i propri tesserati, ed a mezzo delle comunicazioni rese utilizzando i social media, dell’adozione del presente regolamento, affinché essi conoscano i propri diritti,

forma i propri dirigenti, tecnici e lavoratori sportivi e volontari e/o, collaboratori che, a qualsiasi 

titolo e ruolo, sono coinvolti nell’attività sportiva e sono a contatto con gli atleti al rispetto dei diritti dei tesserati ed alla attiva partecipazione e realizzazione di una concreta politica di inclusione,

sensibilizza la propria area medica alla massima attenzione nei confronti del diritto alla salute dei propri tesserati,

promuove politiche di attenzione ai bisogni dei propri tesserati, prendendosene cura e attivando, laddove possibile, ogni mezzo e/o strumento atto a soddisfarli e/o a prevenire fenomeni di esclusione volontaria o subita, del tesserato dal tessuto sociale, anche attraverso l’ascolto degli atleti da parte di tecnici, dirigenti o personale medico od esercente professioni sanitarie,

manifesta la propria disponibilità a collaborare lealmente e nel solo interesse del tesserato, in particolar modo se minore, con la famiglia o con i soggetti cui è demandato l’esercizio della potestà genitoriale ai fini di assicurare al Tesserato le migliori occasioni di crescita,

si attiva con azioni positive nel verificare che non vengano attuate condotte da parte dei propri Dirigenti, tecnici, collaboratori a qualsiasi titolo, lavoratori sportivi, o, terze parti che entrino in contatto anche non stabile con i Tesserati, atte ad essere vissute o interpretate dagli stessi, in particolar modo se minori, quali molestie

a prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la responsabilità genitoriale,

A tal fine disciplina che le comunicazioni tra tecnici ed atleti tesserati possano intervenire attraverso piattaforme social esclusivamente in relazione alle attività di carattere sportivo, agonistico o meno, o ricreativo o sociale organizzate dall’ente.

Raccomanda che non vengano inviate immagini delle atlete e/o degli atleti, soprattutto se minori.

Le comunicazioni di norma dovranno avere carattere generale ed essere inviate alla generalità delle atlete.

Ove necessario, ad esempio a scongiurare il pericolo di incuria, la comunicazione potrà avvenire anche nei confronti di un solo atleta, previa attenta sua formulazione.

Le comunicazioni ai Tesserati non dovranno contenere giudizi di carattere tecnico o fisico sul tesserato medesimo.

Le attività di misurazione, effettuate per verificare lo sviluppo fisico ed atletico dei Tesserati, verranno svolte nel rispetto della privacy dei Tesserati medesimi, avendo cura di trasmettere giudizi circa le loro condizioni fisiche.

La permanenza negli spogliatoi non è consentita, in presenza dei Tesserati a soggetti diversi dal Tecnico che avrà cura di non intrattenersi in essi durante le fasi prepartita destinate alla vestizione delle atlete né durante la fase post-partita.

Si impegna a:

programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso, 

porre attenzione, in occasione delle trasferte, a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisiste tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore; 

ottenere, in caso di atleti minorenni, l’autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l’attività sportiva non sia usualmente frequentata; 

prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo; 

spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l’attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente Regolamento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona. 


Obblighi dei Tesserati

I Tesserati sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, ad osservarlo e a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche per il tramite degli organi a tale scopo preposti.

I Tesserati che vengano a conoscenza di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e che coinvolgano Tesserati, anche minorenni, sono tenuti a darne immediata comunicazione al “responsabile societario contro abusi e violenze” 

Le segnalazioni scritte dovranno contenere ogni circostanza nota al Segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all’individuazione dei soggetti coinvolti.


Responsabile societario contro abusi violenze e discriminazioni

San Rocco Volley nomina e conferisce al dottor Carmagnola Stefano il ruolo e la funzione di “responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni” .

Al responsabile societario contro abusi e violenze è fatto obbligo di:

segnalare quanto appreso direttamente od in esito a segnalazione all’organismo di Vigilanza,

attivarsi, di concerto con l’Organismi di Vigilanza, ai fini di ricostruire gli elementi salienti del fatto o della condotta oggetto di segnalazione,

accertarne il o i responsabili, predisporre idonee misure in grado di riparare, ove possibile alla condotta realizzata individuando altresì, di concerto con l’Organismo di Vigilanza, concreti strumenti di contrasto al ripetersi della medesima o di condotte similari, 

assumere, ove ritenuto opportuno e necessario provvedimenti di carattere inibitorio temporanei nei confronti del soggetto supposto attuatore della condotta non superiori a giorni dieci. 

Al responsabile è altresì demandato il compito, terminata l’istruttoria ed accertata l’esistenza della condotta oggetto della stessa, di effettuare la comunicazione al “safeguarding office federale”


Ulteriori compiti del responsabile

In caso di rilevazione diretta di comportamenti illeciti, il responsabile è tenuto a:

nel caso la violazione sia intervenuto sul luogo di gara, investire la Direzione di gara, ai fini dell’eventuale assunzione delle opportune iniziative; 

durante allenamenti o raduni federali, investirne i Tecnici responsabili; 

in ogni caso, informare, con le modalità precedentemente indicate, senza indugio l’Ufficio “safeguarding office federale”. 


Obbligo di riservatezza 

Il responsabile e i soggetti da esso coinvolti nella istruzione della pratica assumono l’onere di riservatezza in 

merito a quanto appreso nell’espletamento dei compiti affidati. 

L’ente garantisce la riservatezza del Segnalante qualora espressamente richiesto. 

Parimenti, è facoltà del Segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni non siano verbalizzate e trasmesse alla Procura federale o ad altro Organo. 

Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa. 


Parte IV

Obblighi degli stakeholder


Statuto del tifoso

San Rocco Volley richiede ai propri tifosi e sostenitori, nonché agli appassionati della disciplina della pallavolo che assistono alle partite delle proprie squadre, il rispetto delle regole e delle condizioni contenuto nel presente regolamento.

È facoltà dell’ente, nel caso di sua reiterata violazione da parte di un soggetto, non consentirne più l’accesso alle strutture ove si svolgono le gare.

Detta facoltà, a giudizio dell’ente, e nel caso di specie del responsabile contro abusi e violenza, può essere estesa anche nei confronti degli appartenenti al gruppo o ai gruppi di tifosi che con il medesimo sono in rapporto di comunanza.


Il Supporter si impegna a rispettare il codice etico di FIPAV, della Lega Volley Femminile e di “San Rocco Volley”.

Esso, dunque, opererà secondo i principi etici e di condotta in essi indicati e, in particola modo, si impegna ed obbliga a:

non operare alcuna forma di discriminazione in ordine a sesso o genere, razza, lingua, religione, opinioni politiche di condizioni personali e sociali,

non utilizzare od esporre striscioni con riferimenti all’utilizzo di sostanze alcooliche e/o stupefacenti e/o psicotrope durante le competizioni cui partecipano le squadre dell’ente neppure attraverso immagini della società, delle atlete, del marchio e/o comunque di immagini del club e/o delle atlete da esso tesserate, che contengano espressioni ingiuriose od eccitanti all’odio, e/o comunque contrari ai principi e/o all’etica sportiva,

non utilizzare nell’esercizio del sostegno alla squadra dell’ente espressioni ingiuriose, discriminatorie o volgari nei confronti delle atlete, delle società o dei supporters del club o delle compagini avversarie, non si considerano rientranti nel divieto descritto le espressioni caratterizzate da contenuti ironici o goliardici,

non effettuare comunicazioni lesive della società, o degli Sponsor e ad organi di stampa e/o a mezzo social network.


Obblighi di soggetti differenti dal tifoso

Tutti gli stakeholder si impegnano al rispetto del codice Etico di San Rocco Volley.

Ogni violazione ai principi in esso contenuti costituisce ex sé inadempimento contrattuale atto a far dichiarare la risoluzione ipso jure del rapporto contrattuale in essere con l’ente.

I soggetti terzi che entrino in contatto non stabilmente con San Rocco Volley sono comunque tenuti all’osservanza del Codice Etico dell’ente.


Parte V

Le sanzioni disciplinari

Informazione e formazione

La Società promuove la conoscenza del Modello Organizzativo Gestionale, dei relativi protocolli e procedure interne e dei loro aggiornamenti tra tutti i dipendenti che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

L’attività di formazione ed informazione, svolta in collaborazione dell’Organismo di Vigilanza, deve assicurare:

a) che il personale abbia ricevuto il Codice Etico della Società;

b) che il personale sia adeguatamente informato, attraverso una comunicazione capillare, efficace, chiara, dettagliata e periodicamente ripetuta in merito a:

i poteri autorizzativi (poteri di rappresentanza e firma sociale, le procure, le linee di dipendenza gerarchica 

le procedure;

i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza all’operato quotidiano.

Per assicurare una diffusione capillare del Modello Organizzativo Gestionale e del Codice Etico sia all’interno che verso l’esterno, tali documenti vengono messi a disposizione di tutti i dipendenti che intendano consultarli e pubblicati sul sito internet della Società.


Sistema sanzionatorio disciplinare

L’art. 6 del Decreto legislativo 231/2001- nel ricondurre l’esonero da responsabilità dell’ente all’adozione e alla efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati da tale normativa - ha previsto l’introduzione di “un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.

Emerge, quindi, la rilevanza del sistema disciplinare quale fattore essenziale del Modello Organizzativo ai fini dell’applicabilità all’ente della “esimente” prevista dalla citata disposizione di legge.

L’applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall’esito del procedimento penale che l’autorità giudiziaria abbia eventualmente avviato nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto legislativo 231/2001.

Il sistema disciplinare adottato da si inserisce, integrandolo, nell’ambito dei più generali obblighi – articoli 2103, 2106 e 2118 del Codice Civile – di diligenza ed obbedienza del lavoratore nonché nei poteri – del datore di lavoro – di predisporre e attuare appositi strumenti di tipo disciplinare.

Esso prevede sanzioni commisurate alla gravità dell’infrazione commessa e rispetta le disposizioni contenute nello Statuto dei Lavoratori, nei Contratto Collettivo Nazionale di settore interessanti i singoli dipendenti, nelle normative Federali e di Lega e nel Codice Etico.

Esso è suddiviso in Sezioni, secondo la categoria di inquadramento dei destinatari ex art. 2095 c.c., nonché dell’eventuale natura autonoma o parasubordinata del rapporto che intercorre tra i destinatari stessi e la società.

I soggetti destinatari del sistema disciplinare sono:

i soggetti in posizione apicale;

i soggetti sottoposti all’altrui direzione;

gli stakeholder ed i terzi destinatari.


Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche saranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

a) elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa, quest'ultima per negligenza,

imprudenza o imperizia);

b) rilevanza degli obblighi violati;

c) potenzialità del danno derivante alla Società o dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni;

d) livello di responsabilità gerarchica o tecnica;

e) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari nell'ultimo biennio; 

f) eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori che abbiano concorso nel determinare la mancanza.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave.

La recidiva nel biennio comporta automaticamente l’applicazione della sanzione più grave, nell’ambito della tipologia prevista.

Principi di tempestività ed immediatezza impongono alla società l’irrogazione della sanzione disciplinare a prescindere dall’esito dell’eventuale giudizio penale.

 

Parte V - II

Misure nei confronti dei soggetti in posizione apicale

Dirigenti -membri del Comitato Tecnico 

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di categoria.


Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte dell’Consiglio di amministrazione, l’Organismo di Vigilanza informerà l’Consiglio di amministrazione e il Collegio Sindacale della stessa i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.


Misure nei confronti dei soggetti sottoposti all’altrui direzione

I lavoratori subordinati e i lavoratori sportivi

Incorre nei provvedimenti di rimprovero verbale o scritto il lavoratore che:

violi in modo lieve le procedure interne previste dal presente Modello Organizzativo e dal Codice Etico ovvero adotti, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, del Codice Etico o del Documento di valutazione dei rischi.

Incorre nel provvedimento della multa fino ad un massimo di tre ore di retribuzione il lavoratore che:

violi in modo più grave ovvero violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello Organizzativo e dal Codice Etico (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all’Organi di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello, del Codice Etico o del Documento di valutazione dei rischi.

Incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio o dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non superiore a tre giorni il lavoratore che:

nel violare le procedure interne previste dal presente Modello e dal Codice Etico o adottando, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, del Codice Etico e del Documento di valutazione dei rischi, nonché compiendo atti contrari all’interesse della Società, arrechi danno alla Società o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni della Società stessa.

Incorre nei provvedimenti del trasferimento per punizione o licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso e con trattamento di fine rapporto il lavoratore che:

adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello, del Codice Etico e del Documento di valutazione dei rischi diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto Legislativo n. 231/2001.

Incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto il lavoratore che:

adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello, del Codice Etico e del Documento di valutazione dei rischi tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto.


Misure nei confronti dei terzi

Fornitori, collaboratori esterni e stakeholder

Ogni comportamento posto in essere da questi soggetti in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e dal Codice Etico e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.


Parte VI

L’applicazione delle sanzioni disciplinari


Procedimento di applicazione delle sanzioni disciplinari

La corretta applicazione del sistema disciplinare viene costantemente monitorata dall’Organismo di Vigilanza.

Esso, in particolare, vigila sul funzionamento e sull’osservanza del Modello Organizzativo e, quando ha notizia che sia stata realizzata una violazione dello stesso o dei protocolli ad esso connessi ne dà immeditata comunicazione all’A.U. della Società il quale, entro dieci giorni, dovrà pronunciarsi in merito alla determinazione ed alla concreta applicazione della misura.

All’interessato è fatta pervenire comunicazione scritta contenente l’indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione.

Analogamente, il provvedimento definitivo di irrigazione della sanzione è comunicato per iscritto all’interessato dall’A.U. cui spetta provvedere alla effettiva applicazione della stessa nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

Tale comunicazione è inviata per conoscenza anche all’Organismo di Vigilanza che deve verificare l’effettiva applicazione della sanzione.

Procedure per la ricerca ed identificazione di rischi in presenza di particolari e straordinarie circostanze.

L’ente organizza e costituisce proprio organo denominato “ricerca ed identificazione dei rischi straordinari”, con il compito di individuare ed identificare i rischi, eliminandone le cause, che potrebbero generarsi in occasione di attività o condizioni di esercizio particolari, temporanee e non standard.

L’organo entrerà in funzione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in caso di elevato turn-over del personale, emersione di precedenti violazioni, procedure di gara o appalto estremamente complesse.

L’organo sarà formato da un rappresentante dall’area amministrativa, un rappresentante dell’area “viaggio” un rappresentante dell’area officina, il Presidente del Collegio Sindacale.

La partecipazione all’organo non comporta retribuzione.


Modalità di esecuzione dei controlli

L’organismo di Vigilanza effettuerà i controlli spettanti con cadenza almeno bimestrale.

È fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione nonché controlli non programmati in relazione alle attività sensibili come sopra identificate.

I controlli a campione e quelli non programmati devono essere effettuati in misura non inferiore a quattro per ogni esercizio sociale.


Obbligo di riferire all’Organismo di Vigilanza notizie di fatti compiuti in violazioni del modello.

Tutti i dipendenti, siano essi direttori, amministratori della società o impiegati, hanno l’obbligo di riferire all’O.d.V., senza che ne possano discendere conseguenze, fatti dei quali sono venuti a conoscenze che implichino la violazione o abbiano costituito violazione del Modello.

Chiunque ometta di riferire sarà sottoposto a procedimento disciplinare con l’applicazione delle relative sanzioni.


Deleghe e documenti allegati

a) elenco figure apicali

b) elenco figure non apicali

c) elenco soggetti abilitati all’utilizzo del DAE

f) Statuto San Rocco Volley s.s.d. a r.l.

g) allegato tecnici e collaboratori 

h) regolamento di safeguarding e contrasto alla violenza di genere ed agli abusi


allegato a

elenco figure apicali

costituiscono figure apicali 


i membri del Consiglio di amministrazione

Laura Visantini

Claudio Bossi

Roberto Russo

Guido Cacciatore

Stefano Seghetto

Stefano Carmagnola

Alessandro Calcaterra 

Paolo Pepe

Giovanni Del Buono.


Sono altresì figure apicali:

il Direttore sportivo

Alessandra Calcaterra


I Dirigenti responsabili

Roberto Russo

Guido Cacciatore 

Stefano Carmagnola

Alessandro Calcaterra

Michela Battaglia

Elena Bresich

Bianca Antonini


La segretaria amministrativa

Laura Visantini


La responsabile amministrativa

Paola Dall’oco

Gli allenatori

Greta Bagnati

Giorgio Gombi

Alessandro Calcaterra

Andrea Vecchio

Lorenzo Di Palma

Andrea Bertella

Fabio Zimbaldi

Matteo Bobbio

Letizia Gullì


Il responsabile comunicazione e marketing

Federica Dulio


Il responsabile merchandising

Stefano Seghetto


L’officier safeguarding

Stefano Carmagnola





Allegato B

Figure non apicali


I refertisti

Andrea Seghetto

Davide Seghetto

Tommaso Cavallari

Bianca Antonini

Laura Visantini

Claudio Bossi

Ingrid Aina

Michela Battaglia


Allegato c

Elenco soggetti abilitati al DAE

Paola Dall’Oco

Alessandro Calcaterra

Tommaso Cavallari

Andrea Seghetto

Michela Battaglia

Stefano Carmagnola


Allegato d

Statuto San Rocco volley s.s.d. a r.l.



 


Allegato e

Elenco tecnici e collaboratori

Greta Bagnati

Giorgio Gombi

Alessandro Calcaterra

Andrea Vecchio

Lorenzo Di Palma

Andrea Bertella

Fabio Zimbaldi

Matteo Bobbio

Letizia Gullì

Roberto Russo

Guido Cacciatore


Allegato f

Regolamento di safe guarding

Ogni Tesserato è tenuto a mantenere un ambiente sportivo rispettoso, equo e privo di qualsiasi forma di abuso, violenza e discriminazione. 

Diritto fondamentale di ogni Tesserato è quello di essere trattato con rispetto e dignità, nonché di essere tutelato da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di 

discriminazione, prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico di ciascun Tesserato costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. 

Non sono consentite discriminazioni di alcun genere, che siano essere basate su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura. 

Sono vietate tutte quelle condotte integranti abuso psicologico, abuso fisico, molestia sessuale, abuso sessuale, negligenza, incuria, bullismo o cyberbullismo o comportamenti discriminatori, come descritti nel modello Organizzativo adottato dalla società;


Norme di condotta generali

I Tesserati e chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva devono: 

• Adottare condotte non discriminatorie, evitando qualsiasi atteggiamento inappropriato fondato su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura; 

• Astenersi dall’adottare condotte quali: colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente o psicologicamente un’altra persona;

• Evitare atteggiamenti nei confronti di altri che - anche sotto il profilo psicologico - possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale; 

• agire con comportamenti che siano di esempio positivo, specialmente per i minori;

• astenersi dal realizzare relazioni con minori che possano essere in qualche modo considerate di natura sessuale, sfruttamento, maltrattamento o abuso; 

• usare un linguaggio consono, evitando suggerimenti o consigli, offensivi o abusivi; 

• comportarsi in maniera consona rispetto al ruolo svolto evitando condotte inappropriata o sessualmente provocante; 

• astenersi dallo stabilire o intrattenere contatti con minori Tesserati utilizzando strumenti di comunicazione online personali (e-mail, chat, social network, etc.) che esulino da quelli strettamente funzionali all’attività istituzionale. 

• Perseguire il rispetto dei principi indicati nel presente documento, evitando di tollerare o partecipare a comportamenti di altri soggetti che siano illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza; 

• Astenersi dall’organizzare momenti conviviali non istituzionali con atleti minorenni, salvo il consenso dell’esercente la responsabilità genitoriale; 

• agire in modo da tutelare la sfera emotiva del minore, evitando di assumere comportamenti che possano far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare gli altri, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo 

• evitare di discriminare, trattare in modo differente o favorire alcuni soggetti escludendone 

altri. 


Doveri e obblighi dei tesserati

I Tesserati devono:

• comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all’ambito sportivo e tenere una condotta improntate al rispetto nei confronti degli altri Tesserati; 

• astenersi dall’utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo; 

• garantire la sicurezza e la salute degli altri Tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo; 

• impegnarsi nell’educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri Tesserati nei percorsi educativi e formativi; 

• impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell’attività sportiva; 

• prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l’utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva; 

• astenersi da condotte offensive, minacciose o aggressive;

• collaborare con gli altri Tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi); 

• segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze o discriminazioni nominato dalla società situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio. 


Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici

I Dirigenti sportivi e i Tecnici devono: 

• agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;

• astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei Tesserati, specie se minori; 

• contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei Tesserati, specie se minori; 

• evitare ogni contatto fisico non necessario con i Tesserati, specie se minori; 

• promuovere un rapporto tra Tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore; 

• attuare, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero i soggetti preposti alla vigilanza;

• organizzare l’attività sportiva e gli allenamenti in modo da garantire la privacy degli atleti negli spogliatoi, ovvero facendo in modo che durante l’attività sportiva o in caso di visite mediche e trattamenti con fisioterapisti o simili, vi sia sempre la presenza di un responsabile della società, evitando di accompagnare i minori a casa o facendo in modo che, se ciò sia necessario, vi sia sempre la presenza di un componente dello staff;

• astenersi dall’utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei Tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero dai soggetti preposti alla vigilanza; 

• astenersi dal creare situazioni di intimità con il Tesserato minore; 

• impiegare le necessarie competenze professionali nell’eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo; 

• segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati; 

• dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse; 

• sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei Tesserati; 

• conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo; 

• segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze o discriminazioni nominato dalla società e/o al Safeguarding Office della FIPAV situazioni, anche potenziali, che espongano i Tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio. 


Doveri ed obblighi degli atleti

Gli atleti devono: 

• rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco; 

• rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;

• mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive; 

• evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni; 

• astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza, nonché al Responsabile del Safeguarding e/o il Safeguarding Officer della FIPAV; 

• segnalare senza indugio al Responsabile contro le violenze, abusi e discriminazioni nominato dalla società e/o al Safeguarding Office della FIPAV situazioni, anche potenziali, che 

espongano i Tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio. 

Procedure di selezione degli allenatori e tecnici

Il sodalizio quando instaura un rapporto di lavoro – a prescindere dalla forma – con operatori chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori richiede preventivamente autocertificazione dell’inesistenza di procedimenti penali o carichi pendenti  ai sensi della normativa vigente. 


Comportamento da assumere in presenza di una possibile condotta rilevante

Tutti i Tesserati devono essere vigili nell’identificare situazioni che possano comportare rischi per gli altri e devono riportare ogni preoccupazione, sospetto o certezza circa un possibile abuso, maltrattamento, violenza o discriminazione verso altri al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della società o al Safeguarding Office della FIPAV attraverso la formulazione di segnalazioni da compiere con le modalità indicate sul sito www.federvolley.it. 

Chiunque sospetti comportamenti rilevanti può confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni del sodalizio di appartenenza o direttamente con il Safeguarding Office 

della FIPAV. 

In caso di minori coinvolti può essere opportuno segnalare in maniera tempestiva eventuali segnali di malessere all’esercente la responsabilità genitoriale. 

Possono verificarsi però situazioni nelle quali collaborare con gli esercenti la responsabilità genitoriale potrebbe rivelarsi non sufficiente o addirittura un danno anziché un beneficio: per esempio se uno dei genitori fosse responsabile dell’abuso o se un uno di essi si dimostrasse incapace di affrontare in maniera adeguata la situazione. 

In questi casi sarebbe opportuno confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni del sodalizio. 


Riservatezza

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della società e il Safeguarding Office della 

FIPAV sono tenuti agli obblighi di riservatezza previsti dal Regolamento federale L’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante.









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